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AS 2017 3575

AS 2017 3575

Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20151, decreta:

I La legge del 12 giugno 20092 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 3 lett. g, h e i Ai sensi della presente legge si intende per: g. attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un’organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concor- renza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse; h. persone strettamente vincolate:

1. i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale

sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,

2. fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico,

contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza; i. dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del dirit- to dell’imposta sul valore aggiunto; una liberalità è anche considerata dono:

1. se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione,

e ciò anche in caso di indicazione della ditta o del logo del donatore,

2. se si tratta di contributi di membri passivi e di benefattori ad associa-

zioni o a organizzazioni di utilità pubblica; i contributi di benefattori

2014-0674 3575

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sono considerati doni anche quando nei limiti dei fini previsti negli sta- tuti le organizzazioni di utilità pubblica concedono volontariamente vantaggi ai propri benefattori comunicando loro nel contempo che non può essere fatta valere alcuna pretesa;

Art. 4 cpv. 2 e 3

2 Le perdite di imposta che il capoverso 1 comporta per la Confederazione devono

essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Valsot. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli d’intesa con i Comuni di Samnaun e di Valsot. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscos- sione.

Art. 7 cpv. 2 e 3 2 È considerato luogo della fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento quello in cui il destina- tario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l’energia elettrica, il gas o il teleriscaldamento sono effettivamente utiliz- zati o consumati. 3 In caso di fornitura di un bene dall’estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della presta- zione: a. disponga di un’autorizzazione dell’Amministrazione federale delle contribu- zioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d’adesione) e al momento dell’importazione non vi rinunci; oppure b. esegua forniture di cui al capoverso 1 lettera b con beni che, ai sensi del- l’articolo 53 capoverso 1 lettera a, in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, e realizzi con tali for- niture una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi all’anno.

1 È assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa e: a. con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o b. ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero. 1bis Esercita un’impresa chiunque:

a. svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al con- seguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall’importo dell’afflusso di mezzi che non sono consi- derati controprestazione secondo l’articolo 18 capoverso 2; e b. agisce in nome proprio nei confronti di terzi.

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1ter L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni secondo l’articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un’attività imprenditoriale.

2 È esentato dall’assoggettamento chi:

a. realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a

100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse

dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2; b. indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede al- l’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:

1. prestazioni esenti dall’imposta,

2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo 8 capo-

verso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggetta- mento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,

3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di

distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero; c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a tito- lo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capo- verso 2. 2bis La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.

Art. 12 cpv. 3 3 Ilsoggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100 000 franchi annui. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.

Art. 14 cpv. 1 e 2

1 L’assoggettamento inizia:

a. per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, nel momento in cui viene avviata l’attività imprenditoriale; b. per tutte le altre imprese, nel momento in cui esse eseguono per la prima vol- ta una prestazione sul territorio svizzero.

2 L’assoggettamento termina:

a. per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero:

1. al termine dell’attività imprenditoriale,

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2. in caso di liquidazione patrimoniale, alla chiusura della procedura di

liquidazione; b. per tutte le altre imprese, alla fine dell’anno civile in cui esse eseguono per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.

Art. 15 cpv. 1 lett. c e 4

1 Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

c. ogni persona o società di persone appartenente a un gruppo d’imposizione (art. 13), ad eccezione degli istituti di previdenza, per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde soltanto per i crediti fiscali risultanti dalle proprie attività impren- ditoriali; 4 Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l’imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell’AFC non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

Art. 21 cpv. 2 n. 2, 3, 8, 11, frase introduttiva, 14, frase introduttiva e lett. b, 16, 17, 18, 25, 28, 28bis e 30 nonché 6 e 7

2 Sono esclusi dall’imposta:

2. Concerne soltanto il testo francese

3. Concerne soltanto il testo francese

8. le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizza- zioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;

11. le seguenti prestazioni nell’ambito dell’educazione e della formazione:

14. le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest’ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori: b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, presta- zioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d’abilità che essi propongono, 16. le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d’arte di natura cultu- rale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scul- tori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscos- sione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all’articolo 3 della legge del 9 ottobre

19923 sul diritto d’autore che sono di natura culturale;

17. le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, merca-

tini dell’usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività esclu-

3 RS 231.1

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se dall’imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell’aiuto e della sicurezza sociali, dell’assi- stenza all’infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;

18. nel settore assicurativo:

a. le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione, b. le prestazioni delle assicurazioni sociali, c. le seguenti prestazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione: – prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali – prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preven- tivi prescritti dalla legge – prestazioni che servono alla formazione professionale e alla for- mazione professionale continua, d. le prestazioni relative all’attività di agente o di intermediario d’assicu- razione;

25. Abrogato

28. le prestazioni effettuate:

a. tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica, b. tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusi- vamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative, c. tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pub- bliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fonda- zione o le loro unità organizzative; 28bis. la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche; 30. le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nel- l’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale. 6 Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi. 7 Il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo il capoverso 2 numero 30.

