AS 2017 4821
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pratica
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
Modifica del 7 agosto 2017
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI dell’8 dicembre 20041 sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pratica (CFP) è modificata come segue:
Modifica del numero per l’elenco delle professioni
71400 Assistente del commercio al dettaglio CFP
Detailhandelsassistentin EBA/ Detailhandelassistent EBA Assistante du commerce de détail AFP/ Assistant du commerce de détail AFP
Art. 10 Piano di formazione 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2 Il piano di formazione:
a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determi- na quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
1 RS 412.101.220.02
2017-0022 4821
Formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio/ RU 2017
b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza- zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professio- nale di base; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità.
3 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente
l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.
Titolo prima dell’articolo 12 Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di impiegato del commercio al dettaglio AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. impiegato di vendita al minuto qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. venditore qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel cam- po d’insegnamento; d. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie co- noscenze professionali nel campo di attività dell’impiegato del commercio al dettaglio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’in- segnamento; e. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
Art. 13 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
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4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda
persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Titolo prima dell’articolo 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 14 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una
volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica (azienda di tirocinio) e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Art. 14b Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica 1 I formatori documentano le prestazioni della persona in formazione sotto forma di controlli delle competenze verso la fine del tirocinio. 2 I controlli delle competenze vengono espressi con una nota. Questa confluisce nel calcolo della nota del campo di qualificazione «lavori pratici».
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Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi in cui è svolto l’insegnamento e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.
Inserire prima del titolo della sezione 8
Art. 15a Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 1 e 2. 2 I controlli delle competenze vengono espressi con una nota. Questa confluisce nel calcolo della nota del campo di qualificazione «lavori pratici».
Art. 16 lett. c n. 2 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base: c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
2. ha svolto almeno due anni di tale esperienza professionale nel campo
dell’assistente del commercio al dettaglio CFP nonché nel ramo di for- mazione e d’esame in cui intende sostenere la procedura di qualifica- zione, e
Art. 17 cpv. 2 2 Nell’esame finale vengono verificate le prestazioni nei campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: a. lavori pratici: esame pratico nonché nota relativa alla formazione professio- nale pratica, nota della conoscenza generale del ramo e nota della conoscen- za specifica del ramo nei corsi interaziendali; b. lingua nazionale locale: esame scritto e orale e considerazione della nota scolastica; c. economia: esame scritto e considerazione della nota scolastica; d. pratica del commercio al dettaglio: esame scritto e considerazione della nota scolastica; e. società: nota scolastica.
Art. 18 cpv. 3
3 Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione di cui
all’articolo 17 capoverso 2, con la seguente ponderazione:
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a. lavori pratici: conta triplo; b. pratica del commercio al dettaglio, lingua nazionale locale, economia, socie- tà: conta una volta sola.
Art. 23 cpv. 1 lett. c e d, nonché 4 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nel commercio al dettaglio si compone di: c. un rappresentante della Società svizzera degli impiegati del commercio; d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecno- logici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.
Titolo prima dell’art. 24a Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 24a Disposizioni transitorie della modifica del 7 agosto 2017 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente del commercio al detta- glio prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 agosto 2017 la portano a termi- ne in base al diritto anteriore. 2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per assistente del commercio al dettaglio entro il 31 dicembre 2021 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
3 L’articolo 18 capoverso 3 si applica dal 1° gennaio 2020.
Titolo prima dell’art. 25 Abrogato
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Art. 25, rubrica Entrata in vigore
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
7 agosto 2017 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente