AS 2017 4833
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/Calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/Calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 14 agosto 2017
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 1° ottobre 20101 sulla formazione professionale di base di calzolaia ortopedica/calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di riparatore di scarpe (CFP) viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base; ai titolari di un attestato federale di capacità di calzolaio (AFC) vengono riconosciuti i primi due anni della formazione professionale di base.
Art. 10 cpv. 1, 2 e 3 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2 Il piano di formazione:
a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz- zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione profes- sionale di base;
1 RS 412.101.221.44
2017-1530 4833
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d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità.
3 Abrogato
Art. 12, rubrica e frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
Art. 13 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda
persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol- gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 14, rubrica e cpv. 3 Documentazione dell’apprendimento
3 Abrogato
Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.
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2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Art. 15, rubrica Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale
Art. 16, rubrica Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali
Titolo prima dell’art. 24 Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché 4 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione per professioni nel settore delle scarpe è composta da: a. 4–5 rappresentanti dell’Associazione Piede & Scarpa;
4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecno- logici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli appren- dimenti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
14 agosto 2017 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente