AS 2017 477
Ordinanza del DFGP sul tasso d'interesse massimo per i crediti al consumo
Ordinanza del DFGP sul tasso d’interesse massimo per i crediti al consumo
del 22 dicembre 2016
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo, ordina:
Art. 1 Tasso d’interesse massimo 1 Il tasso d’interesse massimo di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b della legge federale del 23 marzo 20012 sul credito al consumo (LCC) ammonta, fino alla fine del 2017, al 10 per cento per i crediti in contanti (art. 9 LCC), il contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (art. 10 LCC) e il contratto di leasing (art. 11 LCC). 2 Per il credito sotto forma di anticipo su conto corrente o su conto connesso a carte di credito o carte-cliente con opzione di credito (art. 12 LCC), il tasso d’interesse massimo ammonta al 12 per cento fino alla fine del 2017.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017 con effetto fino al 31 dicembre 2017.
22 dicembre 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
RS 221.214.111