AS 2017 3279
AS 2017 3279
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Modifica del 6 settembre 2016 Approvata dal Consiglio federale il 10 maggio 2017
L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione decreta:
I Il regolamento di previdenza del 15 giugno 20071 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione è modificato come segue:
Sostituzione di un’espressione Agli articoli 15 capoversi 3 e 4, 62 capoversi 4–6, 104 capoversi 1 lettera c e 3 nonché all’articolo 105 capoverso 5 «MedicalService» è sostituito con «servizio medico».
Art. 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite nonché alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio.
Art. 20 cpv. 3 3 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide per il calcolo del guadagno assicurato si applica per analogia l’articolo 21.
Art. 31 Abrogato
1 RS 172.220.141.1
2017-0195 3279
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Art. 36 cpv. 2 lett. c e dbis, nonché 3 lett. b
2 L’avere di vecchiaia è composto:
c. dagli importi che sono stati accreditati ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1 in seguito a divorzio; dbis. dai riacquisti dopo un divorzio ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 terzo periodo;
3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:
b. la quota di prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto in seguito a divorzio, sempreché questa non possa essere dedotta da un avere di risparmio speciale (art. 100 cpv. 2 primo periodo);
2 L’avere di risparmio speciale è composto:
bbis. dai riacquisti dopo un divorzio, ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 terzo periodo, sempreché non siano accreditati all’avere di vecchiaia;
3 Sono dedotti dall’avere di risparmio speciale:
b la quota di prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto in seguito a divorzio (art. 100 cpv. 2 primo periodo);
Art. 38 cpv. 1 1 Se il suo stipendio viene ridotto, in una volta sola o in più volte, dopo il compi- mento del 60° anno di età, per ogni riduzione la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia corrispondente alla riduzione del guadagno assicurato.
Art. 39 cpv. 2 2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumen- tato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conver- sione determinante per l’età di pensionamento secondo l’allegato 3; in caso di divor- zio è fatto salvo l’articolo 100 capoversi 4 e 5.
Art. 40 cpv. 6 6 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le presta- zioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l’articolo 22d LFLP.
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Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 6 primo periodo.
2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto:
a. in caso di decesso della persona assicurata, a una liquidazione unica pari all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50; b. in caso di decesso della persona beneficiaria della rendita, a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi secondo la LPP. 2bis Se, in un caso di cui al capoverso 2, nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, quest’ultima è computata nella rendita per coniugi. 5 Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se gli è stata assegnata una rendita in seguito a divorzio ai sensi dell’articolo 124e capoverso 1 oppure 126 capoverso 1 CC. Il diritto sussiste fintanto che sarebbe dovuta la rendita.
Art. 46 cpv. 4 4 La rendita è ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni per superstiti dell’AVS, supera l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita di invalidità dell’AI o una rendita di vec- chiaia dell’AVS.
Art. 48 cpv. 1 lett. b
1 La rendita per orfani ammonta:
b. al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: – a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 6 secondo periodo;
Art. 54 cpv. 4 4 In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell’avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con la fine del diritto alla rendita di invalidità; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo
100 capoverso 3 primo periodo.
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Art. 57 cpv. 1, frase introduttiva 1 Le prestazioni di invalidità sono calcolate secondo il tasso di conversione applica- bile all’età ordinaria di pensionamento AVS (all. 3). Fatto salvo l’articolo 100 capo- verso 3 in caso di divorzio, sono computati come avere di vecchiaia:
Art. 59 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità La rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità ammonta a un sesto della rendita di invalidità; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 6 primo periodo.
Art. 60 cpv. 1 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria, corrispondente al grado di pensionamento, dall’inizio della rendita di vecchiaia fino all’età ordinaria di pensionamento AVS.
Art. 63 cpv. 4 4 La rendita intera per figli complementare alla rendita di invalidità professionale corrisponde a un sesto della rendita intera di invalidità professionale; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 6 primo periodo.
Art. 77 cpv. 2 2 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare versa una rendita di invalidità oltre l’età del pensionamento, la rendita di vecchiaia di PUBLICA pagabile a contare da tale data è trattata come una rendita di invalidità. Se una tale rendita è divisa in seguito a divorzio, la parte di rendita assegnata al coniuge avente diritto continua a essere conteggiata nel calcolo di un’eventuale riduzione delle prestazioni di PUBLICA.
Art. 88, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. e, g e i In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell’istituto collettore ricevono le seguenti informa- zioni da PUBLICA: e. informazioni concernenti i prelievi anticipati per la promozione della pro- prietà d’abitazioni secondo gli articoli 91–98; g. se del caso l’entità dell’avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età; i. informazioni concernenti i contributi che sono stati trasferiti in seguito a divorzio secondo l’articolo 100 capoverso 2.
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Art. 97, rubrica e cpv. 3 Effetti sul diritto previdenziale 3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato o il pagamento dovuto alla realizzazione di un pegno, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta in maniera corrispondente alla riduzione di cui al capoverso 1. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene incrementato nella stessa proporzione della riduzione di cui al capoverso 1.
Art. 99 Conguaglio della previdenza Le pertinenti disposizioni del CC, del CPC, della LPP, della LFLP e le relative disposizioni di esecuzione si applicano al conguaglio della previdenza in caso di divorzio.
