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AS 2017 4877

Ordinanza concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione (OACMIL)

del 6 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Statuto dell’Accademia militare L’Accademia militare (ACMIL) presso il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) è parte integrante dell’unità amministrativa «Istruzione superiore dei quadri dell’eser- cito» in seno all’Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 2 Compiti e collaborazione

1 Quale centro di competenza svizzero l’ACMIL ha i compiti seguenti:

a. assicura la formazione di base e il perfezionamento di aspiranti ufficiali di professione e di ufficiali di professione; b. svolge ricerca e insegnamento nel campo delle scienze militari; c. effettua valutazioni per la selezione dei quadri di professione e dei quadri di milizia. 2 L’ACMIL collabora con il PFZ per il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) e il programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari». 3 Il DDPS e il PFZ disciplinano in convenzioni sulle prestazioni le modalità della collaborazione e l’indennizzo delle prestazioni reciproche.

RS 414.131.1 1 RS 510.10

2015-1117 4877

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Art. 3 Corpo insegnante

1 Il corpo insegnante dell’ACMIL comprende:

a. il comandante dell’ACMIL e il sostituto del comandante / capo dei corsi di formazione dell’ACMIL; b. gli insegnanti permanenti dell’ACMIL; c. gli assistenti; d. i comandanti di corso e i capigruppo nonché gli insegnanti specialisti.

2 Prima della nomina dei propri insegnanti, l’ACMIL consulta il PFZ.

3 In occasione del conferimento di mandati d’insegnamento nel settore delle scienze militari, il PFZ tiene di norma in considerazione gli insegnanti dell’ACMIL.

4 L’ACMIL può far capo regolarmente ad altri relatori per l’insegnamento.

Capitolo 2: Formazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4 Svolgimento La formazione degli ufficiali di professione si svolge presso l’ACMIL e il PFZ nonché presso istituzioni esterne svizzere ed estere.

Art. 5 Obiettivo La formazione è segnatamente finalizzata ad abilitare gli ufficiali di professione a: a. assumere funzioni di comando in Svizzera e all’estero; b. insegnare in qualità di istruttori ed educatori; c. operare in qualità di specialisti in scienze militari; d. prendere posizione, in quanto quadri con una solida cultura generale, anche in merito a problemi di carattere non militare.

Art. 6 Ammissione, regolamenti degli studi e verifiche delle prestazioni 1 L’ammissione ai corsi di formazione di base dell’ACMIL è retta dalle disposizioni applicabili al personale militare emanate dal DDPS in virtù dell’articolo 115 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale. 2 L’ammissione ai cicli di studi e ai programmi di perfezionamento del PFZ è retta dalle disposizioni del PFZ.

2 RS 172.220.111.3

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3 Al ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) e al programma di perfezionamento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» si applicano i regolamenti degli studi del PFZ.

4 IlDDPS, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza

l’ammissione di militari stranieri ai corsi di formazione che si svolgono presso l’ACMIL. 5 L’ACMIL può escludere la partecipazione di militari stranieri a determinate attivi- tà formative. 6 Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, emana le istru- zioni necessarie, segnatamente quelle concernenti la formazione e le verifiche delle prestazioni nell’ambito della formazione nel settore di competenza dell’ACMIL, conformemente alla presente ordinanza.

Art. 7 Partecipazione all’insegnamento e computo dei periodi di studio 1 La partecipazione a tutte le attività formative che fanno parte dell’insegnamento è obbligatoria.

2 Le assenze necessitano dell’autorizzazione del comandante dell’ACMIL. Sono

eccettuate le assenze dovute ai servizi di perfezionamento ordinari.

Sezione 2: Corsi di formazione

Art. 8 Ciclo di studi di bachelor in scienze politiche e corso di formazione di bachelor 1 Gli aspiranti ufficiali di professione che non sono in possesso di un diploma uni- versitario, ma adempiono le condizioni di ammissione agli studi al PFZ, assolvono il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) della durata regolamentare di tre anni e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle pre- stazioni del PFZ. 2 Per il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche l’ACMIL offre, d’intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti: a. condotta e comunicazione; b. studi strategici; c. storia militare; d. sociologia militare; e. psicologia e pedagogia militari; f. economia militare; g. lingue. 3 L’ACMIL, d’intesa con il PFZ, organizza nel sesto semestre i moduli pratici del ciclo di studi di bachelor e le corrispondenti verifiche delle prestazioni.

