AS 2017 4259
Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale
Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale
del 30 agosto 2017
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici (LDP); dopo omologazione del 30 agosto 20172 dei dati sulla popolazione residente ottenuti mediante le rilevazioni basate sui registri al 31 dicembre 2016, ordina:
Art. 1 Ripartizione dei seggi Conformemente all’articolo 17 LDP, la ripartizione dei seggi all’atto del rinnovo integrale del Consiglio nazionale per la 51a legislatura è stabilita come segue:
1. Zurigo 35 14. Sciaffusa 2
2. Berna 24 15. Appenzello Esterno 1
3. Lucerna 9 16. Appenzello Interno 1
4. Uri 1 17. San Gallo 12
5. Svitto 4 18. Grigioni 5
6. Obvaldo 1 19. Argovia 16
7. Nidvaldo 1 20. Turgovia 6
8. Glarona 1 21. Ticino 8
9. Zugo 3 22. Vaud 19
10. Friburgo 7 23. Vallese 8
11. Soletta 6 24. Neuchâtel 4
12. Basilea Città 5 25. Ginevra 12
13. Basilea Campagna 7 26. Giura 2
RS 161.12
2017-2203 4259
Ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. O RU 2017
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 28 agosto 20133 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale è abrogata alla fine della 50a legislatura (1° dicembre 2019).
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
30 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RU 2013 2797
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