AS 2017 4655
Ordinanza del DFI concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina
Ordinanza del DFI concernente la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina (OSRM)
del 26 aprile 2017
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 12 capoverso 4, 36 capoverso 2, 79 capoverso 5, 88, 91,
99 capoverso 2, 100 capoverso 3 e 102 dell’ordinanza del 26 aprile 20171
sulla radioprotezione (ORaP), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo, campo di applicazione, definizioni 1 La presente ordinanza ha lo scopo di proteggere i pazienti, gli utilizzatori e i terzi dalle radiazioni ionizzanti durante la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate a fini diagnostici e terapeutici in medicina e in veterinaria (sorgenti mediche). 2 Per l’immissione in commercio di sorgenti radioattive sigillate si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 20012 relativa ai dispositivi medici (ODmed). 3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e agli allegati 1 e 4 ORaP nonché all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 2 Tecnica di costruzione, contrassegno ed esame delle sorgenti mediche
1 Tecnica di costruzione, contrassegno ed esame delle sorgenti mediche devono
essere conformi a quanto stabilito negli articoli 93–95 ORaP. 2 Il fornitore di sorgenti mediche e di unità di irradiazione per uso medico deve tenere a disposizione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i documenti relativi alla tecnica di costruzione rilevanti ai fini della radioprotezione.
RS 814.501.512
2016-3021 4655
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3 Le unità di irradiazione devono essere conformi, in termini di sicurezza, parametri operativi e prestazioni, allo stato della scienza e della tecnica. Di conseguenza si deve tenere conto delle norme internazionali in materia, in particolare delle norme della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI)3 e delle norme armonizzate a livello europeo.
Art. 3 Certificato di sorgente Il fornitore deve allegare a ogni sorgente medica un certificato di sorgente, redatto dal fabbricante, contenente almeno i seguenti dati: a. classificazione ISO sulla base di una prova di omologazione; b. radionuclide, forma fisica e chimica, attività, tipo e dimensioni dell’invo- lucro, data di fabbricazione e di misurazione; c. risultati dell’esame di ermeticità e certificazione dell’assenza di contamina- zione.
Art. 4 Applicazioni speciali e innovazioni tecniche Qualora, in singoli casi, sussistano motivi particolari a causa di applicazioni speciali o innovazioni tecniche, lʼUFSP può autorizzare deroghe alle disposizioni tecniche della presente ordinanza, purché il richiedente o il titolare della licenza dimostri che la radioprotezione è garantita da misure adeguate.
Art. 5 Documentazione relativa alle irradiazioni 1 Tutti i dati necessari per la determinazione delle dosi assorbite nel corso dei singoli trattamenti di irradiazione a cui è stato sottoposto un paziente devono essere riportati in un apposito verbale di irradiazione. Devono essere riportate anche le grandezze dosimetriche derivanti dalla metodica per immagini per la pianificazione delle irradiazioni, nonché per i controlli del posizionamento e i controlli a posteriori. 2 Il verbale può essere steso, conservato e gestito con i metodi dell’elaborazione elettronica dei dati, a condizione che l’accesso ai dati sia garantito e che sia esclusa la cancellazione non intenzionale degli stessi. 3 I dati devono essere conservati conformemente alle norme vigenti per le cartelle cliniche, ma per almeno 20 anni dopo l’ultima irradiazione.
Art. 6 Fisici medici 1 Per la messa in esercizio, la pianificazione delle irradiazioni durante l’applicazione e il controllo periodico della qualità e della sicurezza delle sorgenti mediche deve essere coinvolto strettamente un fisico medico secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera a ORaP. Devono essere osservate le raccomandazioni nazionali e internazio- nali.
3 www.iec.ch
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2 Il titolare della licenza deve stabilire per scritto i compiti e le competenze del fisico medico. Deve esserne assicurata e disciplinata per scritto la supplenza.
Capitolo 2: Misure edili di radioprotezione e attrezzatura
Art. 7 Vincoli della dose ambientale 1 In nessun punto delle aree contigue ai locali nei quali sono impiegate o immagaz- zinate sorgenti mediche si devono superare le seguenti dosi ambientali: a. 0,02 mSv alla settimana: nei luoghi dove persone non professionalmen- te esposte a radiazioni possono sostare per lungo tempo oppure senza che il titolare della licenza ne possa controllare la presenza; b. 0,1 mSv alla settimana: nei luoghi dove possono sostare solo persone professionalmente esposte a radiazioni o che non sono destinati ad una permanenza prolun- gata. 2 Nei luoghi dove non possono sostare persone durante l’applicazione delle sorgenti mediche, la dose ambientale non è soggetta ad alcuna limitazione.
Art. 8 Calcolo delle schermature 1 Gli elementi costruttivi perimetrali dei locali all’interno dei quali sono utilizzate o immagazzinate sorgenti mediche devono essere dimensionati in modo che, conside- rati i parametri d’esercizio previsti, non siano superati i vincoli della dose ambienta- le di cui all’articolo 7. Si deve tener conto in maniera adeguata dell’azione di più sorgenti di radiazione nello stesso punto. 2 Le basi di calcolo per il dimensionamento delle necessarie schermature sono indi- cate negli allegati 2 e 3. 3 Se, nel caso di applicazioni speciali, gli allegati 2 e 3 portano a un risultato errato, le basi di calcolo applicabili devono essere stabilite nel singolo caso in base all’esperienza e allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 9 Ubicazione delle unità di irradiazione 1 L’esercizio delle unità di irradiazione deve avvenire all’interno di un locale di irradiazione. 2 Il dispositivo di comando deve trovarsi all’esterno del locale di irradiazione.
Art. 10 Requisiti del locale di irradiazione 1 Il locale di irradiazione deve essere equipaggiato come area sorvegliata secondo l’articolo 85 capoverso 1 ORaP.
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2 Oltre a soddisfare le disposizioni di cui all’articolo 8 concernenti la schermatura delle superfici perimetrali, il locale di irradiazione deve rispondere ai seguenti requisiti: a. le porte di accesso al locale di irradiazione devono essere dotate di disposi- tivi che interrompano l’irradiazione quando vengono aperte; l’avviamento dell’impianto deve poter avvenire solo a partire dal tavolo di comando; b. il locale di irradiazione deve poter essere abbandonato in qualsiasi momento; l’indicazione delle modalità di abbandono del locale in caso di pericolo deve essere ben visibile nel locale; c. lo stato di esercizio dell’impianto deve essere indicato mediante un segnale ben visibile all’interno del locale di irradiazione e sul dispositivo di coman- do; d. il paziente deve poter essere osservato ininterrottamente durante l’irradia- zione e deve poter comunicare a voce con il personale; e. un cartello, scritto nella lingua abitualmente usata dall’azienda ed apposto in posizione ben visibile nel locale di comando, deve fornire istruzioni sul modo di procedere in caso di guasto al dispositivo di trasporto automatico della sorgente o al sistema di chiusura della sorgente dell’unità di irradia- zione; f. il locale di irradiazione e il locale di comando devono essere dotati di un dispositivo di arresto di emergenza mediante il quale sia possibile interrom- pere in qualsiasi momento l’irradiazione; g. i locali di irradiazione devono rispondere almeno ai requisiti corrispondenti alla classe di resistenza al fuoco EI 60/REI 604, secondo la direttiva antin- cendio del 1° gennaio 20155 dell’Associazione degli istituti cantonali di as- sicurazione antincendio. h. il locale di irradiazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza dell’intensità di dose ambientale, indipendente dall’impianto, il quale, all’apertura delle porte, emetta un segnale acustico chiaramente udibile in presenza di intensità di dose elevata; alternativamente, il personale addetto deve portare su di sé un appropriato apparecchio dosimetrico dotato di allarme acustico. 3 I locali di irradiazione all’interno dei quali sono in esercizio dispositivi after- loading devono soddisfare inoltre i seguenti requisiti: a. la posizione prevista per il lettino del paziente dal piano di radioprotezione deve essere contrassegnata in maniera ben visibile sul pavimento del locale di irradiazione;
4 Classe di resistenza al fuoco «EI» per le parti di costruzione non portanti, «REI» per le parti portanti. 5 Questa direttiva antincendio (13–15i) e la relativa norma di protezione antincendio (1–15i) possono essere richieste allʼAssociazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), Bundesgasse 20, Casella postale, CH-3001 Berna oppure consulta- te gratuitamente su Internet al sito www.vkf.ch.
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b. all’interno del locale di irradiazione deve trovarsi un contenitore di piombo appropriato in grado di accogliere, in caso di guasto al sistema di trasporto, la sorgente e il relativo applicatore.
Art. 11 Requisiti dei locali di applicazione 1 I locali nei quali l’applicazione delle sorgenti mediche avviene con metodi manua- li, in particolare le sale operatorie, devono essere dotati, oltre che di una sufficiente schermatura delle superfici perimetrali secondo l’articolo 8, anche di schermi mobili appropriati. Questi devono essere dimensionati di modo che dietro di essi l’intensità di dose ambientale non superi il valore di 25 µSv/h. 2 Durante l’applicazione di sorgenti mediche con applicatore deve essere disponibile un contenitore schermato appropriato in grado di accogliere, in caso di guasto, la sorgente medica e il relativo applicatore.
Art. 12 Requisiti delle stanze dei pazienti sottoposti a radioterapia 1 Le stanze dei pazienti (sottoposti a terapia) devono essere dotate, oltre che di superfici perimetrali adeguatamente schermate secondo l’articolo 8, anche di scher- mi mobili appropriati. 2 Nel caso in cui durante una terapia si debbano assistere pazienti immobilizzati a letto, deve essere posto lungo il letto del paziente uno schermo fisso alto almeno
110 cm. Questo schermo deve essere dimensionato di modo che dietro di esso
l’intensità di dose ambientale misurata non superi il valore di 25 µSv/h.
Art. 13 Requisiti dei luoghi di deposito 1 I luoghi di deposito delle sorgenti mediche, in particolare locali, armadi, casseforti, contenitori, devono adempiere i seguenti requisiti: a. devono rispondere almeno:
1. ai requisiti corrispondenti alla classe di resistenza al fuoco
EI 30/REI 30 secondo la direttiva antincendio del 1° gennaio 20156 dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, se l’attività complessiva delle sorgenti mediche depositate è di almeno
100 volte il livello di licenza di cui all’allegato 3 colonna 10 ORaP,
2. alla classe di resistenza al fuoco EI 60/REI 60 per il deposito di sorgenti
sigillate ad alta attività di cui all’allegato 9 ORaP; b. le singole sorgenti mediche e le unità di irradiazione devono essere conser- vate di modo che i vincoli della dose ambientale di cui all’articolo 7 non possano essere superati;
6 Questa direttiva antincendio (13–15i) e la relativa norma di protezione antincendio (1–15i) possono essere richieste all’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), Bundesgasse 20, Casella postale, CH-3001 Berna oppure consul- tate gratuitamente su Internet al sito www.vkf.ch.
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c. se più sorgenti radioattive sono immagazzinate nello stesso deposito, esse devono essere disposte di modo che la manipolazione di una singola sorgen- te pregiudichi il meno possibile la schermatura delle altre. 2 I luoghi di deposito devono essere designati come tali. Devono essere organizzati come aree controllate o sorvegliate e possono servire esclusivamente al deposito di sorgenti radioattive.
Art. 14 Documentazione relativa alle misure edili di radioprotezione 1 Per i locali adibiti all’esercizio di sorgenti mediche si deve presentare all’UFSP, insieme alla domanda di licenza, la documentazione relativa alle misure edili di radioprotezione, corredata dei seguenti dati: a. pianta e sezione dei locali e delle aree contigue in scala 1:20 o in scala 1:50; devono essere riportati la disposizione delle sorgenti mediche e i punti di riferimento utilizzati per il calcolo delle distanze; b. tabelle di calcolo secondo l’allegato 4, contenenti i dati riportati negli alle- gati 2 e 3.
2 I piani devono essere presentati nei formati A4 o A3.
3 La correttezza della documentazione relativa alle misure edili di radioprotezione deve essere esaminata dal perito ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19917 sulla radioprotezione (perito in radioprotezione).
Art. 15 Controllo dell’esecuzione della costruzione Il perito in radioprotezione controlla che l’esecuzione della costruzione avvenga in maniera corretta, conformemente ai piani di costruzione relativi alla radioprotezione autorizzati.
Capitolo 3: Radioprotezione operazionale Sezione 1: Misure di carattere generale
Art. 16 Deposito, accesso, inventario delle sorgenti 1 Le sorgenti mediche devono essere conservate in luoghi di deposito conformemen- te all’articolo 13 di modo che siano accessibili solo alle persone autorizzate a farne uso. 2 Il titolare della licenza provvede alla tenuta di un inventario delle sorgenti; l’inventario deve essere costantemente aggiornato. 3 Il titolare della licenza provvede affinché, immediatamente dopo aver concluso il trattamento di un paziente, tutte le sorgenti mediche non fissate ad una unità di irradiazione siano conservate di nuovo conformemente al capoverso 1. Ogni volta si
7 RS 814.50
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deve controllare che l’inventario sia completo. Questa disposizione non si applica alle sorgenti mediche che rimangono nel corpo del paziente dopo il trattamento.
