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AS 2017 4883

legislation:jurisdiction:ch:AS 2017 4883

Legge federale sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF)

Modifica del 17 marzo 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20161, decreta:

I La legge del 28 giugno 19672 sul Controllo delle finanze è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale3;

Art. 1 cpv. 2, terzo periodo, e 2bis 2 … Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l’indipendenza e l’imparzia- lità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revi- sione. 2bis Comunica per scritto all’organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto ne indica i motivi.

Art. 2 cpv. 2, primo e terzo periodo

2 (Concerne soltanto il testo tedesco) … In caso di grave violazione dei doveri

d’ufficio, previa consultazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato. …

Art. 4 Permesso di testimoniare e produrre documenti Il direttore del Controllo federale delle finanze è competente a concedere il permes- so di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario.

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Egli ne informa con un anticipo di cinque giorni feriali il capo del Dipartimento competente per l’affare di cui si tratta.

Art. 11 Servizi di revisione interna dell’Amministrazione federale centrale 1 I servizi di revisione interna dell’Amministrazione federale centrale sono compe- tenti per la vigilanza finanziaria nel loro ambito. Dal profilo amministrativo sono direttamente subordinati alla direzione del Dipartimento o dell’Ufficio a cui sono aggregati, ma nell’adempimento dei loro compiti specialistici sono autonomi e in- dipendenti. I loro regolamenti sottostanno all’approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di servizi di revisione interna. 2 Il Controllo federale delle finanze valuta periodicamente l’efficacia dei servizi di revisione interna e ne cura il coordinamento. Può pubblicare documentazioni tecni- che a supporto delle verifiche, in particolare in relazione al metodo di lavoro e al modo di procedere. Può emanare istruzioni sulla collaborazione dei servizi di revi- sione interna alla verifica del conto di Stato. I servizi di revisione interna gli trasmet- tono per conoscenza i programmi annuali di revisione e tutti i rapporti di verifica. 3 I servizi di revisione interna presentano ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell’Ufficio e al Controllo federale delle finanze un rapporto in cui informano in merito ai seguenti punti: a. la portata e gli aspetti più importanti della loro attività di revisione; b. gli accertamenti e le valutazioni rilevanti; c. lo stato di attuazione delle raccomandazioni di particolare rilevanza e, se del caso, i motivi della loro mancata attuazione. 4 Se i servizi di revisione interna constatano irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria o particolari anomalie, ne informano senza indugio la dire- zione del Dipartimento o dell’Ufficio e il Controllo federale delle finanze. 5 Il Controllo federale delle finanze promuove la formazione e la formazione conti- nua dei collaboratori dei servizi di revisione interna dell’Amministrazione federale centrale.

Art. 12 cpv. 1, secondo periodo

1 … Nel contempo sottopone il rapporto di verifica completo al capo del Diparti-

mento interessato.

Art. 13 cpv. 2–4 2 Se constata irregolarità nell’organizzazione, nella gestione amministrativa o nel- l’adempimento dei compiti, il Controllo federale delle finanze lo comunica agli uffici e organi interessati che assumono compiti interdipartimentali. A seconda dei problemi rilevati, informa in particolare l’Amministrazione federale delle finanze, l’Ufficio federale del personale, l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomu- nicazione, l’Organo direzione informatica della Confederazione, l’Ufficio federale

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delle costruzioni e della logistica, la Cancelleria federale o l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. 3 Se constata lacune o difetti nella legislazione, ne informa l’Ufficio federale di giu- stizia. 4 Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.

Art. 14 cpv. 1, terzo periodo, 2, 2bis, 3, primo periodo, 3bis e 4

1 … Contestualmente comunica alle Commissioni della gestione o alla Delegazione

della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione e ne informa il capo del Dipartimento competente. … 2 Dopo che la Delegazione delle finanze ha trattato il rapporto di verifica del Con- trollo federale delle finanze, quest’ultimo può pubblicarlo assieme al parere del- l’organo oggetto della verifica. 2bis Gli organi oggetto della verifica comunicano al Controllo federale delle finanze, ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione, lo stato di attuazione delle raccomandazioni alle quali esso ha attribuito la massima rilevanza. 3 Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finan- ze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle raccomanda- zioni non ancora attuate e sui motivi della loro mancata attuazione. … 3bis Se il Controllo federale delle finanze constata che raccomandazioni della massi- ma rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. In seguito spet- ta al capo del Dipartimento interessato comunicare al Controllo federale delle finan- ze lo stato di attuazione delle raccomandazioni. 4 Sulla base delle raccomandazioni non ancora attuate indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nel- l’ambito delle verifiche della redditività siano attuate.

Art. 15 cpv. 2 e 3

2 Concerne soltanto il testo tedesco

3 Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre i servizi interessa- ti, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Se le irregolarità constatate concernono la gestione finanziaria di servizi del Dipartimento federale delle finanze, ne devono essere informati il presidente della Confederazione o il vicepresidente del Consiglio federale. Contemporaneamente, il Controllo federale delle finanze informa la Delegazione delle finanze. Se lo ritiene

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opportuno, può informare il Consiglio federale anziché il capo del Dipartimento competente.

Titolo prima dell’art. 18 e art. 18 Abrogati

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 luglio 2017.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20185.

16 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2017 2145 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 10 agosto 2017.

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