AS 2017 475
AS 2017 475
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 1° febbraio 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provve- dimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 4 febbraio 20172.
1° febbraio 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Josef Schmidt
1 RS 916.443.102.1 2 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2017-0279 475
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2017 aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Allegato (art. 2–4)
Stati membri e aree colpiti
1 Stati membri dell’UE in cui sono istituite zone di protezione e
zone di sorveglianza Austria Bulgaria Croazia Francia Germania Grecia Italia Polonia Regno Unito Repubblica Ceca Romania Slovacchia Ungheria
2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri
dell’UE colpiti Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE di cui al numero 1 secondo gli articoli 2‒4 sono istituite nella decisione di esecuzione se- guente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecu- Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del zione (UE) 2016/2122 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/155, GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25.