AS 2017 471
AS 2017 471
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica del 30 gennaio 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importa- zione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 20173.
30 gennaio 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2017-0221 471
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2017 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI
Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 7, 13, 24, 71, 73 e 74
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
7. Decisione Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993,
93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/99, GU L 16 del 20.01.2017, pag. 44. 13. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Con- n. 999/2001 siglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tras- missibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/110, GU L 18 del 24.01.2017, pag. 42.
24. Decisione Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che
2004/211/CE stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modi- fica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/99, GU L 16 del 20.01.2017, pag. 44. 71. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del esecuzione (UE) 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di n. 743/2013 molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 205 dell’1.8.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/129, GU L 21 del 25.01.2017, pag. 99.
73. Decisione di Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del
esecuzione 21 ottobre 2013, che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da 2013/519/UE cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni, GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/98, GU L 16 del 20.01.2017, pag. 37.