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AS 2017 339

Ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso

Ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso (OPCN)

del 16 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 5 lettera a e 42 capoverso 2 della legge del 20 giugno

20141 sulle derrate alimentari (LDerr);

visto l’articolo 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 53 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie (LFE); visto l’articolo 82 della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 32 capoverso 2bis della legge federale del 16 dicembre 20055 sulla protezione degli animali (LPAn), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 Lapresente ordinanza disciplina lʼattuazione del piano di controllo nazionale

(PCN) della catena alimentare e degli oggetti d’uso.

2 Disciplina in particolare:

a. l’obiettivo, i contenuti e l’elaborazione del PCN; b. la frequenza e i principi generali dei controlli dei processi; c. le campagne nazionali di controllo dei prodotti della catena alimentare e de- gli oggetti d’uso; d. la sorveglianza degli agenti zoonotici, delle resistenze agli antibiotici e di altri pericoli pertinenti legati alle derrate alimentari;

RS 817.032

2014-3390 339

Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

e. il rapporto annuale sul PCN e altri rapporti della Confederazione sui control- li ufficiali.

Art. 2 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai controlli ufficiali:

a. eseguiti in ogni fase della catena alimentare; e b. degli oggetti d’uso. 2 I controlli di cui al capoverso 1 sono destinati a garantire che solo derrate alimen- tari e oggetti d’uso sicuri e conformi ai requisiti di legge siano immessi sul mercato. Si tratta segnatamente di controlli nei seguenti ambiti: a. salute dei vegetali; b. salute degli animali; c. protezione degli animali; d. alimenti per animali; e. medicamenti veterinari; f. derrate alimentari; g. oggetti d’uso di cui all’articolo 5 LDerr. 3 Le disposizioni della sezione 3 non si applicano ai controlli sui processi previsti nell’ordinanza del 27 ottobre 20106 sulla protezione dei vegetali né a quelli effettuati nell’ambito della certificazione delle denominazioni protette dei prodotti agricoli. 4 Nell’ambito della produzione primaria, i controlli che rientrano nelle ordinanze citate di seguito devono essere coordinati con i controlli eseguiti ai sensi dell’arti- colo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 ottobre 20137 sul coordinamento dei con- trolli nelle aziende agricole (OCoC): a. ordinanza del 23 aprile 20088 sulla protezione degli animali (OPAn); b. ordinanza del 18 agosto 20049 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet); c. ordinanza del 23 novembre 200510 concernente la produzione primaria (OPPrim); d. ordinanza del 20 ottobre 201011 sul controllo del latte (OCL); e. ordinanza del 27 giugno 199512 sulle epizoozie (OFE).

5 Gli organi cantonali di coordinamento dei controlli di cui all’articolo 7 OCoC

garantiscono il coordinamento dei controlli di cui al capoverso 4.

6 RS 916.20 7 RS 910.15 8 RS 455.1 9 RS 812.212.27 10 RS 916.020 11 RS 916.351.0 12 RS 916.401

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

Art. 3 Definizioni Si intende per: a. piano di controllo nazionale (PCN): il documento di portata pluriennale predisposto dall’autorità competente e contenente informazioni generali in merito a struttura, organizzazione e strategia dei sistemi per i controlli uffi- ciali della catena alimentare e degli oggetti d’uso; b. piano di emergenza in caso di crisi: la descrizione dell’organizzazione, delle competenze e dei compiti delle varie autorità e delle misure adottate da queste ultime nelle situazioni di crisi; c. catena alimentare (filiera alimentare): la sequenza delle fasi e delle opera- zioni coinvolte nella produzione, trasformazione, distribuzione, deposito e movimentazione di una derrata alimentare e dei suoi ingredienti, dalla pro- duzione primaria al consumo.

Sezione 2: Piano di controllo nazionale

Art. 4 Obiettivo del piano di controllo nazionale Il PCN ha come obiettivo lʼattuazione di una strategia nazionale per i controlli ufficiali coerente e integrata, tale da inglobare tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare e degli oggetti d’uso, importazione compresa, allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.

Art. 5 Contenuto del piano di controllo nazionale Il PCN contiene informazioni generali in merito alla struttura e all’organizzazione del sistema di controllo posto in essere e ai controlli stessi. Contiene in particolare: a. gli obiettivi strategici del piano e le modalità per raggiungerli; b. la categorizzazione dei rischi legati ai prodotti e ai processi, nonché i princi- pi sottostanti a tale categorizzazione; c. l’organizzazione delle autorità competenti e dei loro compiti in relazione al piano di controllo nazionale; d. l’organizzazione e lʼesecuzione dei controlli specificati; e. le priorità dei controlli eseguiti nei diversi ambiti; f. i dettagli del coordinamento tra i diversi uffici delle autorità competenti pre- posti ai controlli ufficiali; g. all’occorrenza, la delega di compiti a terzi; h. lʼelenco dei compiti di controllo ufficiale delle autorità competenti eseguiti su ogni fase della catena alimentare e un elenco delle campagne nazionali attuate ai sensi dell’articolo 10;

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

i. una descrizione dei piani d’emergenza in caso di crisi; j. le informazioni sulla formazione del personale delle autorità competenti.

Art. 6 Elaborazione, approvazione e modifica del piano di controllo nazionale 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) elaborano il piano di controllo nazionale in collaborazione con le competenti autorità cantonali di esecuzione, l’Amministra- zione federale delle dogane (AFD) e, se necessario, altri uffici federali. 2 L’UFAG e l’USAV tengono conto, a tal fine, delle prescrizioni, direttive e racco- mandazioni vigenti sul piano internazionale e dei rapporti compilati ai sensi degli articoli 12 e 13.

3 Il PCN è elaborato in linea di principio per una durata quadriennale.

4 È sottoposto per approvazione al Dipartimento federale dell’economia, della for- mazione e della ricerca (DEFR) e al Dipartimento federale dell’interno (DFI). 5 L’UFAG, l’USAV e le competenti autorità cantonali di esecuzione sono incaricati dell’attuazione del PCN nei propri ambiti di competenza.

6 L’UFAG e l’USAV possono proporre al DEFR e al DFI di modificare il PCN in

corso di attuazione dopo aver consultato le competenti autorità cantonali di esecu- zione e l’AFD.

Sezione 3: Controllo sui processi

Art. 7 Controlli 1 I controlli permettono di verificare che le disposizioni di legge pertinenti in uno o più ambiti siano rispettate in tutti i processi dell’impresa.

2 L’UFAG e l’USAV, ciascuno nei propri ambiti di competenza e in collaborazione

con le autorità cantonali di esecuzione, possono allestire per ogni categoria d’im- presa un elenco che stabilisce i punti da verificare e i criteri per la valutazione di tali punti. 3 Nell’ambito della produzione primaria, i controlli si intendono ai sensi dell’arti- colo 2 OCoC13.

Art. 8 Frequenza minima e coordinamento dei controlli 1 Ogni impresa è soggetta a controllo almeno nei termini fissati nell’allegato 1. Le imprese delle categorie dʼimpresa che non figurano nell’allegato 1 sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali di esecuzione.

13 RS 910.15

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

2 Le competenti autorità di esecuzione possono aumentare la frequenza fissata nel capoverso 1 per i controlli su imprese che presentano un rischio individuale più elevato delle altre imprese della stessa categoria; sono eccettuate le imprese nel settore della produzione primaria,. 3 Le competenti autorità di esecuzione, in casi particolari, possono ridurre la fre- quenza fissata nel capoverso 1 per i controlli in imprese situate in zone geografiche di difficile accesso; sono eccettuate le imprese nel settore della produzione primaria. 4 Le competenti autorità di esecuzione organizzano i controlli di cui sono responsa- bili in modo tale che, in linea di principio, le imprese non siano soggette a più di un controllo per anno civile. 5 L’USAV può modificare, se necessario, le frequenze fissate nellʼallegato 1 elen- co 3.

Art. 9 Controlli supplementari 1 Oltre ai controlli di cui all’articolo 8, si possono eseguire controlli supplementari se: a. la verifica dell’attuazione delle misure ordinate in occasione di controlli pre- cedenti lo richiede; b. si sospettano inadempienze alle prescrizioni; c. nell’impresa sono annunciati cambiamenti importanti; d. nel quadro dei controlli previsti all’articolo 8 non è stato possibile verificare elementi importanti. 2 Oltre ai controlli di cui al capoverso 1 e all’articolo 8, si possono eseguire controlli in imprese scelte in maniera aleatoria.