Art. 17 Sicurezza delle sorgenti sigillate ad alta attività 1 Il titolare della licenza garantisce con misure appropriate che le sorgenti sigillate ad alta attività siano al sicuro da sottrazione e interventi non autorizzati. Le misure di sicurezza devono essere stabilite da un piano di sicurezza approvato dall’UFSP. 2 Il titolare della licenza garantisce con misure appropriate che l’accesso alle sorgen- ti sigillate ad alta attività sia consentito solo alle persone autorizzate. 3 Le informazioni sensibili per la sicurezza di sorgenti sigillate ad alta attività devo- no essere protette con misure tecniche e amministrative dall’accesso non autorizzato. 4 La presenza e l’integrità delle sorgenti sigillate ad alta attività devono essere con- trollate periodicamente. La periodicità deve essere stabilita nel piano di sicurezza.
Art. 18 Strumenti di misurazione 1 Per la manipolazione di sorgenti mediche devono essere disponibili, in qualsiasi momento e per ogni settore di applicazione, strumenti di misurazione appropriati. 2 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 20128 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti e devono essere controllati periodicamente.
Art. 19 Controllo dell’ermeticità e della contaminazione 1 Almeno una volta all’anno si deve controllare, con metodi appropriati, l’ermeticità delle sorgenti mediche, ossia la contaminazione che queste potrebbero provocare.
2 I metodi d’esame e i risultati ottenuti devono essere verbalizzati.
Art. 20 Obbligo di notifica 1 La notifica di cui all’articolo 21 ORaP deve essere effettuata immediatamente in caso di smarrimento o danneggiamento di sorgenti mediche e in caso di elimina- zione, sostituzione o cambiamento del luogo di conservazione prima che l’opera- zione sia intrapresa. 2 Il titolare della licenza deve vigilare affinché gli eventi radiologici medici siano notificati secondo l’articolo 50 capoverso 3 ORaP e gli incidenti secondo l’articolo
127 ORaP.
Art. 21 Eliminazione Le sorgenti mediche non più utilizzate devono essere destinate alla riutilizzazione oppure smaltite come scorie radioattive conformemente alle disposizioni in materia.
8 RS 941.210.5
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Art. 22 Trasporto di sorgenti mediche all’interno del perimetro aziendale 1 Durante il trasporto all’interno del perimetro aziendale, le sorgenti mediche devono essere direttamente sorvegliate in permanenza oppure si deve garantire che non siano accessibili a persone non autorizzate. Occorre garantire che terzi non vengano a trovarsi inutilmente esposti a radiazioni.
2 Gli imballaggi o i contenitori devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. devono essere dotati all’esterno di segnali di pericolo riconoscibili con chia- rezza secondo l’allegato 8 ORaP; b. devono schermare le radiazioni di modo che l’intensità di dose ambientale, misurata alla distanza di 1 m dalla superficie esterna, non superi il valore di 0,1 mSv/h e, sulla superficie stessa, il valore di 2 mSv/h; c. non possono presentare sulla superficie esterna nessuna contaminazione trasmissibile superiore ai valori fissati nell’allegato 3 colonna 12 ORaP. 3 In singoli casi, i trasporti possono essere eseguiti anche senza l’imballaggio o il contenitore di cui al capoverso 2, a condizione che il perito in radioprotezione com- petente abbia dato il proprio consenso e che la radioprotezione sia garantita. 4 In caso di consegna o spedizione di sorgenti mediche il cui imballaggio o conteni- tore rispetta le prescrizioni per i trasporti all’esterno del perimetro aziendale, per il trasporto all’interno del perimetro aziendale non è necessario adottare misure ag- giuntive al fine di rispettare il requisito di cui al capoverso 2 lettera b. 5 Ai trasporti all’esterno del perimetro aziendale si applica l’articolo 101 ORaP.
Art. 23 Radioprotezione all’interno dell’azienda 1 Il titolare della licenza provvede all’emanazione di istruzioni scritte in materia di radioprotezione, in particolare quelle concernenti le misure di primo intervento e le regole di comportamento in caso di incidente. Le istruzioni devono essere continua- mente adeguate alle condizioni attuali. Devono essere consegnate o rese facilmente accessibili a tutte le persone che manipolano sorgenti mediche. 2 Prima di prendere servizio, il personale neoassunto deve essere istruito da periti in radioprotezione responsabili, nel campo di attività corrispondente, in merito alle regole correnti e fondamentali di radioprotezione. 3 Il personale addetto alle pulizie può lavorare all’interno delle aree controllate e sorvegliate solo se è stato istruito da una persona con formazione in radioprotezione. 4 Il perito in radioprotezione sorveglia e controlla periodicamente l’osservanza delle prescrizioni in materia di radioprotezione nell’azienda e l’applicazione di una tecni- ca di lavoro appropriata.
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Art. 24 Istruzioni per il corpo dei pompieri Il corpo dei pompieri competente deve essere informato per scritto dal titolare della licenza su: a. l’ubicazione delle aree controllate e sorvegliate; b. la presenza di sorgenti radioattive; c. eventuali procedure particolari che il corpo dei pompieri deve seguire in caso di incendio.
Art. 25 Limitazione di permanenza durante l’irradiazione 1 Durante il trattamento la permanenza di persone in prossimità di pazienti sottoposti a radioterapia deve essere limitata al minimo. 2 Nei trattamenti con l’impiego di unità di irradiazione nessuno, all’infuori del paziente, può trovarsi all’interno del locale di irradiazione.
Art. 26 Garanzia della qualità 1 Il titolare della licenza provvede all’applicazione regolare di un programma di garanzia della qualità che comprenda tanto gli aspetti medici del trattamento d’irra- diazione quanto quelli specificamente connessi agli apparecchi e alla fisica medica. 2 Per tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica sono determinanti: a. le norme nazionali e internazionali in materia e le raccomandazioni delle organizzazioni specialistiche nazionali e internazionali; b. le guide dell’UFSP. 3 Per l’esecuzione dei controlli di qualità tecnici si deve tenere conto dei requisiti di cui all’allegato 5.
Sezione 2: Applicazione di sorgenti mediche senza unità di irradiazione
Art. 27 Preparazione dell’applicazione, controlli di qualità 1 Prima dell’applicazione di sorgenti mediche è necessario controllare la loro attività con uno strumento di misurazione appropriato. 2 Il titolare della licenza provvede all’esecuzione dei controlli di qualità regolari secondo l’allegato 5 numero 1. 3 I risultati dei controlli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere verbalizzati.
Art. 28 Soggiorno e ricovero dei pazienti sottoposti a trattamento I pazienti trattati con sorgenti mediche devono essere ricoverati in stanze separate e convenientemente schermate, isolati dagli altri pazienti, se possono essere superate le dosi ambientali ammesse di cui all’articolo 7.
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Art. 29 Dimissione di pazienti 1 I pazienti trattati con sorgenti mediche senza unità di irradiazione possono essere dimessi solo se è stato dimostrato, in base a una misurazione dell’intensità di dose eseguita all’uscita e a una stima della dose, che l’esposizione alle radiazioni non supera il valore di 5 mSv in un anno per le persone che assistono pazienti a titolo non professionale secondo l’articolo 37 ORaP e di 1 mSv in un anno per le altre persone. I risultati delle misure devono essere verbalizzati.
