AS 2017 3499
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 9 giugno 2017
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 20 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole nel tenore della modifica del 16 settembre 20163 è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.
9 giugno 2017 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
3 RU 2016 3319
2017-0806 3499
O sulle importazioni agricole RU 2017
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)
Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali
N. 14 Tabella
14. Disciplinamento del mercato: cereali da semina, alimenti
per animali, semi oleosi e merci dalla cui trasformazione si ottengono alimenti per animali … Le voci di tariffa qui appresso sono modificate come segue:
Voce di tariffa Prezzo soglia Valore indicativo Informazioni complementari d’importazione
…
1102.9046 Gruppo 11 41.00 [14-6]
…
1103.1112 Gruppo 11 48.00 [14-6]
1103.1192 Gruppo 11 46.00 [14-6]
1103.1320 Gruppo 11 44.00 [14-6]
1103.1912 Gruppo 11 46.00 [14-6]
1103.1922 Gruppo 11 50.00 [14-6]
…
1103.1993 Gruppo 11 46.00 [14-6]
…
1104.2230 Gruppo 11 50.00 [14-6]
…
2302.1010 Gruppo 11 45.00 [14-6]
…
3500