AS 2017 3345
Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro
Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)
Modifica del 10 maggio 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 giugno 20061 sugli emolumenti per il rilascio di permessi con- cernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro è modificata come segue:
2 Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:
a. rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore fr. 200.– rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore fr. 400.– 2bis Se la domanda di rilascio di un permesso è presentata in forma elettronica, gli emolumenti di cui al capoverso 2 lettera a si riducono del 25 per cento.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
10 maggio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 822.117
2017-0210 3345
Emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata RU 2017 del lavoro conformemente alla legge sul lavoro. O