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AS 2017 4801

Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione

Ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione (OEm-RaP)

del 26 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 19911 sulla radioprotezione (LRaP), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per provvedimenti, prestazioni e decisioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e degli organi da esso incaricati in materia di radioprotezione.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento Chi chiede un provvedimento, una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1 paga un emolumento.

Art. 4 Rinuncia alla riscossione di emolumenti 1 In singoli casi debitamente motivati si può rinunciare a riscuotere emolumenti, in particolare: a. per lo smaltimento di materiale radioattivo la cui formazione è avvenuta quando la LRaP non era ancora applicabile o il cui proprietario non è identi- ficabile o non lo è più; b. per prestazioni che devono essere effettuate per salvaguardare la sicurezza della popolazione in caso di evento, se chi ne è stato la causa non è più iden- tificabile.

RS 814.56

2016-3017 4801

Emolumenti in materia di radioprotezione. O RU 2017

2 Se il proprietario o il responsabile di cui al capoverso 1 può essere identificato in un secondo tempo, l’UFSP può fatturare il corrispondente emolumento con effetto retroattivo.

Art. 5 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono calcolati secondo gli importi forfetari stabiliti nell’allegato.

2 Per provvedimenti, prestazioni e decisioni che non sono menzionati nell’allegato o per i quali nell’allegato è stabilito un emolumento in funzione del dispendio, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria si situa, a seconda delle conoscenze specifiche necessarie e del livello di funzione del persona- le incaricato, tra i 100 e i 200 franchi. Il tempo di viaggio e il tempo d’attesa sono calcolati come tempo di lavoro.

Art. 6 Supplemento d’emolumento L’UFSP e gli organi da esso incaricati possono esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per prestazioni fornite su richiesta urgente- mente o al di fuori dell’orario normale di lavoro, oppure che comportano un onere amministrativo straordinario.

Art. 7 Esborsi Sono considerate esborsi, oltre alle spese previste nell’articolo 6 OgeEm3, le spese supplementari concernenti una determinata prestazione, segnatamente gli onorari secondo gli articoli 8l–8t dell’ordinanza del 25 novembre 19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 8 Fatturazione, decisione circa gli emolumenti 1 Se affida un compito a un altro organo, l’UFSP può abilitare quest’ultimo a fattura- re esso stesso gli emolumenti.

2 In caso di controversia concernente la fattura, l’UFSP pronuncia una decisione

circa gli emolumenti.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 5 luglio 20065 concernente gli emolumenti nel campo della radio- protezione è abrogata.

3 RS 172.041.1 4 RS 172.010.1 5 RU 2006 2949, 2013 3407

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Emolumenti in materia di radioprotezione. O RU 2017

Art. 10 Disposizione transitoria La presente ordinanza si applica ai provvedimenti, alle prestazioni e alle decisioni non ancora conclusi rispettivamente non ancora passati in giudicato alla sua entrata in vigore.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

26 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Emolumenti in materia di radioprotezione. O RU 2017

Allegato (art. 5 cpv. 1)

Importi forfetari

A. Licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 9 dell’ordinanza del 27 aprile 20176 sulla radioprotezione [ORaP]) Franchi

I. Applicazioni mediche

1. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali,

istituti privati, ospedali universitari, studi dentistici, cliniche den- tarie

1.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV 400

1.2 Ortopantomografi / impianti di radiografia panoramica, ortopan- 650

tomografi con teleradiografia, tomografi volumetrici digitali

2. Impianti in studi medici e chiropratici

2.1 Impianti a raggi X per radiografie 650

2.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie 700

3. Impianti in ospedali distrettuali/regionali, ospedali cantonali,

istituti privati, ospedali universitari

3.1 Impianti a raggi X per radiografie 950

3.2 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie 1 000

3.3 Mammografi 950

3.4 Simulatori 1 000

3.5 Impianti a raggi X per terapia superficiale 950

3.6 Impianti a raggi X per terapia profonda 1 600

3.7 Impianti per applicazioni ad alto dosaggio in cardiologia e radio- 1 150

logia interventistica

3.8 Tomografi computerizzati 1 600

3.9 Apparecchi «afterloading», unità irradianti 2 000

3.10 Acceleratori lineari 2 600

6 RS 814.501

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Emolumenti in materia di radioprotezione. O RU 2017

Franchi

4. Medicina nucleare

4.1 Diagnostica, area di lavoro di tipo C 1 400

4.2 Terapia, area di lavoro di tipo B/C 2 600

4.3 Dispositivi PET-TC 2 000

4.4 Dispositivi SPECT-TC 1 750

4.5 Camere per pazienti 1 400

5. Impianti usati in medicina veterinaria, medicina legale, ricerca,

formazione

5.1 Piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico fino a 70 kV 400

5.2 Impianti a raggi X per radiografie 650

5.3 Impianti a raggi X per radiografie e radioscopie 700

5.4 Tomografi computerizzati 1 150

5.5 Acceleratori lineari 2 600

6. Densitometri ossei 500

II. Applicazioni non mediche

1. Impianti a raggi X per uso non medico

1.1 Con protezione totale 500

1.2 Senza protezione totale 800

2. Acceleratori per uso non medico 1 400

3. Impianti di controllo delle acque di scarico 1 400

4. Commercio, noleggio, garanzia della qualità

4.1 Esclusivamente commercio (acquisto, fornitura) o noleggio di 2 100

impianti; o esclusivamente realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e atti- vimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP.

