AS 2017 4809
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari relativa al trattamento dei dati
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari relativa al trattamento dei dati (Ordinanza FINMA sui dati)
Modifica del 16 agosto 2017
Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:
I L’ordinanza FINMA dell’8 settembre 20111 sui dati è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la gestione di una collezione di dati necessari per valutare la garanzia di un’attività irreprensibile (collezione di dati concernenti la garanzia di irre- prensibilità); b. il trattamento dei dati da parte di terzi nel quadro della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capo- verso 1 LFINMA.
Titolo prima dell’art. 1a Sezione 2: Collezione di dati concernenti la garanzia di irreprensibilità
Art. 1a Gestione della collezione di dati concernenti la garanzia di irreprensibilità 1 La FINMA raccoglie in una collezione i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un’attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e della
1 RS 956.124
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LFINMA non è data o per le quali la verifica dell’irreprensibilità deve essere assicu- rata nel caso in cui, in futuro, venga assunta la posizione di garante dell’irre- prensibilità. 2 Lo scopo della collezione di dati è assicurare che soltanto le persone in grado di fornire la garanzia di irreprensibilità necessaria: a. siano incaricate dell’amministrazione o della direzione degli assoggettati; o b. detengano partecipazioni qualificate presso gli assoggettati.
Art. 3 Contenuto 1 La collezione di dati contiene i dati necessari per la verifica della garanzia di un’attività irreprensibile.
2 La collezione di dati contiene i seguenti dati:
a. caratteristiche identificative: cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo d’origine, nazionalità, indirizzo, lingua materna; b. formazione e attività professionale: formazione, formazione continua, quali- fiche e attività professionali, luogo di lavoro e datore di lavoro; c. situazione patrimoniale e assicurazioni; d. estratti del registro di commercio, del registro esecuzioni e fallimenti e del casellario giudiziale; e. accuse e denunce penali di autorità; f. sentenze, decisioni e documenti ufficiali; g. rapporti e decisioni di organismi di autodisciplina o di organizzazioni pro- fessionali; h. provvedimenti di diritto del lavoro, provvedimenti amministrativi e provve- dimenti di diritto penale; i. rapporti di società di audit e rapporti di incaricati dalla FINMA; j. rapporti concernenti verifiche e inchieste interne di assoggettati.
Art. 5 cpv. 2 lett. g e h, nonché 3
2 La FINMA raccoglie dati presso:
g. Concerne soltanto il francese h. Abrogata
3 Nella collezione la FINMA può raccogliere anche dati comunicati da terzi che
soddisfano le condizioni secondo l’articolo 3.
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Art. 5a Informazione della persona interessata Le persone interessate vengono informate una volta avvenuta la registrazione nella collezione di dati. È fatto salvo l’articolo 18b della legge federale del 19 giugno
19922 sulla protezione dei dati.
Art. 9 cpv. 3 Concerne soltanto il francese
Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3: Trattamento dei dati da parte di terzi
Art. 9a Nell’ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finan- ziari, alle seguenti persone la FINMA può fornire l’accesso, trasmettere e affidare il trattamento dei dati che non sono pubblicamente accessibili, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: a. incaricati della FINMA, se:
1. il trattamento dei dati è necessario per l’adempimento del mandato, e
2. vengono adottati adeguati provvedimenti organizzativi e tecnici per
impedire un’ulteriore diffusione dei dati; b. fornitori di prestazioni esterne, se:
1. il trattamento dei dati è necessario per la fornitura della prestazione, e
2. vengono adottati adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e
tecnici per impedire un’ulteriore diffusione dei dati.
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Disposizione finale
Art. 10, rubrica Abrogata
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2017.
16 agosto 2017 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer
2 RS 235.1
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