AS 2017 483
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL)
Modifica del 14 dicembre 2016
La direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL) ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 20051 sulla formazione continua al PFL è modificata come segue:
Art. 2 Scopo della formazione continua e della formazione approfondita La formazione continua e la formazione approfondita hanno lo scopo di rispondere ai bisogni di formazione universitaria complementare.
Art. 3 cpv. 1 lett. c, d, nonché e
1 Rientrano nella formazione continua:
c. i programmi che portano al Diploma of Advanced Studies (DAS) e al Certi- ficate of Advanced Studies (CAS); d. i programmi che portano al Certificate of Open Studies (COS); e. ex lett. d
Art. 4 cpv. 1 lett. c
1 Rientrano nella formazione approfondita:
c. i programmi che portano al Diploma of Advanced Studies (DAS) e al Certi- ficate of Advanced Studies (CAS).
1 RS 414.134.2
2016-2631 483
O sulla formazione continua al PFL RU 2017
Art. 5 cpv. 2, 4, frase introduttiva e lett. b–d, 5, frase introduttiva e lett. b e d, non- ché 6 lett. b
2 La SFC è subordinata al vicepresidente per l’educazione.
4 Il vicepresidente per l’educazione:
b. nomina i direttori dei programmi di MAS, EM, DAS, CAS e COS; c. rilascia le autorizzazioni per la prima edizione di programmi di DAS, CAS e COS; d. approva i regolamenti di studio.
5 Il delegato del vicepresidente per l’educazione:
b. rilascia le autorizzazioni per le edizioni di programmi e le sessioni di forma- zione che non rientrano nella competenza della direzione del PFL o del vicepresidente per l’educazione; d. notifica le decisioni sull’ammissione ai programmi;
6 I direttori di programma:
b. assicurano il promovimento del programma di concerto con la SFC;
Art. 9 cpv. 4
4 Chi è stato ammesso come studente regolare e ha seguito interamente o parzial-
mente un programma di MAS o EM senza conseguire il titolo corrispondente può ricevere dal direttore del programma un attestato di partecipazione in cui sono specificati i corsi seguiti ed eventuali crediti acquisiti.
Titolo prima dell’art. 10 Sezione 3 Programmi DAS e CAS in formazione continua e in formazione approfondita
Art. 10 Scopi, entità e certificati
1 I programmi di DAS e CAS in formazione continua e in formazione approfondita
perseguono gli stessi obiettivi dei programmi di MAS e EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.
2 Un programma di DAS equivale ad almeno 30 crediti ECTS. Un programma di
CAS equivale ad almeno 10 crediti ECTS. 3 IL PFL conferisce il Diploma of Advanced Studies (DAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di DAS e che hanno soddisfat- to tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
4 IL PFL conferisce il Certificate of Advanced Studies (CAS) ai partecipanti che
sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di CAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
Ordinanza RU 2017
Art. 12 cpv. 1 1 Ai programmi di DAS e CAS sono ammissibili, sulla base di un dossier, i titolari di un bachelor del PFL o le persone con un livello universitario riconosciuto come equipollente.
Titolo prima dell’art. 12a Sezione 3a: Programmi COS in formazione continua
Art. 12a Scopi, entità e certificato 1I programmi di formazione continua aperta perseguono gli stessi obiettivi dei programmi di MAS e EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.
2 Un programma di formazione continua aperta equivale ad almeno 10 crediti ECTS.
3 IL PFL conferisce il Certificate of Open Studies (COS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma di COS e che hanno soddisfat- to tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
Art. 12b Organizzazione Le disposizioni concernenti il business plan e il regolamento di studio dei program- mi di MAS e EM (art. 7) si applicano per analogia.
Art. 12c Ammissibilità e ammissione
1 Ai programmi di formazione continua aperta sono ammissibili anche i candidati
che non sono in possesso di un titolo universitario. 2 Se l’indirizzo o l’organizzazione del programma lo esige, l’ammissione può essere subordinata a condizioni quali l’acquisizione preliminare di conoscenze o qualifiche particolari da parte dei candidati, le capacità logistiche disponibili o la composizione dell’assistenza in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati.
Art. 13 cpv. 2 2 La frequenza alle sessioni di formazione è comprovata da un attestato di partecipa- zione.
Art. 17 Partenariati 1 I partenariati con altri istituti universitari per programmi di MAS, EM, DAS, CAS o COS richiedono accordi specifici approvati dalle direzioni degli istituti partner. 2 Il conferimento di titoli o certificati congiunti da parte del PFL e di un istituto partner è retto da tali accordi.
O sulla formazione continua al PFL RU 2017
Art. 19 n. 2 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.
14 dicembre 2016 In nome della direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il General Counsel, Susan Killias