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Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b 1 Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse (opzione), purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendi- conto.

2 L’opzione è esclusa per:

b. le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destina- tario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.

2 Sono esenti dall’imposta:

2. la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, segnatamente la lo- ro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario stesso della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all’estero; 3. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di transito (art. 49 LD4), del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD), del regime di am- missione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso regolarmente o con auto- rizzazione successiva dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD); 3bis. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD) e che non hanno perso questo sta- tuto doganale con effetto retroattivo; 7. le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio: a. per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è ese- guita esclusivamente all’estero, o b. che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;

10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e

organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all’estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dal- l’imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viag- gio o dell’organizzatore concernente le prestazioni all’estero;

Art. 24, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2

2 Concerne soltanto il testo francese

4 RS 631.0

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Art. 24a Imposizione dei margini 1 Ai fini del calcolo dell’imposta, il contribuente che ha acquistato pezzi da collezio- ne quali oggetti d’arte, antichità e simili, può, al momento in cui li rivende, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’im- posta precedente sul prezzo d’acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d’acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata dedu- cendo la differenza dalla cifra d’affari imponibile. 2 Per i pezzi da collezione importati dal rivenditore, l’imposta sull’importazione versata può essere addizionata al prezzo d’acquisto. 3 È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi.

4 Il Consiglio federale definisce la nozione di pezzi da collezione.

5 Se più pezzi da collezione sono acquistati a un prezzo complessivo, l’imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d’acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 25 cpv. 2 lett. abis e 3

2 L’imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):

abis. su giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale; 3 Agli alimenti offerti nell’ambito di prestazioni della ristorazione si applica l’ali- quota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono destinati a essere asportati o consegnati si applica l’aliquota ridotta, purché a tale scopo siano stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di queste prestazioni rispetto a quelle della ristorazione; diversamente si applica l’aliquota normale. Se gli alimenti sono offerti in distributori automatici si applica l’aliquota ridotta.

Art. 27 cpv. 2 lett. b e 3 2 Chi menziona un’imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un’im- posta troppo elevata per una prestazione deve l’imposta indicata, salvo che: b. renda verosimile che per la Confederazione non ne risulta una perdita d’imposta; non vi è perdita d’imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l’imposta precedente o se l’imposta precedente dedot- ta è stata rimborsata alla Confederazione.

3 Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di

accredito, sempre che il destinatario dell’accredito non si opponga per scritto a un’imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d’imposta troppo elevato.

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Art. 28 cpv. 3

3 Ex cpv. 4

Art. 28a Deduzione dell’imposta precedente fittizia

1 Il contribuente può dedurre un’imposta precedente fittizia se:

a. nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, ha acquistato un bene mobile accertabile; e b. all’acquisto del bene non gli viene chiaramente trasferita l’imposta sul valo- re aggiunto. 2 L’imposta precedente fittizia viene calcolata sull’importo pagato dal contribuente. Tale importo comprende l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile al mo- mento dell’acquisto del bene. 3 Per i beni assoggettati all’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.

1bis Per le prestazioni eseguite all’estero, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero esegui- te sul territorio svizzero e si fosse potuto optare per la loro imposizione secondo l’articolo 22. 4 Per la determinazione dell’imposta precedente deducibile le società holding posso- no basarsi sull’attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 37 cpv. 3, secondo periodo 3 … Sono fissate dall’AFC previa consultazione delle associazioni dei settori inte- ressati.

Art. 38 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a eb 1 Se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vin- colata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica: a. in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD 5; b. in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una

5 RS 642.11

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ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione.

Art. 44 cpv. 2 2 La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell’AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell’imposta.

Art. 45 cpv. 1 lett. a, c e d, nonché 2, frase introduttiva e lett. b

1 Soggiacciono all’imposta sull’acquisto:

a. prestazioni di servizi che, secondo l’articolo 8 capoverso 1, vengono esegui- te sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero non iscritte nel regi- stro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti; c. la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all’imposta sull’importazione ed è effettuata da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l’uso o il godimento; d. la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distri- buzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all’estero a contribuenti in territorio svizzero. 2 È assoggettato all’imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse, sempre che: b. acquisti nell’anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.