2 Le dimissioni secondo il capoverso 1 richiedono l’approvazione dell’UFSP.
3 Per le dimissioni secondo il capoverso 1 di pazienti sottoposti a brachiterapia con impianto permanente di semi di I-125 non è richiesta l’approvazione dell’UFSP di cui al capoverso 2. 4 Prima delle dimissioni secondo il capoverso 1, il medico responsabile è tenuto a spiegare al paziente, nel corso di un colloquio personale, le regole di comportamento necessarie concernenti la radioprotezione dei familiari e di terzi. Al paziente è con- segnato un promemoria, con relativa spiegazione, che informa sulla terapia seguita e sulle regole da rispettare per un determinato periodo di tempo.
Sezione 3: Applicazione di sorgenti mediche mediante unità di irradiazione
Art. 30 Istruzioni per l’uso e libretto di impianto
1 Per ogni unità di irradiazione il fornitore deve consegnare l’informazione sui
dispositivi di cui all’articolo 7 ODmed9. 2 Il perito in radioprotezione e il fornitore redigono congiuntamente un libretto di impianto. 3 Il perito in radioprotezione provvede affinché i dati necessari oltre alle informazio- ni sui dispositivi siano registrati nel libretto di impianto o nelle istruzioni per l’uso. 4 Il perito in radioprotezione provvede affinché questa documentazione sia sempre disponibile.
5 Le istruzioni per l’uso devono contenere almeno:
a. i dati di identificazione dell’impianto; b. le istruzioni per un esercizio e un impiego corretto dell’impianto; c. le istruzioni relative alla manutenzione periodica e ai controlli; d. la dichiarazione di conformità del fabbricante secondo l’ODmed.
6 Il libretto di impianto deve contenere almeno:
a. la domanda di licenza e i piani di costruzione relativi alla radioprotezione; b. la licenza dell’UFSP per l’installazione e l’esercizio dell’impianto;
9 RS 812.213
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c. i verbali e i dati relativi a tutti gli esami e ai controlli eseguiti, quali collaudi e altri esami, i rapporti sulla manutenzione, gli esami relativi alla contamina- zione; d. i certificati delle sorgenti secondo l’articolo 3; e. le indicazioni sul luogo di conservazione e sull’accesso a eventi radiologici e incidenti registrati e alla loro riparazione.
7 Le istruzioni per l’uso devono essere redatte nella lingua usata abitualmente
nell’azienda.
8 La gestione in forma elettronica è possibile a condizione che sia mantenuta la
completezza.
Art. 31 Controlli di qualità 1 Il titolare della licenza provvede allo svolgimento regolare di un programma di garanzia della qualità secondo l’allegato 5 numero 2 che comprenda tanto gli aspetti medici del trattamento di irradiazione quanto quelli specificamente connessi agli impianti e alla fisica medica. 2 I risultati dei controlli di cui al capoverso 1 devono essere verbalizzati e inseriti nel libretto d’impianto.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 32 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 15 novembre 200110 sulle sorgenti radioattive in medicina è abro- gata.
Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
26 aprile 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
10 RU 2001 2848
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 3)
Definizioni
Premessa I termini sono elencati in ordine alfabetico.
Brachiterapia Tecnica radioterapeutica nella quale la distanza tra la sorgente medica primaria e il tessuto esposto a irradiazioni è inferiore a 10 cm. La sorgente medica è applicata sul corpo o nel corpo del paziente (terapia endocavitaria o interstiziale).
Collaudo Esame condotto su un prodotto offerto o fornito, al fine di stabilire se, alla luce dell’applicazione prevista, alle specifiche tecniche e le esigenze in materia di sicu- rezza sono soddisfatte.
Dispositivi after-loading Dispositivi per la brachiterapia con sorgenti gamma emittenti azionati mediante telecomando manuale o automatico. Le sorgenti sono mosse e disposte in applicatori al fine di generare un’adeguata distribuzione spaziale di dose e, al termine di un periodo di tempo prestabilito, sono fatte rientrare automaticamente nel contenitore di conservazione.
Garanzia di qualità Pianificazione, sorveglianza, controllo e correzione nella realizzazione di un prodot- to oppure nello svolgimento di un’attività, allo scopo di soddisfare requisiti di quali- tà prefissati.
Impianti di irradiazione a raggi gamma Dispositivi per la generazione di campi di irradiazione a raggi gamma per la telete- rapia.
Irradiazione ad alta intensità di dose (irradiazione HDR) Irradiazione con dispositivo after-loading con il quale si applica nel punto dosimetri- co di riferimento un’intensità di dose assorbita superiore a 12 Gy/h.
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Irradiazione a bassa intensità di dose (irradiazione LDR) Irradiazione con dispositivo after-loading con il quale si applica nel punto dosimetri- co di riferimento un’intensità di dose assorbita inferiore a 2 Gy/h.
Irradiazione a media intensità di dose (irradiazione MDR) Irradiazione con dispositivo after-loading con il quale si applica nel punto dosimetri- co di riferimento un’intensità di dose assorbita compresa tra 2 e 12 Gy/h.
Locale di comando Locale nel quale è situato il quadro di comando e dal quale è possibile sorvegliare il paziente durante il trattamento.
Locale di irradiazione Locale nel quale si procede all’applicazione terapeutica di radiazioni ionizzanti.
Luoghi non destinati ad una permanenza prolungata Sale d’aspetto, spogliatoi, archivi, magazzini, cantine non adibite a posti di lavoro fissi, servizi igienici, corridoi, scale, vani di ascensori, marciapiedi, strade, cantieri, prati, giardini.
Manutenzione Garanzia della funzionalità e della sicurezza di un dispositivo grazie all’adozione di misure preventive secondo le indicazioni del fabbricante.
Radiazione primaria Radiazione ionizzante all’interno del fascio primario. Questo è lo spazio delimitato dai raggi geometrici emessi dalla sorgente di radiazione primaria e la cui traiettoria lambisce i bordi efficaci dei dispositivi di diaframma.
Radiazione secondaria Radiazione ionizzante generata dall’interazione della radiazione primaria con la materia.
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Radiazione terziaria Radiazione ionizzante generata dall’interazione della radiazione secondaria con la materia.
Radiazione trasmessa Radiazione ionizzante che attraversa le schermature previste per assorbire le radia- zioni oppure per attenuarne l’intensità in misura tale da soddisfare i requisiti in materia di radioprotezione.
Resistenza al fuoco Il termine resistenza al fuoco è definito nelle prescrizioni antincendio (norme antin- cendio, direttive antincendio e disposizioni di controllo) dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA). Il comportamento al fuoco dei materiali delle parti di costruzione è caratterizzato dalla durata della resistenza al fuoco. Questa è determinata dalla durata minima misurata in minuti durante la quale una parte di costruzione deve adempiere le esigenze richieste (classe di resistenza al fuoco REI 30 / REI 60 = durata di resistenza al fuoco ≥ 30 rispettivamente ≥ 60 minuti per: EI = parti di costruzione non portanti e delimitanti i locali, REI = parti di costruzione portanti e delimitanti i locali).
