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AS 2017 3811

Ordinanza del PF di Zurigo sull'ammissione agli studi del PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sull’ammissione agli studi del PF di Zurigo (Ordinanza sull’ammissione al PF di Zurigo)

Modifica del 4 luglio 2017

La direzione del PF di Zurigo ordina:

I L’ordinanza del 30 novembre 20101 sull’ammissione al PF di Zurigo è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «rettorato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammati- cali, con «servizi accademici».

Art. 1 cpv. 3 lett. b e 4

3 La presente ordinanza non si applica:

b. ai programmi della formazione continua universitaria; a essi si applica l’ordinanza del 26 marzo 20132 sulla formazione continua al PF di Zurigo. 4 Per l’ammissione a cicli di studio per i quali il Consiglio dei PF ha stabilito delle restrizioni si applicano la presente ordinanza e le disposizioni d’ammissione speciali emanate dalla direzione3. Queste ultime possono divergere dai principi sanciti nella presente ordinanza.

3 Verordnung der ETH Zürich vom 1. November 2016 über die Zulassungsbeschränkungen zum Bachelor-Studiengang Humanmedizin an der ETH Zürich (Pilotphase 2017–2023), RSETHZ 310.51 (https://rechtssammlung.sp.ethz.ch), solo in tedesco.

2017-0904 3811

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Art. 4 cpv. 2

2 Se al momento dell’ammissione, della riammissione agli studi o del cambio del

ciclo di studio vengono computati crediti ECTS acquisiti per prestazioni di studio fornite in precedenza, la durata massima consentita degli studi è ridotta in misura corrispondente. I dettagli sono disciplinati negli articoli 43–45.

Art. 5 Principi 1 Per essere ammesso agli studi il candidato deve attestare che ha svolto la forma- zione preliminare necessaria per il ciclo di studio scelto e di disporre delle necessarie conoscenze linguistiche.

2 L’immatricolazione è sempre effettuata per un determinato ciclo di studio.

3 Chi è ammesso a un determinato ciclo di studio non acquisisce automaticamente il diritto di accedere a un altro ciclo di studio.

Art. 6 Ostacolo all’ammissione dato dall’incapacità di studiare 1 Se indizi lasciano supporre che la persona che chiede di essere ammessa agli studi non è in grado di studiare per motivi medici, il rettore può chiedere un certificato medico. 2 Gli studenti che sono stati exmatricolati dal PF di Zurigo sulla base di un certifica- to medico attestante la loro incapacità di studiare possono essere riammessi solo su presentazione di un certificato medico che attesti la loro capacità di studiare. 3 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 il certificato non costituisce una base decisio- nale sufficiente, su proposta del rettore la direzione può ordinare una visita dal medico di fiducia. 4 La decisione di negare l’ammissione per incapacità di studiare è presa dalla dire- zione su proposta del rettore.

Art. 6a Altri ostacoli all’ammissione 1 Se atti documentati di una persona che chiede di essere ammessa agli studi costi- tuiscono buoni motivi per ritenere che l’ammissione potrebbe mettere in pericolo l’esercizio del PF di Zurigo o la sicurezza dei suoi membri, la direzione può rifiutare l’ammissione su proposta del rettore. 2 Se nel quadro della procedura di ammissione emerge che la persona che chiede di essere ammessa si comporta in modo disonesto, in particolare se fornisce indicazioni errate o incomplete o presenta documenti errati o incompleti, il rettore ne respinge la domanda di ammissione. Il rettore può inoltre negare alla persona in questione l’ammissione a qualsiasi tipo di studio presso il PF di Zurigo per al massimo tre anni.

3 Se un’infrazione secondo il capoverso 2 adempie anche la fattispecie di reato

secondo il diritto federale o cantonale, il PF di Zurigo sporge denuncia. In caso di reato perseguibile a querela di parte si può rinunciare alla denuncia.

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4 Le persone che al PF di Zurigo o in un’altra scuola universitaria sono state escluse definitivamente dal proseguimento degli studi in un determinato ciclo restano esclu- se dall’ammissione a cicli di studio corrispondenti al PF di Zurigo, in applicazione analogica dell’articolo 40. 5 In caso di riammissione al PF di Zurigo, si applicano gli ostacoli all’ammissione di cui all’articolo 42. 6 Inoltre, una volta avvenuta la exmatricolazione da parte del PF di Zurigo si appli- cano gli ostacoli all’ammissione di cui all’articolo 21 capoverso 4.

Art. 7 cpv. 2 e 4 lett. b

2 Per l’ammissione va versata una tassa d’iscrizione secondo l’ordinanza del

31 maggio 19954 sulle tasse nel settore dei PF. Sono esonerati dal pagamento di questa tassa gli studenti provenienti dal Politecnico federale di Losanna (PF di Losanna).