Sezione 4: Campagne nazionali di controllo dei prodotti della catena alimentare e degli oggetti d’uso

Art. 10 1 Nel quadro del PCN sono coordinate campagne nazionali di prelievi e analisi dei prodotti della catena alimentare e degli oggetti d’uso.

2 I temi di queste campagne sono fissati:

a. in virtù di accordi internazionali conformemente all’allegato 2; oppure b. dall’UFAG e dall’USAV, ciascuno nei propri ambiti di competenza e in col- laborazione con le autorità cantonali di esecuzione.

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Sezione 5: Sorveglianza

Art. 11

1 L’UFAG e l’USAV rilevano i dati che consentono di riconoscere e descrivere i

pericoli derivanti dalle derrate alimentari, di valutare le esposizioni e di stimare i rischi connessi alla presenza di tali pericoli. 2 Creano un sistema che permette di sorvegliare la frequenza e la diffusione di questi pericoli a livello delle derrate alimentari. Tale sorveglianza concerne in particolare: a. gli agenti zoonotici pertinenti dal punto di vista dell’epidemiologia umana; b. le resistenze agli antimicrobici; c. tutti gli altri temi per cui la sorveglianza è opportuna in ragione delle cono- scenze scientifiche o degli accordi internazionali.

Sezione 6: Rapporti

Art. 12 Rapporto annuale L’UFAG e l’USAV pubblicano un rapporto annuale comune contenente informazio- ni sull’attuazione del PCN e in particolare: a. sulle modifiche significative apportate al PCN; b. sugli esiti dei controlli e delle attività di supervisione eseguiti l’anno prece- dente secondo le disposizioni del PCN e sulle loro analisi; c. sull’efficacia dei controlli e delle attività di supervisione; d. sul tipo e sul numero di inadempienze rilevate; e. sulle misure adottate in base agli esiti forniti dal PCN.

Art. 13 Rapporti specifici L’UFAG e l’USAV, ciascuno nei propri ambiti di competenza, pubblicano in base ai controlli eseguiti dalle autorità di esecuzione un rapporto specifico relativo alle campagne secondo lʼarticolo 10.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.

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Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º maggio 2017.

16 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 8 cpv. 1)

Frequenza dei controlli

Elenco 1: Aziende di produzione primaria Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

1.1 Azienda annuale con più di 0,2 unità di manodopera 4

standard e più di tre unità di bestiame grosso

1.2 Acquacoltura con una produzione superiore a 10 tonnel- 4

late l’anno

1.3 Apicoltura con più di 40 arnie 8

1.4 Azienda d’estivazione 8

Elenco 2: Imprese attive a monte o direttamente a valle della produzione primaria Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

2.1 Commerciante o importatore di vegetali e prodotti 8

vegetali

2.2 Fabbricante registrato di premiscele per animali, di additi- 8

vi alimentari per animali da reddito

2.3 Fabbricante autorizzato di premiscele per animali, di 8

additivi alimentari per animali da reddito

2.4 Fabbricante registrato di materie prime per animali, di 8

alimenti composti per animali da reddito

2.5 Fabbricante autorizzato di materie prime per animali, di 4

alimenti composti per animali da reddito

2.6 Esercizio commerciale o importatore di alimenti per 8

animali da reddito

2.7 Stazione di monta e di inseminazione equina 1

2.8 Stazione di monta e di inseminazione per gli ungulati 0.5

diversi dai cavalli

2.9 Centro di raccolta di prodotti agricoli alla rinfusa 8

2.10 Centro di raccolta del latte 4

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Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

2.11 Macello, tranne macello per pollame; fabbricazione di 1

carne fresca e congelata, in carcasse

2.12 Macello per pollame; gestione di macelli in cui il pollame 1

è abbattuto, preparato e imballato

2.13 Impresa che tratta sottoprodotti di origine animale di cui 1

all’articolo 5 dell’ordinanza del 25 maggio 201114 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA)