Sorgenti mediche Sorgenti radioattive sigillate, applicate sull’uomo oppure sull’animale a scopo diagnostico o terapeutico. Le sorgenti sono inserite in unità di irradiazione oppure applicate manualmente sotto forma di aghi, fili, bastoncini, sferette, semi ecc.
Stanza per pazienti sottoposti a terapia Stanza speciale per pazienti degenti in ospedale nella quale si svolgono applicazioni terapeutiche di sorgenti mediche.
Teleterapia Tecnica radioterapeutica con impianti a raggi gamma nella quale la distanza tra la sorgente di radiazione primaria e il tessuto da irradiare è superiore a 10 cm.
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Unità di irradiazione Apparecchio contenente una o più sorgenti radioattive sigillate, utilizzato a scopo di irradiazione terapeutica (impianto di irradiazione a raggi gamma, dispositivo after- loading). Le sorgenti sono rinchiuse in un involucro schermato, con il quale restano meccanicamente collegate in ogni condizione d’esercizio.
Verbale di irradiazione Documento riassuntivo, riferito a un paziente specifico, delle applicazioni radiotera- peutiche e dell’esposizione alle radiazioni.
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Allegato 2 (art. 8 cpv. 2)
Basi di calcolo delle schermature necessarie nei dispositivi afterloading e nelle stanze di terapia
1 Dati del fabbricante e del gestore
La documentazione relativa alle misure edili di radioprotezione secondo l’arti- colo 14 deve contenere i seguenti dati: a. indicazioni di carattere generale quali ubicazione, denominazione del locale e tipo di impianto; b. dati concernenti i piani di costruzione relativi alla radioprotezione quali scala dei disegni, progettista e data del progetto; c. dati relativi alla sorgente medica secondo l’articolo 3 lettera b; d. carico d’esercizio (WA) dell’unità di irradiazione; e. tabelle di calcolo secondo l’allegato 4.
2 Carico d’esercizio WA (frequenza d’esercizio)
Il carico d’esercizio indica il grado di utilizzazione del dispositivo after-loading. Esso è dato dal prodotto del numero possibile d’irradiazioni singole alla settimana per il valore medio della dose equivalente misurato alla distanza di 1 m dalla sorgen- te medica. Il dimensionamento della parte edile della radioprotezione deve essere calcolato in base al carico d’esercizio presumibile del dispositivo after-loading. I valori minimi del carico d’esercizio da assumere per il calcolo sono i seguenti: a. per gli impianti di irradiazione con intensità di dose alta e media (HDR e MDR): 300 mSv alla settimana; b. per gli impianti di irradiazione a intensità di dose bassa (LDR): 150 mSv alla settimana. Se sono previsti carichi d’esercizio più elevati, il dimensionamento delle scherma- ture di radioprotezione deve essere adattato in conseguenza. Le schermature delle stanze per terapia devono essere dimensionate in vista di un’occupazione permanente delle stesse.
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3 Misure edili di radioprotezione
3.1 Disposizioni generali
3.1.1 Le misure edili di radioprotezione sono in linea di massima da attuare in
maniera tale che i punti da proteggere siano sufficientemente protetti sia contro l’irradiazione diretta sia contro l’irradiazione indiretta. 3.1.2 La maggior parte delle superfici perimetrali dei locali è esposta principal- mente a irradiazione diretta non attenuata. La loro schermatura è calcolata come indicato al numero 3.2, potendo trascurare l’irradiazione indiretta. 3.1.3 L’area di accesso al locale di irradiazione è tipicamente delimitata da una porta di accesso seguita da un labirinto. L’area di accesso può essere colpita in maniera determinante da entrambe le componenti di irradiazione e, se del caso, deve essere schermata come segue: a. contro l’irradiazione diretta secondo il numero 3.2: tramite la parete del labirinto (contro l’irradiazione diretta non attenuata) e la porta (contro l’irradiazione diretta attenuata); b. contro l’irradiazione indiretta secondo il numero 3.3: tramite la porta.
3.1.4 L’azione di entrambe le componenti di irradiazione sullo stesso punto da
proteggere deve essere considerata impiegando, nel calcolo dei fattori di attenuazione secondo i numeri 3.2 e 3.3, valori ridotti per la dose ambientale ammessa, di modo che la loro somma non superi la dose ambientale ammes- sa secondo l’articolo 7.
3.2 Misure edili di radioprotezione contro l’irradiazione diretta
Il fattore di attenuazione F è il rapporto tra la dose ambientale misurata senza schermo e quella misurata con lo schermo. Il calcolo del fattore di attenuazione F rispetto alla radiazione agente direttamente sul punto da proteggere avviene appli- cando la formula: 𝑊A ∙ 𝑎02 𝐹= 𝐻W ∙ 𝑎2 con: F fattore di attenuazione rispetto all’irradiazione diretta WA carico d’esercizio in mSv/settimana secondo il numero 2 HW dose ambientale ammessa secondo l’articolo 7 in mSv/settimana a distanza tra la sorgente medica e il luogo da proteggere, in m, tenendo pre- sente la distanza minima tra la posizione contrassegnata per il lettino del paziente ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a e il luogo da proteg- gere a0 distanza di riferimento (1 m) Qualora vi sia una schermatura costituita da più schermature parziali consecutive con fattori di attenuazione F1, F2, …, Fn, il fattore di attenuazione complessivo F è dato dal prodotto dei singoli fattori di attenuazione F1 ∙ F2, … ∙ Fn.