Art. 45a Prestazioni che non soggiacciono all’imposta sull’acquisto Non soggiacciono all’imposta sull’acquisto le prestazioni escluse dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 21 o esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 23.

Art. 51 cpv. 2 lett. b e 3 2 La responsabilità solidale secondo l’articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se: b. il debito fiscale è addebitato all’importatore sul conto della procedura accen- trata di conteggio dell’AFD (PCD); e 3 L’AFD può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

6 RS 221.301

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Art. 52 cpv. 2 2 Se al momento dell’importazione di supporti di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato e se l’importazione non è esente da imposta secondo l’articolo 53, non è dovuta alcuna imposta sull’importazione e sono applicabili le disposizioni sull’imposta sull’acquisto (art. 45–49).

Art. 53 cpv. 1 lett. g

1 È esente da imposta l’importazione di:

g. energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;

Art. 54, rubrica Base di calcolo

Art. 55 cpv. 2 2 Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettere a e a bis l’imposta ammonta al 2,5 per cento.

Art. 58 lett. c, cbis e d Non viene riscosso un interesse moratorio se: c. i beni tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) previa conclusione del regime doganale:

1. sono riesportati, o

2. sono assegnati a un altro regime doganale (art. 47 LD);

cbis. in caso di beni tassati con obbligo di pagamento condizionato, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; d. Abrogata

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Titolo prima dell’art. 74 Capitolo 4: Diritti e doveri delle autorità Sezione 1: Segreto e assistenza amministrativa

Titolo prima dell’art. 76 Sezione 2: Protezione dei dati

Art. 76 Trattamento dei dati 1 Per l’adempimento dei suoi compiti legali, l’AFC è autorizzata a trattare dati per- sonali e profili della personalità degni di particolare protezione, compresi i dati concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali. 2 L’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assi- curazione vecchiaia e superstiti secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per accertare l’assoggettamento fiscale.

Art. 76a Sistema d’informazione 1 L’AFC gestisce un sistema d’informazione per trattare dati personali e dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali nonché i profili della personalità.

2 Il sistema serve per:

a. accertare l’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone; b. accertare le prestazioni imponibili, nonché determinare e verificare le impo- ste dovute sulle stesse e le imposte precedenti deducibili; c. verificare le prestazioni dichiarate come escluse dall’imposta e le relative imposte precedenti; d. verificare l’esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all’imposta o per la cui imposizione si è optato; e. eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto; f. garantire la riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido; g. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali; h. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; i. lottare contro i reati fiscali;

7 RS 831.10

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j. tenere statistiche necessarie alla determinazione dell’imposta; k. eseguire analisi ed elaborare profili di rischio. 3 Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione: a. dati sull’identità delle persone; b. dati sulle attività economiche; c. dati sulla situazione reddituale e patrimoniale; d. dati sulla situazione tributaria; e. dati su debiti e cessioni di crediti; f. dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro; g. profili della personalità secondo l’articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati; h. dati sull’osservanza degli obblighi fiscali; i. dati sul sospetto di infrazioni; j. dati su reati, oggetti sequestrati e mezzi di prova; k. dati su procedimenti amministrativi e penali nonché su procedure di assi- stenza amministrativa e giudiziaria.

Art. 76b Comunicazione dei dati 1 In virtù dell’articolo 10 della legge del 28 giugno 1967 9 sul Controllo delle finan- ze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC. 2 L’AFC può comunicare o rendere accessibili i dati di cui all’articolo 76a capover- so 3 mediante procedura di richiamo al personale dell’AFD incaricato della determi- nazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedi- menti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei suoi compiti.

Art. 76c Conservazione dei dati e dei documenti 1 I dati e i documenti utilizzati e trattati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. 2I documenti conservati in base alla presente disposizione sono equiparati agli originali.

8 RS 235.1 9 RS 614.0

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Art. 76d Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti: a. il sistema d’informazione; b. le categorie dei dati personali trattati; c. l’elenco dei dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni e pro- cedimenti amministrativi e penali; d. il diritto d’accesso e di trattamento; e. la durata di conservazione dei dati; e f. l’archiviazione e la distruzione dei dati.

Titolo prima dell’art. 77 Sezione 3: Garanzia della corretta riscossione delle imposte

Art. 86 cpv. 7 7 La riscossione di un ammontare d’imposta secondo il capoverso 2 lascia impregiu- dicata la determinazione del credito fiscale definitivo secondo gli articoli 72, 78 e 82. Se la determinazione del credito fiscale non ha luogo a causa di inattività del contribuente, in particolare perché non corregge le lacune ai sensi dell’articolo 72 né chiede una decisione ai sensi dell’articolo 82, con la scadenza del termine di prescri- zione del diritto di tassazione si considerano credito fiscale anche gli importi del- l’imposta determinati dall’AFC secondo il capoverso 2.

Art. 88 cpv. 3

3 Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute,

purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.

Art. 89 cpv. 2, 4 e 5 2 Se il credito fiscale non è ancora passato in giudicato ed è contestato, l’AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una deci- sione passata in giudicato.

4 Abrogato

5 L’AFC deve indicare i crediti fiscali negli inventari pubblici o insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

Art. 92 cpv. 1, frase introduttiva e 6 1 L’AFC può condonare in tutto o in parte un’imposta accertata e passata in giudi- cato se:

6 Abrogato

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Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:

Art. 96 cpv. 4 lett. b Concerne soltanto il testo francese

Art. 105 cpv. 1 lett. b–e

1 Il diritto di avviare un procedimento penale si prescrive:

b. nell’ambito dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto:

1. per le contravvenzioni secondo l’articolo 96 capoversi 1–3, in sei mesi

dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale,

2. in caso di sottrazione d’imposta secondo l’articolo 96 capoverso 4, in

due anni dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale,

3. per i delitti secondo l’articolo 97 capoverso 2 e per i delitti secondo gli

articoli 14–17 DPA10, in sette anni dalla fine del periodo fiscale interes- sato; c. nell’ambito dell’imposta sull’importazione: per tutti i delitti e le contrav- venzioni secondo gli articoli 96, 97 capoverso 2 e 99 nonché per i delitti secondo gli articoli 1417 DPA, in sette anni; d. Abrogata e. Abrogata

Art. 107 cpv. 1 lett. c e 2

1 Il Consiglio federale:

c. disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all’articolo 24 capoverso 2.

2 IlConsiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni

concernenti l’imposizione delle operazioni con monete d’oro e con oro fino nonché l’imposizione della loro importazione.

Art. 109 cpv. 1 1 Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori.

10 RS 313.0

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Art. 115 cpv. 1 1 Gli articoli 112 e 113 sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 37 capoverso 1.

Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016 Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere applica- ta retroattivamente, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territo- rio svizzero e sia versata l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.

II La legge del 12 giugno 200911 sull’IVA nel tenore del 26 settembre 201412 della legge federale sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2 lett. l Priva d’oggetto

Art. 25 cpv. 2 lett. b Priva d’oggetto

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV Coordinamento con la legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 20 giugno 2014 13 sulle derrate alimentari o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 25 cpv. 3 avrà il seguente tenore: 3 Alle derrate alimentari offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione si appli- ca l’aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministra- zione di derrate alimentari quando il contribuente le prepara o le serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, sono destinate

11 RS 641.20 12 RU 2016 2131 13 RS 817.0

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a essere asportate o consegnate si applica l’aliquota ridotta, purché a tale scopo siano stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di queste prestazioni da quelle della ristorazione; diversamente si applica l’aliquota normale. Se le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, sono offerte in distri- butori automatici si applica l’aliquota ridotta.

V

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

19 gennaio 2017.14 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018 15.

3 L’articolo 7 capoverso 3 lettera b (cifra I) entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

14 FF 2016 6869

15 D sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 26 mag. 2017.

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura

amministrativa

Art. 14 cpv. 1 lett. g e 2 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni: g. l’Amministrazione federale delle contribuzioni. 2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d–g affidano l’audizione dei testi- moni a un impiegato idoneo.

2. Legge federale dell’11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 80 cpv. 2 n. 5

2 Sono parificati alle decisioni giudiziarie:

5. nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giu- dicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.

3. Legge federale del 18 giugno 201018 sul numero d’identificazione

delle imprese

Art. 6a Identificatore personale nel registro IDI

1 L’UST può utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS secondo

l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194619 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, se questo è necessario per identificare persone fisiche nel registro IDI.

16 RS 172.021 17 RS 281.1 18 RS 431.03 19 RS 831.10

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2 L’UST può comunicare il numero d’assicurato ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato, se questo è necessario per identificare la persona interessata nel registro.

Art. 11 cpv. 6

6 Il numero d’assicurato dell’AVS non è pubblico.

4. Legge del 28 giugno 196720 sul Controllo federale delle finanze

Art. 6 lett. k Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: k. Abrogata

20 RS 614.0

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