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4 L’ACMIL completa il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche con una for- mazione specialistica militare a sé stante orientata alla pratica denominata «corso di formazione di bachelor». Il corso si svolge parallelamente e successivamente agli studi su un arco di tempo complessivo di tre anni e mezzo.

Art. 9 Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari e corso di diploma 1 Gli aspiranti ufficiali di professione che sono già titolari di un diploma universita- rio o di una scuola universitaria professionale assolvono il programma di perfezio- namento «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» della durata rego- lamentare di due semestri e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni del PFZ.

2 Per il programma di perfezionamento l’ACMIL offre, d’intesa con il PFZ, un

insegnamento negli ambiti seguenti: a. condotta e comunicazione; b. studi strategici; c. storia militare; d. sociologia militare; e. psicologia e pedagogia militari; f. economia militare.

3 L’ACMIL completa il programma di perfezionamento con una formazione specia-

listica militare a sé stante orientata alla pratica denominata «corso di diploma». Il corso si svolge parallelamente e successivamente agli studi su un arco di tempo complessivo di un anno e mezzo.

Art. 10 Scuola militare 1 Gli aspiranti ufficiali di professione titolari di un attestato federale di capacità ai sensi della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale assolvono la Scuola militare della durata regolamentare massima di due anni.

2 La formazione nella Scuola militare comprende le seguenti discipline:

a. condotta e comunicazione; b. studi strategici; c. politica di sicurezza; d. storia militare; e. sociologia militare; f. psicologia e pedagogia militari;

3 RS 412.10

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g. economia militare; h. istruzione specialistica militare; i. lingue; j. cultura generale.

3 La Scuola militare comprende la redazione di un lavoro di diploma.

Art. 11 Perfezionamento 1 L’ACMIL organizza corsi di formazione per l’avanzamento per ufficiali di profes- sione. 2 Oltre ai corsi di perfezionamento obbligatori per ufficiali di professione, l’ACMIL può organizzare anche corsi di perfezionamento supplementari per ufficiali di pro- fessione. 3 L’ACMIL verifica le conoscenze e le capacità degli allievi dei corsi di formazione per l’avanzamento e dei corsi di perfezionamento obbligatori.

4 L’ACMIL può partecipare a ulteriori programmi di perfezionamento del PFZ.

Art. 12 Altri corsi di formazione e corsi L’ACMIL può organizzare altri corsi di formazione e corsi.

Capitolo 3: Diplomi e certificati

Art. 13 1 Chi conclude con successo il ciclo di studi di bachelor in scienze politiche (ufficiali di professione) riceve dal PFZ il diploma di «Bachelor of Arts PFZ in scienze politi- che». Chi conclude con successo il corso di formazione di bachelor riceve inoltre il «Diploma federale di ufficiale di professione dell’Esercito svizzero» firmato dal capo del DDPS e dal capo dell’esercito.

2 Chi conclude con successo il programma di perfezionamento «Diploma of Advan-

ced Studies PFZ in scienze militari» riceve il «Diploma of Advanced Studies PFZ in scienze militari» dal PFZ. Chi conclude con successo il corso di diploma riceve inoltre il «Diploma federale di ufficiale di professione dell’Esercito svizzero» firma- to dal capo del DDPS e dal capo dell’esercito. 3 Chi conclude con successo la Scuola militare riceve il «Diploma federale di uffi- ciale di professione dell’Esercito svizzero» firmato dal capo del DDPS e dal capo dell’esercito.

4 Il comandante dell’ACMIL può rilasciare certificati per gli altri corsi.

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto disciplinare, diritto penale e diritto disciplinare militari Gli aspiranti ufficiali di professione sono assoggettati al diritto disciplinare del PFZ per la formazione in quest’istituzione. Sono fatti salvi il diritto penale e il diritto disciplinare militari nonché il diritto disciplinare conformemente al diritto in materia di personale federale.

Art. 15 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

1 L’ordinanza del 24 settembre 20044 concernente l’Accademia militare presso il

Politecnico federale di Zurigo è abrogata.

2 L’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20005 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. abis 1 L’articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:

abis. agli assistenti dell’Accademia militare (ACMIL) presso il PFZ; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni;

Art. 16 Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2017.

6 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RU 2004 4319, 2006 5337 5 RS 172.220.11

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