AS 2017 3689
AS 2017 3689
Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 16 giugno 2017
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 4a Sezione 5: Prestazioni di medicina complementare fornite da un medico
L’assicurazione assume i costi delle prestazioni nelle discipline seguenti se sono soddisfatte le condizioni esposte qui di seguito: a. agopuntura, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rila- sciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 20152 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM); b. medicina antroposofica, se il medico è titolare di un attestato di perfezio- namento rilasciato conformemente al programma di formazione complemen- tare del 1° gennaio 1999 «Medicina antroposofica ampliata (ASMOA)» dell’ISFM, riveduto il 16 giugno 20163; c. terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (MTC), se il me- dico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al
1 RS 832.112.31 2 Il documento può essere consultato all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese) 3 Il documento può essere consultato all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)
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programma di formazione complementare del 1° luglio 20154 «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’ISFM; d. omeopatia unicista (classica), se il medico è titolare di un attestato di perfe- zionamento rilasciato conformemente al programma di formazione comple- mentare del 1° gennaio 1999 «Omeopatia (SSMO)» dell’ISFM, riveduto il 10 settembre 20155; e. fitoterapia, se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rila- sciato conformemente al programma di formazione complementare del 1° luglio 2011 «Fitoterapia (SSFM)» dell’ISFM, riveduto il 5 novembre 20156.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.
16 giugno 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
4 Il documento può essere consultato all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese) 5 Il documento può essere consultato all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese) 6 Il documento può essere consultato all’indirizzo: www.bag.admin.ch/ref (in tedesco e francese)
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Allegato 1 (art. 1)
Rimunerazione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche
N. 10
Provvedimento Rimunerazione Condizioni Decisione valida obbligatoria a partire dal
10 Medicina complementare
Agopuntura Sì 1.7.1999/ 1.1.2012/ 1.5.2017 Medicina Sì 1.7.1999/ antroposofica 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.5.2017 Terapia medica- Sì 1.7.1999/ mentosa della 1.1.2005/ medicina tradizio- 1.7.2005/ nale cinese (MTC) 1.5.2017 Omeopatia unicista Sì 1.7.1999/ (classica) 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.5.2017 Fitoterapia Sì 1.7.1999/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.7.1999/ 1.5.2017
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