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AS 2017 447

Accordo di partenariato tra il Consiglio federale svizzero e l'Associazione AAL

Traduzione1

Accordo di partenariato tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione AAL (AALA)

Concluso il 16 dicembre 2016 Entrato in vigore il 16 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito denominata «partner svizzero»), e l’Associazione AAL (di seguito denominata «AALA»), organo di attuazione del Programma a sostegno di una vita attiva e autonoma (di seguito denominato «programma AAL»), entrambi di seguito denominati «parti contraenti», hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Obiettivi L’obiettivo del presente Accordo di partenariato è di garantire la partecipazione della Svizzera al programma AAL, finché essa non sarà associata a «Orizzonte 2020». Questo tipo di accordo è un prerequisito per la partecipazione al programma AAL per tutti i Paesi che non sono né membri né associati a «Orizzonte 2020». L’Accordo disciplina la cooperazione tra le parti contraenti nell’ambito del pro- gramma AAL.

Sezione 2: Disposizioni generali

2.1 La Svizzera partecipa ai progetti promossi nell’ambito del programma AAL in

quanto membro a pieno titolo del programma AAL. 2.2 Il partner svizzero garantisce incentivi e risorse operative sufficienti che consen- tano ai partner di progetto europei di trovare idonei partner di progetto svizzeri.

RS 0.420.513.121

1 Dal testo originale inglese.

2016-2268 447

Acc. di partenariato tra il Consiglio federale svizzero e l’Associazione AAL RU 2017

Sezione 3: Cooperazione all’interno del programma AAL (2014–2020) 3.1 Il partner svizzero concorda con i principi generali stabiliti nella decisione istitutiva del programma AAL, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri il 15 maggio 20142 ed entrata in vigore il 27 giugno 2014. 3.2 Il partner svizzero si conforma alle regole per la gestione del programma AAL illustrate in tutti i documenti interni dell’AALA, nella decisione n. 554/2014/UE e nella documentazione vincolante relativa ai bandi, così come pubblicate e concor- date all’interno dell’AALA. Tale obbligo rimane valido fino alla conclusione dell’ultimo progetto finanziato nell’ambito del programma AAL in cui sono coinvol- ti uno o più partecipanti svizzeri. 3.3 Il partner svizzero si impegna a fornire all’AALA tutti i dati pertinenti, necessa- ri a fini statistici e di monitoraggio adeguato del programma AAL. Tale obbligo rimane valido fino alla conclusione dell’ultimo progetto finanziato nell’ambito del programma AAL in cui sono coinvolti uno o più partecipanti svizzeri. 3.4 Secondo quanto dichiarato dal Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione nella lettera alla Commissione europea del 13 dicembre 2013, il partner svizzero prevede di stanziare un budget annuo per finanziare i partecipanti svizzeri ai progetti nell’ambito del programma AAL. La Svizzera intende distribuire un budget crescente e flessibile per tutta la durata del programma AAL, cosicché alla fine il contributo annuo medio ammonterà a 2-3 milioni di franchi. 3.5 Il partner svizzero parteciperà ai costi amministrativi centrali globali del pro- gramma AAL con un importo pari al 3 per cento dell’importo totale stanziato per ogni bando di progetto, così come definito dall’articolo 5 dello statuto dell’AALA.

Sezione 4: Validità 4.1 Il presente Accordo di partenariato è redatto esclusivamente in inglese, entra in vigore dopo la sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle due parti contraenti e resta valido al massimo fino al 31 dicembre 2020. 4.2 Ciononostante, la Svizzera può disdire il presente Accordo di partenariato in qualsiasi momento con tre (3) mesi di preavviso scritto (tramite raccomandata) all’Associazione AAL. In tal caso il partner svizzero si impegna ad adempiere ai suoi obblighi relativi alla stesura di rapporti, al monitoraggio e al finanziamento in conformità con il programma AAL fino alla conclusione dell’ultimo progetto AAL in cui sono coinvolti uno o più partecipanti svizzeri.

2 Decisione n. 554/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell’Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (GU L 169, 07/06/2014).

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Sezione 5: Composizione delle controversie e diritto applicabile 5.1 Qualsiasi controversia tra le parti contraenti concernente l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente Accordo di partenariato è risolta in via amichevole. 5.2 Il presente Accordo di partenariato e ogni questione che ne risulta sono discipli- nati dal diritto belga e sottoposti alla giurisdizione belga.

Firmato a Berna, Firmato a Bruxelles, il 16 dicembre 2016 il 6 dicembre 2016

Per il Per l’Associazione AAL Consiglio federale svizzero, e per conto rappresentato dal Segretario di Stato per la del programma AAL: formazione, la ricerca e l’innovazione: Mauro Dell’Ambrogio, Rafael de Andrés Medina, Segretario di Stato Presidente

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