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3.3 Misure edili di radioprotezione contro l’irradiazione indiretta
Nel calcolare il fattore di attenuazione FS rispetto alla radiazione diffusa (indiretta) si deve considerare solo il 10 per cento della radiazione diretta e utilizzare come parametro a la somma di a1 e a2 con: a1 distanza media tra sorgente medica e i baricentri delle superfici diffuse interessate in m a2 distanza media tra i baricentri delle superfici diffuse interessate e il luogo da proteggere in m
4 Calcolo dello spessore delle schermature
Per il calcolo dello spessore delle schermature si applica la formula: CAD = log (F) o log (FD) con: CAD numero di spessori di attenuazione ad un decimo mediante il quale si può determinare lo spessore della schermatura necessaria secondo la tabella 1 F, FD fattori di attenuazione calcolati secondo i numeri 3.2 e 3.3, eventualmente utilizzando i valori ridotti per la dose ambientale ammessa secondo il nume- ro 3 in caso di azione determinante di entrambe le componenti di irradiazio- ne sullo stesso luogo da proteggere log il logaritmo a base decimale
Tabella 1 Spessore di attenuazione ad un decimo per diversi nuclidi/materiali
Materiale Piombo Vetro al Ferro Calcestruzzo Calcestruzzo Mattoni piombo al bario
Densità in g/cm3 11,34 Variabile, 7,8 3,2 2,3 1,4
Co-60 4 cm 47/ρ cm 7 cm 16 cm 22 cm 36 cm Cs-137 2,1 cm 32/ρ cm 5,5 cm 12 cm 17 cm 28 cm Ir-192 1,7 cm 25/ρ cm 4,5 cm 10 cm 14 cm 23 cm
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Allegato 3 (art. 8 cpv. 2)
Basi di calcolo delle schermature necessarie per gli impianti di irradiazione a raggi gamma
1 Dati del fabbricante e del gestore
La documentazione relativa alle misure edili di radioprotezione secondo l’arti- colo 14 deve contenere i seguenti dati: a. indicazioni di carattere generale quali ubicazione, denominazione del locale e tipo di impianto; b. dati concernenti i piani di costruzione relativi alla radioprotezione quali scala dei disegni, progettista e data del progetto; c. dati relativi alla sorgente medica secondo l’articolo 3 lettera b; d. carico d’esercizio (WA) dell’unità di irradiazione; e. tabelle di calcolo secondo l’allegato 5.
2 Carico d’esercizio WA (frequenza d’esercizio)
Il carico d’esercizio indica il grado di utilizzazione dell’unità di irradiazione. Il dimensionamento della parte edile della radioprotezione deve essere calcolato in base al carico d’esercizio presumibile. I valori minimi del carico di esercizio da assumere per il calcolo sono i seguenti: a. per gli impianti di irradiazione a raggi gamma con Co-60: WA = 106 mSv/settimana; b. per gli impianti di irradiazione a raggi gamma con Cs-137: WA = 105 mSv/settimana. Se sono utilizzati altri nuclidi o sono previsti carichi di esercizio più elevati, il carico di esercizio WA si ottiene moltiplicando il numero settimanale d’irradiazioni singole previsto per la dose ambientale media relativamente al campo massimo di irradia- zione e alla distanza di riferimento a0 = 100 cm dalla sorgente medica.
3 Fattori direzionali
3.1 Il fattore direzionale U tiene conto della direzione del fascio di radiazione primaria in relazione alla misura edile di radioprotezione da definire. A que- sto scopo sono da considerare tutte le direzioni che il fascio di radiazione primaria può assumere nelle condizioni operative previste.
3.2 Per la protezione contro il fascio di radiazione primaria si assume U = 1,
quando è previsto l’impiego regolare del fascio di radiazione primaria nella direzione del luogo da proteggere.
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3.3 Per la protezione dal fascio di radiazione primaria si assume U = 0,1, quando il fascio è diretto verso il luogo da proteggere solo nel 10 per cento del tem- po oppure nel caso di irradiazione dinamica. 3.4 Per la protezione contro la radiazione fotonica secondaria e contro la radia- zione trasmessa, si assume U = 1, indipendentemente dalla direzione del fascio di radiazione primaria.
3.5 Per la protezione contro la radiazione fotonica secondaria, riflessa dalle
pareti colpite dalla radiazione primaria solo nel 10 per cento del tempo di esercizio, si assume, in deroga al capoverso precedente, U = 0,1.
4 Calcolo dei fattori di attenuazione F
4.1 Schema generale di calcolo
Lo spessore delle schermature contro ciascuna componente dell’irradiazione agente sul luogo da proteggere si desume dal fattore di attenuazione di cui alle figure 1–4. Il calcolo del fattore di attenuazione delle misure edili di radioprotezione, contro ogni componente dell’irradiazione agente sul luogo da proteggere, si calcola con la seguente formula: 𝑊A ∙ 𝑈 ∙ 𝐾𝑖 𝐹𝑖 = (1) 𝐻W
con: F fattore di attenuazione i indice che caratterizza la componente della radiazione in questione WA carico di esercizio in mSv/settimana secondo il numero 2 U fattore direzionale secondo il numero 3 Ki fattore di riduzione dell’intensità di dose secondo i numeri 4.2–4.6. Esso è il rapporto tra l’intensità di dose della radiazione da schermare sul luogo da proteggere e l’intensità di dose della radiazione primaria misurata alla distanza a0 = 100 cm dalla sorgente HW dose ambientale ammessa secondo l’articolo 7 in mSv/settimana Se la radiazione colpisce obliquamente la parete, le misure edili di radioprotezione devono essere dimensionate come se la radiazione avesse un impatto perpendicolare sulla parete.
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4.2 Fattori di attenuazione nel caso delle misure edili
di radioprotezione contro la radiazione primaria (P) Per il calcolo del fattore di attenuazione FP delle misure edili di radioprotezione contro la radiazione primaria si ricorre alla formula (1) di cui al numero 4.1. Il fattore di riduzione KP è dato dalla formula: 𝑎02 𝐾P = (2) 𝑎P2
con: a0 100 cm aP distanza in cm tra il luogo da proteggere e la sorgente medica Lo spessore SP delle schermature si desume dalla figura 1 per Co-60 e dalla figura 2 per Cs-137 in funzione del fattore di attenuazione FP.
4.3 Fattori di attenuazione nel caso di misure edili
di radioprotezione contro la radiazione trasmessa (T) Per il calcolo del fattore di attenuazione FT delle schermature contro la radiazione trasmessa, quando l’impianto di irradiazione a raggi gamma si trova in posizione di emissione, si applica la formula (1) di cui al numero 4.1. Il fattore di riduzione KT è dato dalla formula: 𝑎02 𝐾T = 𝑔T (3) 𝑎T2
con: gT = 5×10–3 rapporto tra l’intensità di dose della radiazione trasmessa, misurata alla distanza di a0 = 100 cm dalla sorgente medica e con l’impianto di irradiazione a raggi gamma in posizione di emissione, e l’intensità di dose misurata sull’asse del fascio di radiazione primaria alla distanza a0 = 100 cm dalla sorgente medica. a0 100 cm aT distanza tra luogo da proteggere e sorgente medica. Lo spessore ST delle schermature si desume dalla figura 1 per Co-60 e dalla figura 2 per Cs-137 in funzione del fattore di attenuazione FT.
4.4 Fattori di attenuazione nel caso di misure edili
di radioprotezione contro la radiazione secondaria (S) emanante dai pazienti Per il calcolo del fattore di attenuazione FS delle schermature contro la radiazione secondaria si applica la formula (1) del numero 4.1.