2.14 Impresa di trasformazione che tratta sottoprodotti di 1

origine animale di cui all’articolo 6 OESPA

2.15 Centro di raccolta di sottoprodotti di origine animale; 2

stoccaggio intermedio

14 RS 916.441.22

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Elenco 3: Imprese soggette all’obbligo di annuncio secondo gli articoli 20 e 62 dellʼordinanza del 16 dicembre 201615 sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A Imprese industriali A1 Trasformazione industriale di materie prime di origine animale A101 Fabbricante di latticini 2 A102 Impresa di stagionatura di formaggi 2 A103 Impresa di confezionamento di prodotti caseari 2 A104 Macello per bestiame da macellazione; fabbricazione vedi elenco 1 di carne fresca e congelata, in carcasse A105 Macello per pollame; gestione di macelli in cui il vedi elenco 1 pollame è abbattuto, preparato e imballato A106 Stabilimento di sezionamento 1 A107 Impresa di fabbricazione di carne macinata 1 A108 Impresa di lavorazione di intestini e trippe 2 A109 Impresa di produzione di carne separata meccanica- 1 mente A110 Impresa di fabbricazione di prodotti a base di carne 2 A111 Impresa di imballaggio/riconfezionamento di carne 2 fresca; imballaggio/riconfezionamento di prodotti da macello A112 Pesca professionale 8 A113 Impresa di fabbricazione di prodotti a base di pesce 2 A114 Impresa di imballaggio e commercializzazione di uova 4 A115 Impresa di fabbricazione di uova liquide e altri 2 ovoprodotti A116 Impresa di trasformazione di miele, pappa reale e 4 prodotti a base di polline A117 Centro di raccolta latte vedi elenco 1

15 RS 817.02

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Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A2 Trasformazione industriale di materie prime di origine vegetale A201 Impianti di molitura e decorticazione 4 A202 Fabbricante di articoli di panetteria, di confetteria o di 2 pasticceria A203 Fabbricante di paste alimentari secche 4 A204 Fabbricante di paste alimentari fresche con o senza 2 ripieno A205 Fabbricante di cereali per la colazione 2 A206 Fabbricante di prodotti a base di frutta e/o verdura 4 (surgelati, conserve, confetture ecc.) A207 Fabbricante di oli commestibili 4 A208 Fabbricante di grassi commestibili 4 A209 Fabbricante di aceto 4 A210 Fabbricante di zucchero, sorte di zuccheri e prodotti a 4 base di zuccheri A211 Fabbricante di cacao, cioccolato e prodotti a base di 4 cacao A212 Fabbricante di tè e caffè 4 A213 Confezionamento di frutta/verdura 4 A3 Industria delle bevande A301 Fabbricante di acqua sorgiva, acqua potabile o acqua 4 minerale in contenitori A302 Sidreria, birreria, fabbricante di bevande aromatizzate 4 A5 Altre industrie alimentari A501 Fabbricante di zuppe, condimenti, estratto di carne, 4 brodo, gelatina A502 Fabbricante di amido e prodotti a base di amido 4 A503 Fabbricante di maionese (industriale); salsa per 2 insalata, senape, salse da condimento A505 Fabbricante di integratori alimentari 2 A506 Fabbricante di additivi alimentari e aromi 4 A507 Fabbricante di piatti pronti al consumo 2 A508 Fabbricante di lieviti alimentari; fabbricante di mi- 4 croalghe e di alghe rosse calcaree (Maerl)

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Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A509 Fabbricante di sale da cucina 8 A510 Fabbricante di spezie e di condimenti 2

B Imprese artigianali B1 Macellerie, pescherie B101 Macelleria 2 B102 Pescheria 2 B2 Caseifici, latterie B201 Caseificio, latteria 2 B3 Panetterie, pasticcerie B301 Panetteria, pasticceria 2 B4 Fabbricazione di bevande B401 Fabbricante di succhi di frutta e verdura 4 B402 Fabbricante di bevande aromatizzate 4 B403 Fabbricante di birra 4 B404 Fabbricante di vino 4 B405 Fabbricante di bevande a base di vino 4 B406 Fabbricante di sidro e di altri vini di frutta 4 B407 Fabbricante di bevande spiritose 4 B408 Fabbricante di altre bevande alcoliche 4 B5 Produzione e vendita in azienda B501 Distributore diretto di prodotti agricoli 4 B6 Altre imprese artigianali B601 Altra impresa artigianale 4

C Imprese di distribuzione C1 Commercio all’ingrosso C101 Commercio e trasporti 4 C102 Impresa di trasporto: merce alla rinfusa 4 C103 Impresa di trasporto: merce refrigerata/surgelata (alla 4 rinfusa/imballata) C104 Impresa di trasporto: merce imballata 8 C105 Deposito e movimentazione di merci 4