Art. 100 Effetti sul diritto previdenziale 1 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita con- vertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicu- rata è accreditata all’avere di vecchiaia ai sensi della LPP e all’avere di vecchiaia secondo il presente regolamento proporzionalmente alla quota prelevata dalla previ- denza del coniuge debitore. 2 In seguito a divorzio, la quota di prestazione di uscita trasferita a carico di una persona assicurata è dedotta da un eventuale avere di risparmio speciale e, se neces- sario, dall’avere di vecchiaia. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione come l’avere di vecchiaia ai sensi del presente regolamento. La persona assicurata può effettuare un riacquisto nella misura della prestazione di uscita trasferita; in caso di riacquisto l’avere di vecchiaia secondo la LPP viene aumentato nella medesima proporzione della riduzione effettuata. È applicabile l’articolo 32 capoverso 4. 3 Se in seguito a divorzio una quota di prestazione di uscita di una persona assicurata e invalida è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione della prestazione di uscita. Questa riduzione è calcolata ai sensi dell’articolo 54 capoverso 4. La riduzione della rendita di invalidità della persona debitrice è calcolata ai sensi dell’articolo 19 capoversi 2 e 3 OPP 2. Il presente capoverso si applica per analogia alle persone con invalidità professionale. 4 Se in seguito a divorzio una parte di rendita convertita in una rendita vitalizia o in capitale è trasferita a favore del coniuge avente diritto, tale trasferimento comporta una riduzione delle prestazioni di PUBLICA dell’obbligato. La quota di rendita trasferita non rientra nella rendita corrente dell’obbligato ai sensi dell’articolo 46 capoverso 1 lettera b o dell’articolo 48 capoverso 1 lettera b. Non dà inoltre diritto alla persona avente diritto a ulteriori prestazioni di PUBLICA. Prima del primo trasferimento della rendita annua a un istituto di previdenza o di libero passaggio, la persona avente diritto può convenire con PUBLICA che la parte di rendita sia versa- ta sotto forma di capitale.
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5 Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia oppure se una persona con invalidità o invalidità professionale compie il 65° anno di età, PUBLICA riduce le prestazioni ai sensi dell’articolo 19g OLP. 6 Il diritto a una rendita per figli della persona beneficiaria di una rendita di vec- chiaia o invalidità oppure a una rendita per figli complementare alla rendita di inva- lidità professionale che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio non è pregiudicato dal conguaglio della previdenza. Se una rendita per figli è rimasta intatta, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.
Art. 102 Abrogato
Art.108 cpv. 5 5 In caso di riduzione dell’avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensiona- mento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.
Art.108e Disposizioni transitorie della modifica del 6 settembre 2016 1 I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima dell’entrata in vigore della modi- fica del 6 settembre 2016 una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia in seguito a divorzio hanno diritto a una rendita per superstiti secon- do il diritto previgente. 2 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita o la parte di rendita con- vertita in una rendita vitalizia o in capitale trasferita a favore di una persona assicu- rata dopo l’entrata in vigore della presente modifica non influenza il diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 108. 3 In seguito a divorzio, la quota della prestazione di uscita trasferita dopo l’entrata in vigore della presente modifica a favore del coniuge avente diritto determina una riduzione attuariale del diritto alla garanzia ai sensi dell’articolo 108. 4 Per le rendite insorte prima del 1° luglio 2008 e trasferite per lo stesso importo ai sensi dell’articolo 103 capoverso 1, alla riduzione della prestazione di uscita e delle prestazioni in seguito a divorzio si applica l’articolo 100 capoversi 3–5.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.
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III Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.
6 settembre 2016 In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Markus Loeffel La segretaria, Sibylle Schmid
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Allegato 1 (art. 8)
Interessi Stato 1° gennaio 20172
1. Art. 36b Rimunerazione dell’avere di vecchiaia nell’anno da definire
in corso
2. Art. 36b Rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione 1,00 %
di uscita nell’anno in corso
3. Art. 71 Interesse di mora in caso di pagamento di prestazioni 2,00 %
arretrate
4. Art. 72 Interesse in caso di restituzione 1,00 %
Interesse di mora in caso di restituzione 2,00 %
5. Art. 80 Rimunerazione delle prestazioni di uscita apportate 1,00 %
in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età
6. Art. 82 e Rimunerazione di prestazioni di uscita 1,00 %
Art. 85 Interesse di mora sulle prestazioni di uscita 2,00 %
7. Art. 86 Interesse di mora sul pagamento di prestazioni 2,00 %
di uscita arretrate
8. Art. 90 Interesse in caso di restituzione di prestazioni di uscita 1,00 %
Dal 1° gennaio 2017 l’interesse minimo LPP ammonta a: 1,00 %. Remunerazione dell’avere di vecchiaia nell’anno precedente: 1,25 %.
2 Gli interessi attuali sono disponibili sul sito di PUBLICA.
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Allegato 7 (art. 5)
Elenco delle abbreviazioni
… CPC Codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero, RS 272 …
La seguente abbreviazione è stralciata: MS MedicalService dell’Amministrazione federale (originario: SM, servizio medico della Confederazione
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