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Il fattore di riduzione KS da applicare alla radiazione secondaria emanante dai pa- zienti si calcola con la formula: 𝐴Max 𝑎12 𝐾S = ∙ 𝑔S ∙ 2 (4) 𝐴0 𝑎S con: AMax grandezza massima del campo alla distanza ao=100 cm dalla sorgente A0 100 cm2 gS valore massimo del rapporto tra l’intensità di dose della radiazione seconda- ria misurata alla distanza a1 = 100 cm dal paziente e l’intensità di dose della radiazione primaria misurata per una grandezza di campo A0 = 100 cm2 ed alla distanza a0 = 100 cm dalla sorgente, secondo la tabella 2 a1 100 cm as distanza tra il luogo da proteggere e il punto di impatto del fascio di radia- zione primaria.
Tabella 2 gS in funzione del più piccolo angolo φs che la direzione del fascio di radiazione primaria può formare con la direzione che assume la radiazione emanante dal paziente nell’impatto con il luogo da proteggere
φs 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° > 90° gS 12 ∙ 10–4 9 ∙ 10–4 7 ∙ 10–4 5 ∙ 10–4 4 ∙ 10–4 3 ∙ 10–4 2 ∙ 10–4 2 ∙ 10–4 2 ∙ 10–4
Lo spessore Ss delle schermature si desume dalla figura 3 per Co-60 e dalla figura 4 per Cs-137 in funzione del fattore di attenuazione Fs.
4.5 Fattori di attenuazione nel caso di misure edili
di radioprotezione contro la radiazione secondaria (W) riflessa dalle pareti Per il calcolo del fattore di attenuazione Fw delle schermature contro la radiazione secondaria riflessa da pareti, pavimenti e soffitti (qui di seguito abbreviati con «pare- ti») si applica la formula (1) di cui al numero 4.1. Il fattore di riduzione KW per la radiazione secondaria riflessa dalle pareti si calcola con la formula: 𝐴W 𝑎02 𝑎12 𝐾W = ∙ 𝑔W ∙ 2 ∙ 2 (5) 𝐴1 𝑎Q 𝑎W
con: AW sezione del fascio di radiazione primaria nel punto di impatto in condizioni di campo massimo e che non risulta coperto da altre schermature nella sua traiettoria in direzione del luogo da proteggere
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A1 100 cm2 gW valore massimo del rapporto tra l’intensità di dose della radiazione seconda- ria misurata alla distanza a1 = 100 cm dal punto di impatto della radiazione primaria e l’intensità di dose della radiazione primaria per una sezione del fascio di radiazione primaria A1 = 100 cm2 in questo stesso punto, secondo la tabella 3. a0 100 cm a1 100 cm aQ distanza del punto di impatto della radiazione primaria dalla sorgente medica aW distanza tra il luogo da proteggere e il punto di impatto del fascio di radia- zione primaria
Tabella 3 gW in funzione del più piccolo angolo φw che può formare la direzione del fascio di radiazione primaria con la direzione in cui deve essere misurata la protezione contro la radiazione secondaria
φw 80° 90° > 110° gw 2 ∙ 10–4 1 ∙ 10–4 0.6 ∙ 10–4
Lo spessore Sw delle schermature contro la radiazione secondaria riflessa dalle pareti si ricava dalla seguente formula in funzione del fattore di attenuazione Fw: Sw = Zw ∙ log (Fw) (6) con: Zw spessore di attenuazione ad un decimo, secondo la tabella 4 Fw fattore di attenuazione secondo il numero 4.4
Tabella 4 Spessore di attenuazione ad un decimo per la radiazione secondaria riflessa dalle pareti
Materiale di schermatura Piombo Ferro Calcestruzzo Calcestruzzo al bario
Densità (g/cm3) 11,3 7,8 2,3 3,2 Spessore di attenuazione 0,5 cm 5 cm 14 cm 7 cm ad un decimo Zw
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4.6 Fattori di attenuazione nel caso di misure edili
di radioprotezione contro la radiazione terziaria (T3) Per il calcolo del fattore di attenuazione FT3 delle schermature contro la radiazione terziaria si applica la formula (1) di cui al numero 4.1 Il fattore di riduzione per la radiazione terziaria si calcola secondo la formula: 𝐴T3 𝑎22 𝐾T3 = ∙ 𝑔T3 ∙ 2 ∙ (𝐾S + 𝐾W ) (7) 𝐴1 𝑎T3
con: AT3 sezione del punto d’impatto della radiazione secondaria con la parete non coperta da altre schermature nella direzione del luogo da proteggere a1 100 cm2 gT3 rapporto tra l’intensità di dose della radiazione terziaria misurata alla distanza a2 = 100 cm dal punto di impatto della radiazione secondaria e l’intensità di dose della radiazione secondaria in detto punto di impatto per una superficie diffusa pari a a1 = 100 cm2 All’interno del campo di validità della presente ordinanza si assume gT = 1 ∙ 10–4 a2 100 cm aT3 distanza del luogo da proteggere dal punto di impatto della radiazione se- condaria KS fattore di riduzione della radiazione secondaria secondo il numero 4.3, in cui per aS si deve assumere la distanza tra l’origine della radiazione secondaria ed il punto di impatto da cui si diparte la radiazione terziaria. KW fattore di riduzione per la radiazione secondaria secondo il numero 4.4, in cui per aW si deve assumere la distanza tra il punto di impatto della radia- zione utile ed il punto di impatto della radiazione secondaria. Lo spessore ST3 delle schermature di protezione contro la radiazione terziaria si ricava dalla seguente formula in funzione del fattore di attenuazione FT3: ST3 = ZT3 ∙ log (FT3) (8) con:
ZT3 spessore di attenuazione ad un decimo secondo la tabella 5 FT3 fattore di attenuazione secondo il numero 4.1
Tabella 5 Spessore di attenuazione ad un decimo per la radiazione terziaria
Materiale di schermatura Piombo Ferro Calcestruzzo Calcestruzzo al bario
Densità (g/cm3) 11,3 7,8 2,3 3,2 Spessore di attenuazione 0,2 cm 4 cm 12 cm 4 cm ad un decimo ZT3
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Figura 1 Fattori di attenuazione FP e FT relativi alle radiazioni primaria e trasmessa di Co-60 in funzione dello spessore, per diversi tipi di materiali schermanti Prodotto tra spessore e densità, in g/cm2
Mattoni, calcestruzzo, calcestruzzo al bario
ferro
vetro al piombo 50%PbO
piombo
Grado di attenuazione FP; FT Mattoni, calcestruzzo, calcestruzzo al bario
ferro
vetro al piombo 50%PbO
piombo
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Figura 2 Fattori di attenuazione FP e FT relativi alle radiazioni primaria e trasmessa di Cs-137 in funzione dello spessore, per diversi tipi di materiali schermanti
Grado di attenuazione FP ; FT Mattoni, calcestruzzo
calcestruzzo al bario
ferro
vetro al piombo 50%PbO
piombo
Prodotto tra spessore e densità, in g/ cm2
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Figura 3 Fattore di attenuazione Fs relativo alla radiazione diffusa di Co-60 e di Cs-137 in funzione dello spessore per i materiali: mattoni, calcestruzzo, calcestruzzo al bario e ferro, e in funzione dell’angolo di diffusione φs
Prodotto tra spessore e densità, in g/ cm2
Prodotto tra spessore e densità, in g/ cm2
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Figura 4 Fattore di attenuazione Fs per la radiazione diffusa di Co-60 e di Cs-137 in funzione dello spessore di piombo e dell’angolo di diffusione φs
Prodotto tra spessore e densità,in g/ cm2
Prodotto tra spessore e densità,in g/ cm2
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Allegato 4 (art. 14 cpv. 1 lett. b)
Modelli di tabella di calcolo
1 Modello di tabella di calcolo per dispositivi after-loading
La tabella di calcolo per i dispositivi after-loading deve contenere i dati riportati qui di seguito: a. scopo cui è adibita l’area contigua al locale di irradiazione secondo l’articolo 7; b. vincolo della dose ambientale H nell’area contigua secondo l’articolo 7; c. distanza a tra la sorgente medica e l’area da proteggere, tenendo presente la distanza minima della posizione contrassegnata per il lettino del paziente; d. fattori di attenuazione F o FD secondo l’allegato 2 numeri 3 e 4; e. materiale utilizzato per le schermature delle superfici perimetrali del locale, spessore e densità dello stesso; f. spessori di attenuazione ad un decimo dei materiali impiegati per la schermatura delle superfici perimetrali del locale, secondo l’allegato 2 tabella 1.
