AS 2017 3967
AS 2017 3967
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica dell’8 agosto 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provve- dimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 10 agosto 20172.
8 agosto 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.102.1 2 Pubblicazione urgente del 9 agosto 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2017-2108 3967
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Allegato (art. 2–4)
Stati membri e aree colpiti
1 Stati membri dell’UE in cui sono istituite zone di protezione e
zone di sorveglianza Italia
2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri
dell’UE colpiti Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE di cui al numero 1 secondo gli articoli 2‒4 sono istituite nella decisione di esecuzione se- guente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecu- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del zione (UE) 2017/247 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1415, GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9.