4 Non si entra nel merito della domanda se:

b. non è stata versata la tassa d’iscrizione.

Art. 11, rubrica e cpv. 2 Studi paralleli 2 Le circostanze legate alla frequenza di studi paralleli a diversi livelli, in particolare un maggiore onere per gli studenti o la sovrapposizione di date e scadenze, non sono riconosciute come motivo per prorogare la durata degli studi o per richiedere altre deroghe.

Art. 12 Immatricolazione in più scuole universitarie 1 Chi è immatricolato in un’altra scuola universitaria non può essere immatricolato allo stesso tempo al PF di Zurigo. Fanno eccezione: a. gli studenti in scambio e gli studenti ospiti; b. gli studenti che frequentano cicli di studio interuniversitari; c. gli studenti immatricolati al PF di Zurigo esclusivamente in cicli di studio della formazione didattica. 2 In singoli casi il rettore può autorizzare su richiesta altre deroghe al principio di cui al capoverso 1, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a. gli studenti entrano al PF di Zurigo per un ciclo di studi di bachelor o ma- ster; b. sono titolari almeno di un titolo bachelor;

4 RS 414.131.7

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c. le loro prestazioni di studio sono estremamente elevate, come risulta dalle note e dal numero di crediti ECTS conseguiti a semestre; d. l’altra scuola universitaria è d’accordo con l’immatricolazione contempora- nea al PF di Zurigo.

3 L’articolo 11 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 21 cpv. 3 e 4

3 Concerne solo il testo francese.

4 Con l’exmatricolazione secondo il capoverso 2, il rettore può ordinare ulteriori provvedimenti. Tra questi rientra in particolare la condizione che un’eventuale riammissione al PF di Zurigo sia possibile soltanto alla scadenza di un determinato periodo. Valgono i seguenti termini: a. nei casi di cui al capoverso 2 lettera a: al massimo tre anni; b. nei casi di esclusione secondo il capoverso 2 lettera e: la durata dell’esclu- sione; c. negli altri casi di cui al capoverso 2: al massimo dodici mesi.

Art. 22 cpv. 3 3 Il rettore aggiorna ogni anno le condizioni di ammissione specifiche per i vari Paesi e per gli attestati di studi preuniversitari riconosciuti in base alle attuali dispo- sizioni e raccomandazioni fondamentali della Camera «scuole universitarie» della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie5 e li pubblica in modo adeguato, in particolare sul sito Internet del PF di Zurigo6.

Art. 23 cpv. 1 lett. b, bbis ed e 1 Sono ammessi senza esame agli studi di bachelor del PF di Zurigo i titolari di uno dei seguenti attestati svizzeri di studi preuniversitari: b. attestato federale di maturità professionale o attestato di maturità professio- nale del Liechtenstein riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazio- ne, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) in combinazione con l’attestato di su- peramento degli esami complementari; bbis. attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale in combi- nazione con l’attestato di superamento degli esami complementari; e. diploma di una scuola tecnica superiore (STS) con un titolo svizzero di scuo- la universitaria professionale (titolo SUP) riconosciuto dalla SEFRI;

5 www.swissuniversities.ch > Servizi > Ammissione all’università > Paesi

6 www.ethz.ch > Studium > Anmeldung/Bewerbung > Bachelor-Studium

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Art. 24 cpv. 1 1 Sono ammessi senza esame agli studi di bachelor del PF di Zurigo i titolari di uno dei seguenti attestati esteri di studi preuniversitari: a. attestato di una scuola media superiore di formazione generale corrispon- dente a una maturità liceale svizzera per quanto riguarda lo scopo, l’appro- fondimento e l’ampiezza della formazione, che inoltre:

1. soddisfi completamente le condizioni di cui all’articolo 25, e

2. nello Stato di rilascio corrisponda al titolo più alto del livello seconda-

rio II; b. inoltre, per gli studenti provenienti da Stati che hanno ratificato la con- venzione dell’11 aprile 19977 sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea:

1. bachelor, diploma, licenza o esame di Stato di un ciclo di studi comple-

to di almeno tre anni (piano di studi ordinario) conseguito in una scuola universitaria dello Stato di rilascio dell’attestato corrispondente al PF di Zurigo (primo titolo di fine studio universitario); per il titolo di studio vale inoltre quanto segue: – deve essere stato conseguito in un indirizzo di studio offerto anche in una scuola universitaria svizzera, e – tutte le prestazioni di studio relative al titolo sono state conseguite presso una scuola universitaria corrispondente al PF di Zurigo,

2. diploma di una scuola media superiore di formazione generale che sod-

disfa solo in parte le condizioni di cui alla lettera a, con l’aggiunta di un certificato attestante che il candidato ha seguito almeno due anni di stu- di secondo il piano di studi ordinario e superato tutti gli esami pertinenti in una scuola universitaria estera corrispondente al PF di Zurigo; l’ammissione senza esame è limitata in questo caso all’indirizzo di stu- dio seguito; c. inoltre, per gli studenti provenienti da altri Stati: bachelor, diploma, licenza o esame di Stato di un ciclo di studi di almeno tre anni (piano di studi ordi- nario) di una scuola universitaria estera corrispondente al PF di Zurigo nelle discipline matematica, scienze naturali, ingegneria o medicina (primo titolo di fine studio universitario).

