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AS 2017 4869

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Creatrice di tessuti/Creatore di tessuti con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Creatrice di tessuti/Creatore di tessuti con attestato federale di capacità (AFC)

Modifica dell’11 settembre 2017

25805 Creatrice di tessuti AFC/Creatore di tessuti AFC

Gewebegestalterin EFZ/Gewebegestalter EFZ Créatrice de tissu CFC/Créateur de tissu CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:

I L’ordinanza della SEFRI del 26 maggio 20101 sulla formazione professionale di base di creatrice di tessuti/creatore di tessuti con attestato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:

Art. 1 lett. e I creatori di tessuti di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti: e. nel loro lavoro impiegano l’energia e le risorse in modo oculato. Attuano, in modo responsabile, le direttive concernenti la protezione dell’ambiente, del- la salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 10 cpv. 2–4

2 Il piano di formazione:

a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;

1 RS 412.101.221.28

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c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza- zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professio- nale di base; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribu- zione.

4 Abrogato

Art. 12, rubrica nonché frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

Art. 13 cpv. 1–4 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda

persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base.

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 14 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una

volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

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Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 15, rubrica Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola

Art. 16, rubrica Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

Art. 17 lett. c n. 2 e 3 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione profes- sionale di base: c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del

creatore di tessuti ACF, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 20 cpv. 4 4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale.

Art. 23 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

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Titolo prima dell’art. 24 Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 24 cpv. 1 e 4 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione dei creatori di tessuti AFC è composta da: a. 3–5 rappresentanti della comunità d’interessi IGW Weben; b. 2–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a. verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecno- logici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica della presente ordinanza sulla forma- zione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano neces- sario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli appren- dimenti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 26a Disposizioni transitorie relative alla modifica dell’11 settembre 2017

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di creatore di tessuti AFC prima

dell’entrata in vigore della modifica dell’11 settembre 2017, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per creato- re di tessuti AFC entro il 31 dicembre 2022, vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

11 settembre 2017 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente

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