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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/Carrozziere lattoniere con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/Carrozziere lattoniere con attestato federale di capacità (AFC)

del 15 maggio 2017

45306 Carrozziera lattoniera AFC/Carrozziere lattoniere AFC

Carrosseriespenglerin EFZ/Carrosseriespengler EFZ Carrossière-tôlière CFC/Carrossier-tôlier CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale I carrozzieri lattonieri di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti: a. valutano accuratamente i veicoli accidentati attraverso la verifica visiva o le misurazioni e smontano le parti del veicolo che possono impedire i lavori di riparazione; b. montano le parti smontate, tra cui vetri, fari e impianti elettrici, installano altri sistemi di sicurezza e comfort e controllano il corretto funzionamento con appositi tester;

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c. riportano i pezzi di carrozzeria deformati alla forma originale grazie alla tec- nica di tiraggio e stiramento; d. smontano autonomamente le parti non riparabili e le sostituiscono con ricambi nuovi o d’occasione che in seguito adatteranno. Tagliano le parti toccate dalla corrosione e saldano lamierati nuovi utilizzando tecniche di riparazione e di lavorazione specifiche per ogni materiale.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. valutazione dei danni al veicolo:

1. svolgere il mandato e applicare le direttive aziendali,

2. valutare e rilevare i danni alla carrozzeria,

3. valutare i danni all’assetto e alla geometria;

b. lavori di smontaggio, montaggio e finitura:

1. smontare, montare e controllare componenti,

2. controllare e riparare i sistemi elettrici,

3. eseguire semplici lavori ai sistemi di sicurezza e comfort,

4. procedere al controllo finale;

c. costruzione di parti nuove:

1. costruire nuovi pezzi semplici,

2. raddrizzare le parti di carrozzeria,

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3. applicare la protezione anticorrosiva e verniciare i pezzi della sotto-

struttura; d. formatura, taglio e assemblaggio di parti di carrozzeria:

1. smontare, adattare e montare parti di carrozzeria,

2. stirare e sostituire parti di carrozzeria,

3. utilizzare la tecnica di congiunzione,

4. riparare e sostituire i vetri.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma- zione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in

formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate: a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani; b. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente lavori che implicano una forte esposizione al rumore o a scosse a forte impatto; c. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute con- trassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio

20054 sui prodotti chimici o da una delle seguenti frasi H secondo la ver-

sione del regolamento (CE) n 1272/20085 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20156 sui prodotti chimici:

4 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857 5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 6 RS 813.11

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d. lavori con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che comportano rischi di infortuni che presumibilmente i giovani, per scarsa consapevolezza della sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono riconoscere o evitare; e. lavori che comportano un notevole pericolo di malattia, d’incendio, di esplo- sione o d’infortunio; f. lavori che si effettuano ad altezze pericolose.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazio- ne sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale pratica.

Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440

lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

a. Conoscenze professionali – valutazione dei danni al veicolo, lavori di smontaggio, montaggio e finitura 100 120 100 100 420 – costruzione di parti nuove, formatura, taglio e assemblaggio di parti di carrozzeria 100 80 100 100 380 Totale conoscenze professionali 200 200 200 200 800 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Educazione fisica 40 40 40 40 160 Totale lezioni 360 360 360 360 1440

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2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 56 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 4 corsi come segue:

Anno Corso [Campo di competenze operative/competenza operativa] Durata

1 Corso 1 Valutazione dei danni al veicolo 2 giorni

Lavori di smontaggio, montaggio e finitura 1,5 giorni Costruzione di parti nuove 8,5 giorni Formatura, taglio e assemblaggio di parti di carrozzeria 4 giorni Totale 16 giorni

2 Corso 2 Costruzione di parti nuove 10 giorni

Formatura, taglio e assemblaggio di parti di carrozzeria 6 giorni Totale 16 giorni

3 Corso 3 Valutazione dei danni al veicolo 0,5 giorni

Lavori di smontaggio, montaggio e finitura 5 giorni Costruzione di parti nuove 7,5 giorni Formatura, taglio e assemblaggio di parti di carrozzeria 3 giorni Totale 16 giorni

4 Corso 4 Valutazione dei danni al veicolo 2,5 giorni

Lavori di smontaggio, montaggio e finitura 2 giorni Costruzione di parti nuove 1 giorno Formatura, taglio e assemblaggio di parti di carrozzeria 2,5 giorni Totale 8 giorni

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determi- na quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; c. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribu- zione.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di carrozziere lattoniere AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di carrozziere lattoniere AFC secondo l’ordi- nanza del 31 marzo 2005 della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera lattoniera/Carrozziere lattoniere e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

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c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del carrozziere lattoniere AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegna- mento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda

persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una

volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

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2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel

calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;

2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del

carrozziere lattoniere AFC; e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

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Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo

indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di

20 ore. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione

dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Valutazione dei danni al veicolo 10 %

2 Lavori di smontaggio, montaggio e finitura 30 %

3 Costruzione di parti nuove 20 %

4 Formatura, taglio e assemblaggio di parti di carrozzeria 40 %

b. «conoscenze professionali», della durata di 4 ore. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce Campi di competenze operative Tipo di esame/Durata Ponderazione

scritto orale

1 Valutazione dei danni al veicolo 40 min. 20 %

2 Lavori di smontaggio, montaggio e 50 min. 20 %

finitura

3 Costruzione di parti nuove 70 min. 20 %

4 Formatura, taglio e assemblaggio 40 min. 20 %

di parti di carrozzeria

5 Campi di competenze operative 1–4 40 min. 20 %

combinati (colloquio professionale)

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c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a: a. insegnamento professionale; b. corsi interaziendali. 4 Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. 5 Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei quattro controlli delle competenze. 6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

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4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien- dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «carrozziera lattoniera AFC»/«carrozziere lattoniere AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione con esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei carrozzieri lattonieri AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne dei carrozzieri lattonieri AFC è composta da: a. 4–7 rappresentanti dell’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC); b. un rappresentante della Fédération des Carrossiers Romands (FCR);

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c. un rappresentante dei docenti di materie professionali; d. un rappresentante dei lavoratori; e. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno un uno dei Canto- ni.

2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a. verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecno- logici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 Sono responsabili dei corsi interaziendali:

a. l’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC); b. la Fédération des Carrossiers Romands (FCR). 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

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Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni

1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 31 marzo 20059 sulla formazione profes-

sionale di base Carrozziera lattoniera/Carrozziere lattoniere con attestato federale di capacità (AFC). 2 È revocata l’approvazione del piano di formazione del 31 marzo 2005 Carrozziera lattoniera / Carrozziere lattoniere con attestato federale di capacità (AFC).

Art. 26 Disposizioni transitorie

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di carrozziere lattoniere prima

dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per carroz- ziere lattoniere entro il 31 dicembre 2023 vengono valutati in base al diritto anterio- re. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 maggio 2017 Segreteria di Stato per la formazione,la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

9 RU 2005 3351

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