Nuclide: Attività: Carico d’esercizio WA: Piano: [GBq] [mSv/sett.] Denominazione dell’impianto: Denominazione del locale: Altezza del locale: cm a. b. c. d. d. e. e. e. f. Pos. Area contigua H Distanza F FD CAD necess. Materiale Massa Spessore CAD di- Schermatura Schermatura [mSv/sett.] log(F) volumica [cm] spon. supplementare supplemen- apparente necessaria tare integrata [g/cm3] [cm] [cm] Pavimento Soffitto
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2 Modello di tabella di calcolo per impianti di irradiazione a raggi gamma
Le tabelle di calcolo per gli impianti di irradiazione a raggi gamma devono contenere i dati qui di seguito: a. scopo a cui è adibita l’area contigua al locale di irradiazione secondo l’articolo 7; b. vincolo della dose ambientale H nell’area contigua secondo l’articolo 7; c. fattore direzionale secondo l’allegato 3 numero 3; d. distanza dell’area da proteggere dai singoli componenti della radiazione ai = aP, aT, aS, aQ, aT3; e. fattore di riduzione dell’intensità di dose del rispettivo componente della radiazione Ki = KP, KT, KS, KW, KT3; f. fattore di attenuazione Fi del rispettivo componente della radiazione Fi = FP, FT, FS, FW, FT3; g. prodotto tra spessore e densità in g/cm2 (densità di superficie) secondo l’allegato 3 figure 1–4; h. materiale utilizzato per le schermature delle superfici perimetrali del locale, spessore e densità dello stesso; i. prodotto tra spessore e densità (di superficie) del materiale presente nelle superfici perimetrali del locale.
Nuclide: Attività: Carico d’esercizio WA: Piano: [TBq] [mSv/sett.] Denominazione dell’impianto: Denominazione del locale: Altezza del locale: cm a. b. c. d. e. f. g. h. h. h. i. Pos. Area contigua H U ai Ki Fi Indice Densità Materiale Massa Spessore Densità di Schermatura Schermatura [mSv/sett.] [m] compon. di super- volumica [cm] superficie supplementare supplemen- irrad. ficie apparente disponibile necessaria tare integrata [g/cm2] [g/cm3] [g/cm2] [cm] [cm] Pavimento Soffitto
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Allegato 5 (art. 26 cpv. 3, 27 cpv. 2, 31 cpv. 1)
Controlli di qualità di sorgenti mediche e unità di irradiazione
1 Sorgenti mediche senza unità di irradiazione
Nella manipolazione di sorgenti mediche deve essere applicato regolarmente un programma di garanzia della qualità che disciplini i controlli e gli esami necessari, la loro periodicità e le responsabilità. Il titolare della licenza provvede affinché le sorgenti mediche siano sottoposte a un esame almeno una volta all’anno. Il pro- gramma di garanzia della qualità deve tenere conto almeno degli aspetti seguenti: a. completezza dell’inventario delle sorgenti; b. sicurezza nel trasporto e nella conservazione delle sorgenti mediche; c. controllo su ermeticità e danneggiamento delle sorgenti mediche; d. controllo dell’attività delle sorgenti mediche; e. qualità e sicurezza del metodo di applicazione (inclusi eventuali accessori necessari).
2 Sorgenti mediche in unità di irradiazione
Per l’installazione e durante tutta la durata dell’esercizio delle unità di irradiazione deve essere applicato regolarmente un programma di garanzia della qualità. Il titola- re della licenza provvede affinché l’unità di irradiazione sia sottoposta a un esame almeno una volta all’anno. Lo stato e la funzionalità dell’unità conformemente alle specifiche del produttore e alle norme nazionali e internazionali in materia devono essere esaminati da personale tecnico specializzato appositamente formato. In occa- sione di questo esame i livelli di riferimento devono essere controllati e, se del caso, determinati nuovamente. Devono essere considerati i seguenti aspetti: a. Collaudo Prima di consegnare un’unità di irradiazione al gestore, il fornitore deve eseguire il collaudo. Durante quest’ultimo devono essere controllati i com- ponenti rilevanti per la sicurezza e la dose con il coinvolgimento del fisico medico responsabile dell’esercizio. Un collaudo totale o parziale è sempre necessario anche in seguito a ripara- zioni e interventi, tenendo presente che i componenti o gli elementi in que- stione devono essere esaminati sotto la responsabilità del fisico medico. In occasione del collaudo devono essere determinati anche i livelli di riferi- mento per i successivi esami.
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Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate in medicina. O del DFI RU 2017
b. Esecuzione degli esami Durante l’esecuzione degli esami occorre tenere conto dell’esperienza e dello stato della scienza e della tecnica. A tal fine sono determinanti:
1. i dati del fabbricante;
2. le norme nazionali e internazionali in materia, in particolare le CEI;
3. le raccomandazioni delle organizzazioni specialistiche nazionali e
internazionali, in particolare della Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica medica (SSRFM11);
4. le guide dell’UFSP.
I fornitori, i fabbricanti o le ditte specializzate che eseguono controlli di qua- lità su unità di irradiazione devono disporre di un’apposita autorizzazione dell’UFSP e di personale tecnico specializzato appositamente formato. Per punti specifici da esaminare, gli intervalli tra gli esami possono essere ridotti rispetto alle periodicità minime indicate. Gli intervalli e l’entità di manutenzione devono essere conformi alle disposi- zioni dell’ODmed12 e sono stabiliti dal fabbricante.
11 www.sgsmp.ch
12 RS 812.213
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