4.2 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manu- 3 900

tenzione, esame di condizione, controllo successivo, esperimenti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l’esercizio diagnostico di impianti in ambito di dose debole e medio ai sensi dell’articolo

26 lettere a e b ORaP inclusa la realizzazione di misure volte a ga-

rantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medici- na nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di riproduzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP.

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Emolumenti in materia di radioprotezione. O RU 2017

Franchi

4.3 Commercio (acquisto, fornitura), installazione, collaudo, manu- 5 100

tenzione, esame del funzionamento, controllo successivo, esperi- menti, dimostrazioni, presentazioni, consegna per l’esercizio dia- gnostico/terapeutico di impianti in ambito di dose forte ai sensi dell’articolo 26 lettera c ORaP inclusa la realizzazione di misure volte a garantire la qualità su impianti, su apparecchi diagnostici in medicina nucleare e attivimetri o su sistemi di ricezione e di ri- produzione delle immagini della diagnostica medica ai sensi dell’articolo 9 lettera g ORaP.

5. Commercio con sorgenti radioattive 550

6. Scuole

6.1 Manipolazione di sorgenti o impianti radioattivi 650

7. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate

7.1 Fino a 10 sorgenti radioattive sigillate 650

7.2 Più di 10 sorgenti radioattive sigillate 1 150

8. Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività

8.1 Fino a 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività 800

8.2 Più di 3 sorgenti radioattive sigillate ad alta attività 1 400

9. Manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate

9.1 Manipolazione semplice nell’area controllata 650

9.2 Area di lavoro di tipo C 1 100

9.3 Area di lavoro di tipo B 1 400

10. Licenza di trasporto 800

11. Licenza per aziende nel campo di vigilanza della Suva 200

B. Riconoscimento di formazioni e aggiornamenti (art. 180 ORaP) Franchi

1. Riconoscimento di corsi di formazione in radioprotezione 1 000

2. Riconoscimento di corsi di aggiornamento in radioprotezione 500

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Emolumenti in materia di radioprotezione. O RU 2017

C. Riconoscimento di servizi di dosimetria individuale (art. 66 ORaP) Franchi

1. Riconoscimento da parte dell’UFSP di servizi di dosimetria indi- 1200

viduale nel campo di vigilanza dell’UFSP o dell’INSAI

2. Riconoscimento da parte dell’UFSP di servizi di dosimetria indi- 500

viduale accreditati nel campo di vigilanza dell’UFSP o dell’INSAI

D. Riconoscimento di servizi di misurazione del radon (art. 159 ORaP) Franchi

Riconoscimento di servizi di misurazione del radon 500

E. Emolumenti unici in relazione a licenze e riconoscimenti Franchi

1. Rilascio di una licenza provvisoria per la sostituzione urgente di 100

un impianto esistente

2. Licenza separata per l’importazione/l’esportazione di sorgenti 350

radioattive sigillate ad alta attività (art. 103 cpv. 4 ORaP)

3. Riconoscimenti di formazioni e aggiornamenti individuali in 250

radioprotezione (art. 178 ORaP)

F. Misure (art. 15 cpv. 3 ORaP) Franchi

1. Misure gamma 300

2. Misure in scintillatori liquidi 200

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Emolumenti in materia di radioprotezione. O RU 2017

G. Condizionamento, deposito intermedio e deposito in strati geologici profondi di scorie radioattive che devono essere consegnate (art. 119 e 120 ORaP) Franchi

1. Condizionamento e deposito intermedio

1.1 Scorie condizionate al m3 17 500

1.2 Scorie non condizionate (volume effettivo delle scorie)

a. Sorgenti radioattive sigillate Emettitori β/γ Per sorgente Q2: 10-4 A27<Q2≤10-3 A2 4 100 Per sorgente Q3: 10-3 A2<Q3≤10-1 A2 5 851 Per sorgente Q4: 10-1 A2<Q4 in base al dispendio Emettitori α Per sorgente QA2: 10-3 A2<QA2≤10-1 A2 4 100 Per sorgente QA3: 10-1 A2<QA3 in base al dispendio b. Altre scorie non condizionate al m3 94 000

1.3 Minimo per le piccole quantità 100

2. Deposito in strati geologici profondi

2.1 Scorie condizionate al m3 24 000

2.2 Scorie non condizionate

a. Sorgenti radioattive sigillate Emettitori β/γ Per sorgente Q2: 10-4 A2<Q2≤10-3 A2 800 Per sorgente Q3: 10-3 A2<Q3≤10-1 A2 3 500 Per sorgente Q4: 10-1 A2<Q4 in base al dispendio Emettitori α Per sorgente QA2: 10-3 A2<QA2≤10-1 A2 800 Per sorgente QA3: 10-1 A2<QA3 in base al dispendio b. Altre scorie non condizionate al m3 24 000

7 I valori A2 figurano nell’Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621).

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