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Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

C106 Intermediario commerciale; impresa di commercio 8 all’ingrosso, importatore C2 Ipermercati e supermercati C201 Ipermercato (> 2500 m2 2 C202 Grande supermercato (1000–2499 m2 2 C203 Piccolo supermercato (400–999 m2 2 C204 Grande esercizio commerciale (100–399 m2 2 C3 Piccolo commercio, commercio al dettaglio, drogherie C301 Impresa di commercio al dettaglio < 100 m2 4 C302 Impresa di commercio al dettaglio >100 m2 2 C303 Drogheria e farmacia 8 C4 Vendita per corrispondenza C401 Impresa di vendita per corrispondenza 4 C5 Commercio di oggetti d’uso C512 Centro di tatuaggi e di trucco permanente 4 C6 Altri esercizi commerciali C601 Venditore ambulante, porta a porta 4

D Imprese di ristorazione D1 Imprese di ristorazione collettiva D101 Impresa di ristorazione senza cucina propria 4 D102 Impresa di ristorazione con cucina propria 2 D2 Impresa di catering/ristorazione per eventi D201 Impresa di catering/ristorazione per eventi 2 D3 Ospedali, case di cura D301 Impresa di ristorazione senza una cucina propria 4 (ospedale, casa di cura) D302 Impresa di ristorazione con cucina propria (ospedale, 2 casa di cura) D4 Ristorazione per l’esercito D401 Impresa di ristorazione senza cucina propria (esercito) 4 D402 Impresa di ristorazione con cucina propria (esercito) 2

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Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

D5 Altre imprese di ristorazione D501 Fabbricante di prodotti di rosticceria 2 D502 Gestore di distributori automatici di derrate alimentari 8

E Sistemi di approvvigionamento di acqua potabile E1 Sistema di approvvigionamento di acqua potabile 4

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Allegato 2 (art. 10 cpv. 2)

Campagne realizzate in virtù di accordi internazionali N. Tema Frequenza del rapporto

1 Sicurezza chimica e microbiologica L’USAV pubblica ogni tre anni un

dell’acqua potabile in Svizzera rapporto di sintesi sulla qualità delle acque, in cui sono elencate tra l’altro le misure che sono state o saranno adottate allo scopo di garantire la qualità dell’acqua. Tale rapporto di sintesi è pubblicato entro un termine di nove mesi decorrente dalla rice- zione dei rapporti delle autorità di esecuzione.

2 Sostanze estranee nelle derrate annuale

alimentari d’origine animale prodotte in Svizzera

3 Controllo delle derrate alimentari di annuale

origine animale importate da Paesi terzi

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

Allegato 3 (art. 14)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 giugno 200016 sull’organizzazione del Dipartimento

federale dell’interno

Art. 12 cpv. 5, primo periodo 5 All’USAV è aggregata amministrativamente l’Unità federale per la catena alimen- tare (UCAL). ...

2. Ordinanza del 23 aprile 200817 sulla protezione degli animali

Art. 213 cpv. 2 2 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono disciplinati dall’ordinanza del 16 dicembre 201618 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso e dall’ordinanza del 23 ottobre 201319 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

3. Ordinanza del 18 agosto 200420 sui medicamenti per uso veterinario

Art. 31 cpv. 3 3 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono disciplinati dall’ordinanza del 16 dicembre 201621 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso e dall’ordinanza del 23 ottobre 201322 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

16 RS 172.212.1 17 RS 455.1 18 RS 817.032 19 RS 910.15 20 RS 812.212.27 21 RS 817.032 22 RS 910.15

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

4. Ordinanza del 23 ottobre 201323 sul coordinamento dei controlli delle

aziende agricole

Ingresso visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 199824 sull’agricoltura,

Art. 1 cpv. 2

2 Essa si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

a. ordinanza del 28 ottobre 199825 sulla protezione delle acque; b. ordinanza del 23 ottobre 201326 sui pagamenti diretti; c. ordinanza del 23 ottobre 201327 sui contributi per singole colture; d. ordinanza del 31 ottobre 201228 sull’allevamento di animali.

Art. 2 cpv. 4

4 Previa consultazione dei Cantoni e nei propri ambiti di competenza, lʼUfficio

federale dellʼagricoltura (UFAG) e lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) possono allestire elenchi che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e i criteri per la valutazione di tali punti.

