AS 2017 3693
AS 2017 3693
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 28 giugno 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 2 2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.
2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2018; dopo tale data tutte le modifiche in essa
contenute decadono.
28 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 837.02
2017-0984 3693
O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2017