AS 2017 3639
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli emolumenti IUFFP)
Modifica del 17 maggio 2017 Approvata dal Consiglio federale il 9 giugno 2017
Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP) ordina:
I Il Regolamento degli emolumenti IUFFP del 17 febbraio 20111 è modificato come segue:
Titolo Ordinanza del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale Ordinanza degli emolumenti IUFFP
Sostituzione di un termine Negli articoli 1, 2 e 8 «regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».
Art. 3 Cicli di formazione: tassa d’iscrizione
1 La tassa d ’iscrizione per i cicli di formazione ammonta a 200 franchi.
2 La tassa d’iscrizione è dovuta anche in caso di disdetta, mancato inizio o interru- zione del ciclo di formazione e non è rimborsabile.
1 RS 412.106.16
2017-0916 3639
Regolamento degli emolumenti IUFFP RU 2017
Art. 3a Cicli di formazione: emolumenti semestrali ed emolumenti per il materiale
1 Gli emolumenti semestrali per i cicli di formazione ammontano a:
a. per cicli di studio con diploma della durata di:
1. due anni: 660 franchi,
2. tre anni: 450 franchi;
b. per cicli di studio con certificato della durata di:
1. un anno: 280 franchi,
2. due anni: 210 franchi.
2 In caso di prolungamento della durata degli studi, per i semestri supplementari sono riscossi gli emolumenti previsti per la durata più lunga degli studi secondo il capoverso 1.
3 L’emolumento semestrale per il ciclo di studio master ammonta a 800 franchi.
4 In aggiunta all’emolumento semestrale sono riscossi 50 franchi al semestre per il materiale. 5 In caso di disdetta fino a due settimane prima dell ’inizio del corso gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale già pagati sono rimborsati. 6 In caso di disdetta posteriore, mancato inizio o interruzione del ciclo di studio gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale sono dovuti o non sono rimborsati.
Art. 3b Cicli di formazione: emolumenti per prestazioni supplementari Per le prestazioni supplementari sono prelevati i seguenti emolumenti: a. attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conse- guimento del titolo di studio: 150 franchi; b. attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 150 franchi; c. attività di esaminatore per la tesi di master e la relativa difesa: 200 franchi.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.
17 maggio 2017 In nome del Consiglio dello IUFFP: Il presidente, Philippe Gnaegi