AS 2017 3341
Ordinanza dell'Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione
Ordinanza dell’Ufficio federale di topografia sulla geoinformazione (OGI-swisstopo)
Modifica del 24 maggio 2017
L’Ufficio federale di topografia ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale di topografia del 26 maggio 2008 1 sulla geoinfor- mazione è modificata come segue:
Art. 5 Linguaggio di descrizione dei modelli di geodati Il linguaggio generale di descrizione dei modelli di geodati è conforme alla norma SN 612030 (edizione 1998, Misurazione e geoinformazione – INTERLIS 1 Lin- guaggio per la modellizzazione e metodo di trasferimento dei dati) 2 oppure allo standard eCH-0031 INTERLIS 2 – Manuale di riferimento (stato: 7 settembre 2016)3.
Art. 7 Requisiti minimi per i geoservizi I geoservizi giusta gli articoli 34–36 OGI soddisfano almeno la norma eCH-0056 Profilo d’applicazione di geoservizi (stato: 7 settembre 2016)4.
1 RS 510.620.1 2 Il testo della norma può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
3 Il testo dello standard può essere consultato o ottenuto gratuitamente presso
l’associazione eCH, Mainaustrasse 30, 8034 Zurigo, www.ech.ch. 4 Il testo della norma può essere consultato o ottenuto gratuitamente presso l’Associazione eCH, Mainaustrasse 30, 8034 Zurigo, www.ech.ch.
2017-0508 3341
Geoinformazione. O dell’Ufficio federale di topografia RU 2017
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.
24 maggio 2017 In nome dell’Ufficio federale di topografia: Fridolin Wicki
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