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AS 2017 3809

Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione

Regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l’informazione

Modifica del 21 marzo 2017

Il Tribunale amministrativo federale adotta il seguente regolamento:

I Il regolamento del 21 febbraio 20081 del Tribunale amministrativo federale concer- nente l’informazione è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 1 1 Il Tribunale mette a disposizione del pubblico la pagina d’intestazione e il disposi- tivo di tutte le sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa (art. 42 LTAF). Le decisioni pronunciate in applicazione dell’arti- colo 36b LTAF non sono messe a disposizione.

Art. 5 Pubblicazione delle decisioni 1 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni sia in una banca dati elettronica delle decisioni sia in una raccolta ufficiale. Le decisioni pronunciate in applicazione dell’articolo 36b LTAF non vengono pubblicate. 2 La raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale «Decisioni del Tribunale ammi- nistrativo federale (DTAF)» è messa a disposizione su carta stampata e in formato elettronico.

II Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2017.

21 marzo 2017 In nome del Tribunale amministrativo federale: Il presidente, Jean-Luc Baechler La segretaria generale, Stephanie Rielle La Bella

1 RS 173.320.4

2017-0896 3809

Informazione. R del Tribunale amministrativo federale RU 2017

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