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AS 2017 3275

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 17 maggio 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 5c Capitolo 1c: Rapporto sugli atti normativi e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti

Art. 5c 1I Dipartimenti comunicano regolarmente alla Cancelleria federale il titolo e l’oggetto dei testi seguenti che rientrano nella loro sfera di competenze e in quella dei loro gruppi o uffici: a. gli atti normativi della Confederazione che secondo l’articolo 6 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) non sono pubbli- cati, nonché la loro modifica o abrogazione; b. i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti, nonché la loro modifica o abrogazione.

2 La Cancelleria federale tiene un elenco aggiornato comprendente:

a. i testi secondo il capoverso 1; b. gli atti normativi secondo l’articolo 6 LPubb e i trattati e risoluzioni interna- zionali confidenziali o segreti che rientrano nella sfera di competenze del Consiglio federale.

2017-0555 3275

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2017

3 Il Consiglio federale trasmette una volta all’anno alla Delegazione delle Commis- sioni della gestione l’elenco di cui al capoverso 2.

II L’ordinanza del 7 ottobre 20153 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Art. 9 Abrogato

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

17 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 170.512.1

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