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AS 2017 3693

AS 2017 3693

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 28 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 2 2 Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2017.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2018; dopo tale data tutte le modifiche in essa

contenute decadono.

28 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 837.02

2017-0984 3693

O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2017

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