AS 2017 3537
AS 2017 3537
Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)
RS 0.747.208; RU 2011 1015
Comunicazione secondo l’articolo 7 paragrafo 3 ADN In applicazione del paragrafo 1.5.3.2 del regolamento1 allegato all’ADN, le parti contraenti Svizzera, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno convenuto dero- ghe alle sottosezioni 7.1.3.31, 7.2.3.31.1, 9.1.0.31.1, 9.3.1.31.1, 9.3.2.31.1 e 9.3.3.31.1. Le deroghe summenzionate entrano in vigore il 1° giugno 2017 con effetto sino al 31 dicembre 2018.
1 Non pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali (soltanto in tedesco e inglese) o www.unece.org > Our work > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations (soltanto in tedesco e inglese). Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2017-1274 3537
Trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna. RU 2017 Acc. europeo