AS 2017 3527
Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
RS 0.232.141.11; RU 1978 941
Modifiche del regolamento d’esecuzione Adottate dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti l’11 ottobre 2016 Entrate in vigore il 1° luglio 2017
Traduzione1
Tabella delle modifiche2 Regola 4.10 Regola 23bis.2 Regola 45bis.1 Regola 51bis.1
1 Dal testo originale francese (RO 2017 3527).
2 Le modifiche della regola 45bis.1 (a) entreranno in vigore il 1° luglio 2017 e si appliche- ranno a tutte le domande internazionali, senza tenere conto della data di deposito interna- zionale, nei cui confronti il termine previsto per il deposito di una richiesta di ricerca in- ternazionale supplementare ai sensi della regola 45bis.1(a), in vigore fino al 30 giugno 2017, non è ancora scaduto il 1° luglio 2017. Le modifiche della regola 23bis.2 entreranno in vigore il 1° luglio 2017 e si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade il 1° luglio 2017 o in data successiva.
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Trattato di cooperazione in materia di brevetti. Regolamento d’esecuzione RU 2017
Modifiche3
Regola 4 Richiesta (contenuto) da 4.1 a 4.9 [Nessuna modifica]
4.10 Rivendicazione di priorità
da a) a c) [Nessuna modifica] d) [Soppressa] da 4.11 a 4.19 [Nessuna modifica]
Regola 23bis Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o classificazione precedente 23bis.1 [Nessuna modifica] 23bis.2 Trasmissione di documenti relativi a una ricerca o classificazione precedente ai fini della regola 41.2 a) Ai fini della regola 41.2, quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande precedenti depositate presso l’Ufficio che agi- sce in qualità di Ufficio ricevente e allorquando tale l’Ufficio ha effettuato una ricerca precedente in relazione a una domanda precedente o ha classifi- cato la domanda precedente stessa, fatti salvi l’articolo 30.2)a) applicabile ai sensi dell’articolo 30.3) e i paragrafi b), d) ed e), l’Ufficio ricevente trasmet- te all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, unitamente al- la copia di ricerca, una copia dei risultati della ricerca precedente, sotto qual- siasi forma (ad esempio sotto forma di un rapporto di ricerca, di un elenco di conoscenze tecniche o di un rapporto d’esame) e una copia dei risultati della classificazione precedente effettuata da tale Ufficio, se già disponibili. L’Ufficio ricevente può, fatto salvo l’articolo 30.2)a) applicabile ai sensi dell’articolo 30.3), trasmettere all’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale anche qualsiasi altro documento relativo alla ricerca prece- dente che considera utile per l’adempimento della ricerca internazionale da parte dell’Amministrazione. da b) a e) [Nessuna modifica]
Regola 45bis Ricerche internazionali supplementari 45bis.1 Richiesta di ricerca supplementare a) Il depositante ha facoltà, in qualunque momento prima della scadenza di
22 mesi a decorrere dalla data di priorità, di richiedere che venga effettuata
3 Il testo seguente riporta il testo modificato per ogni regola alla quale sono state applicate delle modifiche. Laddove queste regole non sono state modificate, appare l’indicazione «[Nessuna modifica]».
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una ricerca internazionale supplementare nei confronti della domanda inter- nazionale da parte di un’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale competente ai sensi della regola 45bis.9. Tali richieste possono essere presentate nei confronti di più Amministrazioni. da b) a e) [Nessuna modifica] da 45bis.2 a 45bis.9 [Nessuna modifica]
Regola 51bis Talune esigenze nazionali ammesse in virtù dell’articolo 27 51bis.1 Talune esigenze nazionali ammesse da a) a e) [Nessuna modifica] f) [Soppressa] da 51bis.2 a 51bis.3 [Nessuna modifica]
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