AS 2017 4859
Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) (Campo d'applicazione extraterritoriale della sorveglianza dei revisori)
Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR) (Campo d’applicazione extraterritoriale della sorveglianza dei revisori)
Modifica del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20151, decreta:
I La legge del 16 dicembre 20052 sui revisori è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 lett. b–d e 3–5 1 Necessitano di un’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per: b. società secondo il diritto estero i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera; c. Priva di oggetto o abrogata d. Priva di oggetto o abrogata 3 L’obbligo d’abilitazione viene inoltre a cadere per le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per una società di cui al capoverso 1 lettera b se: a. i prestiti in obbligazioni di tale società sono garantiti da una società che dispone di un’impresa di revisione che adempie le condizioni del capo- verso 1 o 2; o b. gli investitori sono esplicitamente resi attenti al fatto che l’impresa di revi- sione non sottostà alla sorveglianza statale.
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4 Le imprese di revisione per le quali l’obbligo d’abilitazione viene a cadere secondo il capoverso 2 devono annunciarsi presso l’autorità di sorveglianza. Il Consiglio federale disciplina tale obbligo. 5 L’autorità di sorveglianza stabilisce in che modo va indicato che un’impresa di revisione non sottostà alla sorveglianza statale.
Art. 43b Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016 Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per le società di cui al- l’articolo 8 capoverso 1 lettera b i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 devono entro sei mesi da detta entrata in vigore: a. disporre dell’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sot- to sorveglianza statale, se per esse l’obbligo d’abilitazione non viene a cade- re; b. annunciarsi presso l’autorità di sorveglianza o garantire che gli investitori sono esplicitamente resi attenti al fatto che esse non sottostanno alla sorve- glianza statale, se per esse l’obbligo d’abilitazione viene a cadere.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
19 gennaio 2017.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2017.
23 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 FF 2016 6865
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