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AS 2017 3595

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL)

Modifica del 17 giugno 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20151, decreta:

I La legge dell’8 ottobre 19712 sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 Concerne soltanto il testo tedesco

2 Negli articoli 1 capoversi 2 e 4, 18 capoverso 1, 19, 20 e 23 lettera a «legge» è sostituito con «presente legge».

3 Concerne soltanto il testo tedesco

Ingresso visti gli articoli 87, 92 e 110 della Costituzione federale3;

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e ed f, 2 e 3, primo periodo

1 Sottostanno alla presente legge:

e. le imprese di trasporto a fune in concessione e le imprese che gestiscono ascensori in concessione; f. le imprese che eseguono corse regolarmente e a titolo professionale su inca- rico di una delle imprese di cui alle lettere b–e.

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2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

3 Alla presente legge sottostanno anche le imprese con sede all’estero, nella misura in cui i loro lavoratori esercitano in Svizzera un’attività sottoposta alla presente legge. …

Art. 2 Lavoratori 1 La presente legge è applicabile ai lavoratori occupati da un’impresa di cui all’arti- colo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. È parimenti applica- bile ai lavoratori che svolgono la loro attività all’estero; sono fatte salve le conven- zioni internazionali e le disposizioni estere più severe. 2 È applicabile agli imprenditori postali, ad altri incaricati dei trasporti e ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione. 3 L’ordinanza disciplina l’applicabilità della presente legge ai lavoratori la cui durata giornaliera del lavoro non supera le 3 ore nella media di 28 giorni.

4 La presente legge non è applicabile ai lavoratori dei servizi amministrativi.

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Durata del lavoro e del riposo

Art. 3 Giorno di lavoro Il giorno di lavoro ai sensi della presente legge comprende: a. il turno di servizio e il turno di riposo; o b. il turno di servizio e il tempo di riposo precedente il primo giorno di riposo.

Art. 4 cpv. 2, 4 e 5

2 Abrogato

4 L’ordinanza disciplina le circostanze particolari in cui è giustificato prolungare la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 del tempo di viaggio senza presta- zione lavorativa. 5 L’ordinanza disciplina il tempo di lavoro senza prestazione lavorativa e i supple- menti di tempo che devono essere considerati nel computo della durata massima del lavoro.

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Art. 4b Servizio di picchetto 1 Per servizio di picchetto si intende il servizio in cui, al di fuori del tempo di lavoro previsto, il lavoratore si tiene pronto per eventuali interventi intesi a eliminare per- turbazioni o a far fronte ad analoghe situazioni speciali, nonché per i relativi sopral- luoghi di controllo. 2 Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto. La convenzione disciplina in particolare le indennità per le ore di picchetto prestate.

Art. 4c Giorni di compensazione Per giorni di compensazione si intendono i giorni senza servizio che devono essere accordati ai lavoratori per rispettare le disposizioni sulla durata del lavoro. L’ordi- nanza disciplina le modalità.

Art. 6 cpv. 1 e 2 1 Il turno di servizio comprende il tempo di lavoro e le pause; non può superare 12 ore nella media di 28 giorni. Tra due giorni senza servizio la durata del turno di servizio può essere prolungata una volta fino a 13 ore. 2 In circostanze particolari, la durata del turno di servizio può essere prolungata fino a 15 ore, ma, considerando anche i due giorni di lavoro successivi, non può superare in media 12 ore. L’ordinanza disciplina i dettagli.

Art. 7 Pause

1 Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev’essere accordata una pausa che

consenta di consumare un pasto. Di norma, tale pausa deve durare almeno un’ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio o nel luogo di servizio. 2 Il numero delle pause ammesse in un turno di servizio è stabilito nell’ordinanza. Una pausa deve durare almeno 30 minuti. 3 L’ordinanza disciplina i supplementi di tempo da accordare per le pause nel luogo di servizio e al di fuori di esso; i supplementi di tempo dipendono dal numero delle pause o dalla durata complessiva delle stesse. 4 Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se il turno di servizio non supera 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di consumare un pasto intermedio; in tal caso occorre prevedere un’interruzione del lavoro di almeno 20 e al massimo 29 minuti, da considerare come tempo di lavoro. 5 Se il turno di servizio supera 9 ore, si possono assegnare interruzioni del lavoro e pause. Le pause non possono essere assegnate durante le prime 2 ore e le ultime 3 ore del turno di servizio.

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1 Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servizio. Ammonta ad almeno 12 ore nella media di 28 giorni. Tra due giorni senza servizio può essere ridotto una volta a 11 ore. 2 In circostanze particolari, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma, conside- rando anche i due turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore; di norma, la compensazione deve avvenire al più tardi prima del successivo giorno senza servizio; l’ordinanza disciplina: a. le circostanze particolari; b. le modalità della compensazione. 2bis L’ordinanza disciplina le condizioni alle quali il turno di riposo minimo può essere ridotto per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio nella propria o in un’altra impresa di trasporto.

Art. 9 cpv. 3 3 Il lavoro notturno non può essere assegnato al lavoratore più di 7 volte consecuti- ve, né per più di 15 notti durante un periodo di 28 giorni.

Art. 10 cpv. 1, 2, 4 e 5

1 Per ogni anno civile, al lavoratore devono essere concessi 63 giorni di riposo

pagati. Questi vanno adeguatamente ripartiti nell’arco dell’anno. 2 L’ordinanza disciplina il numero di giorni di riposo che devono cadere di dome- nica.

4 Il giorno di riposo dev’essere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad

almeno 12 ore nella media di 42 giorni; il tempo di riposo non può essere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due o più giorni di riposo consecutivi, la presente disposizione si applica soltanto al primo giorno. 5 L’ordinanza disciplina il computo sui giorni di riposo delle assenze dovute a malat- tia, infortunio, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, con- gedo o altri motivi.

Art. 11, rubrica (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e cpv. 1 1 Il servizio al volante di un veicolo a motore o filobus e il servizio di conducente di veicoli tranviari sono disciplinati nell’ordinanza.

Art. 12 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Titolo prima dell’art. 13 Abrogato

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Art. 13 Abrogato

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 3: Vacanze

Art. 14, rubrica e cpv. 3 Abrogati

Titolo prima dell’art. 15 Sezione 4: Igiene, prevenzione degli infortuni e protezione speciale

Titolo prima dell’art. 16 Abrogato

Art. 16 Giovani 1 Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale secondo la legge del 13 marzo 19644 sul lavoro e le ordinanze emanate in virtù di tale legge. 2 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge sono competenti per la vigilanza e l’autorizzazione di deroghe. Sono inoltre competenti per la cooperazione specialistica secondo le disposizioni che il Consiglio federale emana per la protezio- ne dei giovani in virtù della legge sul lavoro.

Art. 17, rubrica (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e cpv. 2 2 Se necessario per motivi di salute, l’occupazione di donne incinte o di altri gruppi di lavoratori in determinati lavori può essere vietata o subordinata a condizioni speciali. L’ordinanza disciplina i dettagli.

Titolo prima dell’art. 18 Sezione 5: Esecuzione

Art. 18 cpv. 2 e 3

2 Le autorità di vigilanza decidono sull’assoggettamento alla presente legge di

singole imprese, di parti d’impresa o di esercizi accessori e sull’applicazione della presente legge a singoli lavoratori; decidono inoltre sulle controversie tra imprese e lavoratori riguardo all’osservanza della presente legge, della relativa ordinanza e delle decisioni prese in virtù di tali disposizioni. Possono presentare proposte le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti.

4 RS 822.11

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3 I piani di servizio e la ripartizione del servizio nonché la documentazione comple- mentare comprendente le indicazioni necessarie per l’esecuzione della presente legge e della relativa ordinanza devono essere tenuti a disposizione degli organi di esecuzione e di vigilanza.

1 In circostanze particolari, previa consultazione delle imprese interessate e dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si possono autorizzare eccezioni alle prescrizioni della presente legge per singole categorie di imprese o singoli gruppi di lavoratori. L’ordinanza disciplina i dettagli.

2 Concerne soltanto il testo tedesco

2bis Le disposizioni applicabili in presenza di motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio si applicano a tutte le imprese di trasporti pubblici che partecipano alla gestione diretta dell’evento.

Art. 22 cpv. 1

1 Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei

lavoratori, istituisce la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro. Questa è composta del presidente e di un numero uguale di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.

Titolo prima dell’art. 24 Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 24 cpv. 1, 2 e 4 1 Chi ha agito o avrebbe dovuto agire in qualità di datore di lavoro o per conto di esso è punibile se viola, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità com- petenti in virtù di tali disposizioni sulle misure di protezione seguenti: a. durata del lavoro e del riposo; b. vacanze; c. igiene, prevenzione degli infortuni e protezione speciale. 2 Il lavoratore è punibile se, intenzionalmente o per negligenza, viola le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù di tali disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo nonché sull’igiene e la prevenzione degli infortuni. 4 Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge ad incitamento del suo datore di lavoro o superiore oppure se questi ultimi non hanno impedito la contravvenzione secondo le loro possibilità, il datore di lavoro e il superiore sono

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passibili della stessa pena del lavoratore5. Se le circostanze lo giustificano, per il lavoratore si può prescindere dalla pena o attenuarla.

Titolo prima dell’art. 26 Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 27 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

II La legge del 13 marzo 19646 sul lavoro è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b

1 La legge non si applica, salvo l’articolo 3a:

b. alle aziende o parti di aziende soggette alla legislazione fede- rale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2016 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 6 RS 822.11

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Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 ottobre 2016.7

2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2018: articoli 2 cpv. 4, 13 e 14 (cifra I) 8.

3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

2 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 FF 2016 4431

8 D sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 26 mag. 2017.

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