Art. 25 cpv. 1 e 2 lett. a 1 Gli attestati di maturità esteri danno diritto all’ammissione senza esame agli studi di bachelor del PF di Zurigo se: a. le condizioni di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettera a e 3 sono soddisfatte; b. negli ultimi due anni della scuola media superiore le materie seguenti sono state ininterrottamente materie d’insegnamento e d’esame, nonché materie dell’esame finale:

7 RS 0.414.8

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1. matematica,

2. fisica, chimica o biologia,

3. una lingua;

c. la media delle note ottenute nelle tre materie d’esame di cui alla lettera a è pari o superiore al 70 per cento del valore massimo; d. negli ultimi tre anni di scuola erano materie d’insegnamento altre quattro delle materie seguenti: fisica, scienze naturali, informatica, una lingua, geo- grafia, storia, economia; e e. un certificato ufficiale conferma che l’attestato di maturità garantisce l’accesso generale alle scuole universitarie dello Stato di rilascio.

2 Il rettore può inoltre esigere:

a. la prova che il candidato è ammesso agli studi nell’indirizzo scelto in una scuola universitaria del Paese di provenienza (Stato di rilascio dell’attestato) corrispondente al PF di Zurigo; la prova dell’ammissione per il posto di stu- dio deve valere per lo stesso anno di studio in cui è prevista l’immatrico- lazione al PF di Zurigo;

Art. 27, rubrica, nonché cpv.1 e 1bis Esame di ammissione: condizioni di ammissione e modalità 1 L’accesso all’esame di ammissione presuppone l’attestazione di sufficienti cono- scenze di tedesco. 1bis Ex cpv. 1

Art. 28 lett. a e c Sono ammessi agli studi di bachelor del PF di Zurigo, previo superamento dell’esame di ammissione ridotto, i titolari di uno dei seguenti attestati: a. attestato di maturità liceale cantonale o del Liechtenstein che non soddisfa l’articolo 23 capoverso 1 lettera a; c. attestato di maturità liceale estero, non professionale, che non dà diritto all’ammissione senza esame ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 lettera a, ma che nel Paese in cui è stato rilasciato garantisce l’accesso generale a una scuola universitaria; il rettore può inoltre esigere la prova che il candidato è ammesso agli studi di una scuola universitaria dello Stato di rilascio dell’attestato corrispondente al PF di Zurigo.

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Titolo prima dell’art.30 Sezione 4: Ciclo di studio bachelor in scienze politiche

Art. 30, frase introduttiva e lett. a Per l’ammissione al ciclo di studio bachelor in scienze politiche si applicano, oltre alle condizioni di cui agli articoli 23–29, le condizioni rette: a. dalle disposizioni della convenzione sulle prestazioni dell’8 febbraio/11 marzo

20118 tra il PF di Zurigo e il Dipartimento federale della difesa, della prote-

zione della popolazione e dello sport per il ciclo di studi bachelor in scienze politiche (ufficiale di carriera); e

Art. 31 cpv. 1 lett. a e 3

1 L’ammissione agli studi di master del PF di Zurigo presuppone:

a. un bachelor con prestazioni di studio pari ad almeno 180 crediti ECTS con- ferito da una scuola universitaria riconosciuta dal PF di Zurigo o un titolo di fine studio perlomeno equivalente in un indirizzo di studio qualificante per il ciclo di studio master scelto; e 3 Un bachelor di una scuola universitaria dà diritto all’ammissione al corso di master del PF di Zurigo solo se nel sistema universitario in cui è stato conseguito consente l’ammissione senza condizioni al corso di master universitario scelto. Il rettore può inoltre esigere la prova che il candidato aveva un posto di studio nell’indirizzo scelto in una scuola universitaria dello Stato di rilascio dell’attestato corrispondente al PF di Zurigo. La prova dell’ammissione per il posto di studio deve valere per lo stesso anno di studio in cui è prevista l’immatricolazione al PF di Zurigo.

