AS 2017 443
Accordo di partenariato tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato di Eureka
Traduzione1
Accordo di partenariato tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato di Eureka
Concluso il 16 dicembre 2016 Entrato in vigore il 16 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito denominata «partner svizzero»), e il Segretariato dell’Iniziativa EUREKA, quale organo di esecuzione del programma Eurostars-2 (di seguito denominato «ESE»), entrambi di seguito denominati «parti contraenti», hanno convenuto quanto segue:
Sezione 1: Obiettivi L’obiettivo del presente Accordo di partenariato è di garantire la partecipazione della Svizzera al programma Eurostars-2, finché essa non sarà associata a «Orizzon- te 2020». Questo tipo di accordo è un prerequisito per la partecipazione ad Euro- stars-2 per tutti i Paesi che non sono né membri né associati a «Orizzonte 2020». L’Accordo definisce la cooperazione tra le parti contraenti nell’ambito del pro- gramma Eurostars-2.
Sezione 2: Disposizioni generali
2.1 La Svizzera partecipa ai progetti EUREKA, di cui fa parte anche il programma
Eurostars-2, in quanto membro a pieno titolo di EUREKA. 2.2 La sua partecipazione è conforme ai principi della Dichiarazione di Hannover, compreso l’emendamento alla Dichiarazione di Hannover in merito alla regola di partecipazione 1+1, convenuta da 39 Paesi membri di EUREKA e dalla Commissio- ne europea e firmata in occasione della Conferenza ministeriale del 22 giugno 2012. 2.3 Il partner svizzero garantisce incentivi e risorse operative sufficienti che consen- tano ai partner di progetto europei di trovare idonei partner di progetto svizzeri.
RS 0.420.513.111
1 Dal testo originale inglese.
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Sezione 3: Cooperazione all’interno del programma Eurostars-2 (2014–2020) 3.1 Il partner svizzero concorda con i principi generali stabiliti nella decisione istitutiva del programma Eurostars-2, approvata dal Parlamento europeo e dal Con- siglio dei ministri il 15 maggio 20142 ed entrata in vigore il 27 giugno 2014. 3.2 Il partner svizzero aderisce ai principi del Documento di Budapest relativo a Eurostars-2 per il periodo 2014-2020, approvato in occasione della Conferenza ministeriale di EUREKA il 22 giugno 2012 a Budapest. 3.3 Il partner svizzero accetta e segue le regole definite nelle «Disposizioni di attuazione generali» per il programma Eurostars-2 e approvate nel giugno 2013 ad Ankara dal Gruppo ad alto livello. 3.4 Il partner svizzero intende accettare e aderire alle «Disposizioni di attuazione specifiche» del programma Eurostars-2 che saranno delineate dall’ESE con il sup- porto del gruppo consultivo Eurostars (EAG). Il partner svizzero si impegna a fornire all’ESE tutti i dati pertinenti, necessari a fini statistici e di monitoraggio adeguato del programma Eurostars-2.
3.5 L’ESE sostiene attivamente la partecipazione della Svizzera al programma
Eurostars-2: – attuando il programma Eurostars-2 in conformità con i compiti definiti nel Documento di Budapest relativo a Eurostars-2 per il periodo 2014-2020, ap- provato il 22 giugno 2012 a Budapest in occasione della Conferenza ministe- riale di EUREKA, e nella decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; – assistendola nel promuovere il programma. 3.6 Secondo quanto dichiarato dal Segretario di Stato svizzero per la formazione, la ricerca e l’innovazione nella lettera alla Commissione europea del 3 dicembre 2013, il partner svizzero prevede di stanziare un budget annuo per finanziare i partecipanti svizzeri ai progetti nell’ambito del programma Eurostars-2. Il partner svizzero intende distribuire un budget crescente e flessibile per tutta la durata del programma Eurostars-2, cosicché alla fine il contributo annuo medio ammonterà a 8 milioni di franchi. 3.7 Il partner svizzero destina il 2 per cento del totale dei finanziamenti pubblici stanziati a favore dei partecipanti svizzeri a progetti di Eurostars-2 per coprire i costi di attuazione del programma Eurostars-2 sostenuti dall’ESE.
2 Decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato con- giuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (GU L 169, 07/06/2014).
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Sezione 4: Validità 4.1 Il presente Accordo di partenariato è redatto esclusivamente in inglese, entra in vigore dopo la sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle due parti contraenti e resta valido al massimo fino al 31 dicembre 2020. 4.2 Ciononostante, il partner svizzero può disdire il presente Accordo di partenaria- to in qualsiasi momento con tre (3) mesi di preavviso scritto (tramite raccomandata) all’ESE. In tal caso il partner svizzero si impegna ad adempiere ai suoi obblighi relativi alla stesura di rapporti, al monitoraggio e al finanziamento in conformità con il programma Eurostars-2 fino alla conclusione dell’ultimo progetto Eurostars, in cui sono coinvolti uno o più partecipanti svizzeri.
Sezione 5: Composizione delle controversie e diritto applicabile 5.1 Qualsiasi controversia tra le parti contraenti concernente l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente Accordo di partenariato è risolta in via amichevole. 5.2 Il presente Accordo di partenariato e ogni questione che ne risulta sono discipli- nati dal diritto belga e sottoposti alla giurisdizione belga.
Firmato a Berna il 16 dicembre 2016 Firmato a Bruxelles il 13 ottobre 2016
Per il Per il Consiglio federale svizzero, Segretariato di EUREKA rappresentato dal Segretario di Stato per la e per conto dell’Iniziativa EUREKA: formazione, la ricerca e l’innovazione: Mauro Dell’Ambrogio, Pedro de Sampaio Nunes, Segretario di Stato Capo del Segretariato di EUREKA
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