Art. 3, rubrica Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base

Art. 4, rubrica, nonché cpv. 1 e 5 Controlli in funzione del rischio individuale dell’azienda e controlli aleatori 1 Oltre ai controlli di base di cui all’articolo 3, sono svolti controlli in funzione dei rischi delle singole aziende. I rischi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri: a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti; b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni; c. cambiamenti sostanziali in un’azienda; d. elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell’ambito del rispettivo controllo di base.

23 RS 910.15 24 RS 910.1 25 RS 814.201 26 RS 910.13 27 RS 910.17 28 RS 916.310

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

5 Previa consultazione dei Cantoni e nei propri ambiti di competenza, lʼUFAG e

lʼUSAV possono stabilire direttive tecniche concernenti lo svolgimento dei controlli basati sul rischio individuale dell’azienda e lʼesecuzione dei controlli aleatori.

Art. 5 Normativa applicabile alle piccole aziende Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non si applicano alle aziende annuali con meno di 0,2 unità standard di manodopera e con meno di tre unità di bestiame grosso. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

Allegato 1, numero 1

1. Sicurezza delle derrate alimentati, salute degli animali e protezione

degli animali Ambito Ordinanza Periodo in anni per le

aziende aziende annuali d’estivazione

1.1 Igiene nella produzione Ordinanza del 23 novembre

primaria vegetale 200529 concernente la produzione primaria

1.2 Igiene nella produzione Ordinanza del 23 novembre 2005

primaria animale (senza produzione concernente la produzione prima- lattiera) ria

1.3 Igiene nella produzione lattiera Ordinanza del 23 novembre 2005

concernente la produzione prima- ria Secondo Secondo 30 OPCN OPCN Ordinanza del 20 ottobre 2010 allegato 1 allegato 1 sul controllo del latte elenco 1 elenco 1

1.4 Medicamenti veterinari Ordinanza del 18 agosto 200431 categorie categoria

sui medicamenti per uso veteri- 1.1–1.3 1.4 nario

1.5 Salute degli animali ed Ordinanza del 27 giugno 199532

epizoozie sulle epizoozie

1.6 Traffico di animali ed effettivi Ordinanza BDTA del 26 ottobre

di bovini* 201133 Ordinanza del 23 ottobre 201334 sui pagamenti diretti (OPD)

29 RS 916.020 30 RS 916.351.0 31 RS 812.212.27 32 RS 916.401 33 RS 916.404.1 34 RS 910.13

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

Ambito Ordinanza Periodo in anni per le

aziende aziende annuali d’estivazione

1.7 Protezione degli animali Ordinanza del 23 aprile 200835

(anche come parte della prova che sulla protezione degli animali le esigenze ecologiche sono (OPAn) rispettate e come condizione relativa Ordinanza del 31 ottobre 201236 ai contributi per la conservazione sull’allevamento di animali della razza Franches-Montagnes)

5. Ordinanza del 23 novembre 200537 concernente la produzione

primaria

Art. 8 cpv. 1 1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono disciplinati dall’ordinanza del 16 dicembre 201638 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso e dall’ordinanza del 23 ottobre 201339 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

6. Ordinanza del 26 ottobre 201140 concernente la produzione e

l’immissione sul mercato degli alimenti per animali

Art. 71 cpv. 2bis 2bis La frequenza minima dei controlli sui processi nelle imprese è definita nella sezione 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 201641 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso.

7. Ordinanza del 20 ottobre 201042 sul controllo del latte

Art. 14 cpv. 5 5 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono disciplinati dall’ordinanza del 16 dicembre 201643 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli

35 RS 455.1 36 RS 916.310 37 RS 916.020 38 RS 817.032 39 RS 910.15 40 RS 916.307 41 RS 817.032 42 RS 916.351.0 43 RS 817.032

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Piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso. O RU 2017

oggetti d’uso e nell’ordinanza del 23 ottobre 201344 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

8. Ordinanza del 27 giugno 199545 sulle epizoozie

Art. 292a cpv. 1 1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono disciplinati dall’ordinanza del 16 dicembre 201646 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso e nell’ordinanza del 23 ottobre 201347 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

44 RS 910.15 45 RS 916.401 46 RS 817.032 47 RS 910.15

358