Art. 32 cpv. 1 Abrogato

Art. 34 Bachelor di un PF

1 Un bachelor del PF di Zurigo dà diritto all’ammissione perlomeno a un ciclo di

studio master consecutivo del PF di Zurigo. È fatto salvo il bachelor del ciclo di studio bachelor in scienze politiche. 2 Un bachelor del PF di Losanna dà diritto all’ammissione a un ciclo di studio ma- ster consecutivo del PF di Zurigo nell’indirizzo corrispondente. È fatta salva l’attestazione delle conoscenze linguistiche necessarie per il ciclo di studio scelto.

8 Disponibile in Internet (unicamente in tedesco) all’indirizzo:

www.rechtssammlung.ethz.ch (RSETHZ 801.1)

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Art. 36 Programma di scambio 1 Chi è immatricolato in una scuola universitaria che ha concluso con il PF di Zurigo un accordo di scambio può essere ammesso per un programma di scambio al PF di Zurigo, sempre che siano soddisfatte le condizioni di ammissione stabilite nel rela- tivo accordo. Le modalità sono rette dall’accordo. 2 Le restrizioni per l’ammissione applicabili ai normali studenti valgono anche per gli studenti in scambio. 3 Gli studenti in scambio non possono conseguire titoli accademici al PF di Zurigo.

4 Il rettore stabilisce le modalità amministrative di ammissione.

Art. 37 cpv. 1 e 7 1 Chi è immatricolato in una scuola universitaria abilitata a svolgere dottorati e non può frequentare il PF di Zurigo nell’ambito di un accordo di scambio può essere ammesso al PF di Zurigo come studente ospite.

7 Il rettore stabilisce le modalità amministrative di ammissione.

Art. 38 cpv. 1, 1bis e 4 1 Chi è immatricolato in una scuola universitaria che ha concluso con il PF di Zurigo un corrispondente accordo o chi partecipa a un programma di formazione per il quale è stato stipulato un accordo con il PF di Zurigo può frequentare al PF di Zuri- go singoli corsi e sostenere le relative verifiche delle prestazioni come studente di specializzazione. 1bis È inoltre ammesso come studente di specializzazione chi si è immatricolato come dottorando presso un’altra scuola universitaria svizzera, purché il direttore di tesi confermi per iscritto che la frequenza di singoli corsi al PF di Zurigo avviene nell’ambito degli studi di dottorato.

4 Il rettore stabilisce le modalità amministrative di ammissione.

Art. 40 cpv. 2 lett. a e 4 2 Alle persone che in un’altra scuola universitaria sono state escluse definitivamente dal proseguimento degli studi in un determinato ciclo perché non hanno superato le verifiche delle prestazioni o non hanno rispettato i termini relativi agli studi e pre- sentano una domanda di ammissione al PF di Zurigo si applicano i principi seguenti: a. non sono ammesse ai cicli di studio dai quali sono state escluse nella scuola universitaria di provenienza; 4 Su proposta del rettore la direzione tiene una lista degli indirizzi di studio analoghi secondo i capoversi 1 lettera a e 2 lettera b e la pubblica sul sito Internet del PF di Zurigo9.

9 www.weisungen.ethz.ch

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Art. 41 cpv. 1 e 6 1 Chi è ammesso agli studi di bachelor del PF di Zurigo può cambiare due volte il ciclo di studio prima di conseguire il bachelor. Un secondo cambio di ciclo di studio non è però ammesso dopo un’esclusione definitiva dal primo e dal secondo ciclo di studio di provenienza. 6 Su proposta del rettore la direzione stabilisce le modalità di calcolo per le riserve di cui al capoverso 5 in una direttiva che pubblica sul sito Internet del PF di Zuri- go10.

Art. 42 cpv. 3 lett. c e 5 3 Alla riammissione allo stesso ciclo di studio si applicano le seguenti disposizioni particolari: c. se in un ciclo di studio bachelor deve essere sostenuto l’esame del corso di base, la riammissione è possibile soltanto se possono essere mantenuti i ter- mini per l’esame del corso di base di cui all’articolo 24 dell’ordinanza del 22 maggio 201211 sulle verifiche delle prestazioni al PF di Zurigo. I termini decorrono dal primo inizio del ciclo di studio bachelor. Essi non vengono interrotti con l’abbandono del ciclo di studio bachelor. 5 Su proposta del rettore la direzione stabilisce le modalità di calcolo per le riserve di cui al capoverso 4 in una direttiva che pubblica sul sito Internet del PF di Zurigo12.

Art. 43 cpv. 8 8 Su proposta del rettore la direzione stabilisce le modalità di calcolo per la ridu- zione di cui al capoverso 7 in una direttiva che pubblica sul sito Internet del PF di Zurigo13.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.

4 luglio 2017 In nome della direzione del PF di Zurigo: Il presidente, Lino Guzzella La segretaria generale, Katharina Poiger Ruloff

10 www.weisungen.ethz.ch

11 RS 414.135.1

12 www.weisungen.ethz.ch

13 www.weisungen.ethz.ch

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