AS 2017 4981
Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione
Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)
Modifica del 23 agosto 2017
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 3 e 55 capoverso 3 della legge del 24 giugno 1902 2 sugli impianti elettrici (LIE),
Sostituzione di espressioni
1 In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».
2 In tutta l’ordinanza «impianto per la produzione in proprio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impianto di produzione di energia».
Art. 1 cpv. 2 lett. a
2 Si applica agli impianti elettrici:
a. alimentati a corrente forte ma che funzionano con una tensione massima pari a 1000 V a corrente alternata oppure a 1500 V a corrente continua;
Art. 2 cpv. 1 lett. a e b
1 Sono considerati impianti elettrici:
a. gli impianti domestici secondo l’articolo 14 LIE; b. gli impianti alimentati da un impianto domestico in stretto rapporto di spazio con lo stesso e situati su un terreno di cui il detentore dell’impianto domesti-
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co di alimentazione ha il diritto di disporre, come pure le condutture di colle- gamento tra gli impianti domestici che attraversano terreni pubblici o privati;
Art. 3 cpv. 1 1 Gli impianti elettrici devono essere realizzati, modificati, mantenuti e controllati secondo le regole riconosciute della tecnica. Non devono mettere in pericolo perso- ne, cose o animali in caso di utilizzo o esercizio conforme alle disposizioni e, per quanto possibile, anche in caso di prevedibile utilizzo o esercizio non conforme nonché in caso di perturbazioni prevedibili.
Art. 7 Autorizzazione per le persone fisiche Le persone fisiche che eseguono lavori d’installazione sotto la propria responsabilità ottengono l’autorizzazione generale d’installazione se: a. sono del mestiere; b. il loro livello di formazione corrisponde allo stato della tecnica più recente ed è assicurata la loro formazione continua; e c. offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 8 Persone del mestiere nel settore dell’installazione 1 Persona del mestiere è chi ha superato l’esame professionale superiore (esame di maestria) quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche. 2 È inoltre persona del mestiere anche chi può dimostrare di avere svolto un’attività pratica nel settore dell’installazione sotto la sorveglianza di una persona del mestiere per un periodo di tre anni, ha superato un esame pratico e: a. è titolare di un un attestato federale di capacità quale installatore elettricista AFC e un diploma di una scuola universitaria professionale (SUP) in tecno- logia energetica / elettrotecnica (Bachelor o Master of science SUP) o di un diploma di una scuola specializzata superiore (SSS) oppure di un diploma equivalente; b. è titolare di un attestato federale di capacità in una professione affine a quel- la di installatore elettricista AFC o ha conseguito la maturità ed è titolare di un diploma di un Politecnico federale o di una SUP in tecnologia energetica/ elettrotecnica (Bachelor o Master of science SUP) o di un diploma di una SSS oppure di un diploma equivalente; o c. è titolare di un diploma federale (esame professionale superiore, EPS) in una professione affine a quella di esperto in installazioni e sicurezza elettriche. 3 Il DATEC stabilisce i particolari dell’esame pratico in collaborazione con le usuali organizzazioni del mondo del lavoro del settore. Devono essere in ogni caso valutate le competenze rilevanti ai fini della sicurezza conformemente all’esame professiona- le quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza e all’esame professio- nale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche.
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4 L’Ispettorato decide circa l’equivalenza delle qualifiche professionali estere e riguardo alle professioni affini a quelle di installatore elettricista AFC, applicando per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.
Art. 9 Autorizzazione per le imprese
1 Le imprese ottengono l’autorizzazione generale d’installazione se:
a. occupano una persona del mestiere, integrata nell’impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d’installazione (responsabile tecnico); b. il livello di formazione della persona del mestiere e delle persone menziona- te nell’autorizzazione di installazione corrisponde allo stato della tecnica più recente e la loro formazione continua è assicurata; c. offrono la garanzia di rispettare le prescrizioni della presente ordinanza. 2 Le succursali delle imprese di cui al capoverso 1 non necessitano di una propria autorizzazione generale d’installazione. Come l’impresa stessa, devono tuttavia soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1. 3 Se un’impresa occupa il responsabile tecnico a tempo parziale, l’autorizzazione generale d’installazione è accordata solo se: a. il suo tasso di occupazione è di almeno il 40 per cento; b. l’onere di lavoro corrisponde al tasso di occupazione; e c. il responsabile in questione non si occupa complessivamente di più di due imprese.
Art. 10 Organizzazione dell’impresa
1 Le imprese devono occupare almeno un responsabile tecnico a tempo pieno ogni
20 persone occupate nell’installazione.
2 Nelle imprese che occupano più di 20 persone nell’installazione, ad ogni responsa- bile tecnico occupato a tempo pieno possono essere sottoposte al massimo tre perso- ne autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1, ciascuna delle quali a sua volta può sorvegliare al massimo altre 10 persone. 3 Le succursali devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 come l’impresa stessa. Possono organizzarsi conformemente al capoverso 2.
Art. 10a Esecuzione di lavori d’installazione da parte di personale dell’impresa stessa
1 Le imprese possono affidare l’esecuzione di lavori d’installazione solamente a
dipendenti che:
3 RS 412.101
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a. sono titolari di un attestato federale di capacità quale installatore elettricista AFC o di un diploma equivalente; o b. sono titolari di un attestato federale di capacità quale elettricista di montag- gio AFC o di un diploma equivalente.
2 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 lettera a possono
effettuare la prima messa in servizio di impianti elettrici. 3 Le persone secondo il capoverso 1 lettera b possono effettuare la prima messa in servizio solamente degli impianti elettrici che rientrano nella loro formazione. Pos- sono effettuare la prima messa in servizio di altri impianti elettrici solamente sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona secondo il capoverso 1 lettera a. 4 Gli apprendisti e gli ausiliari possono eseguire lavori d’installazione solo sotto la direzione e la sorveglianza di persone del mestiere o di persone secondo il capoverso 1. 5 Le persone del mestiere e le persone secondo il capoverso 1 possono sorvegliare al massimo cinque apprendisti o ausiliari. 6 Le persone del mestiere e le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2 vigilano affinché i lavori d’installazione siano controllati conformemente all’articolo 24.
7 L’Ispettorato decide circa l’equivalenza dei diplomi.
Art. 10b Affidamento dei lavori ad altre imprese e a persone singole 1 Le imprese titolari di un’autorizzazione d’installazione secondo l’articolo 9 posso- no affidare l’esecuzione di lavori d’installazione: a. ad altre imprese che soddisfano i criteri di cui all’articolo 9; b. a persone singole, se per l’esecuzione dei lavori di installazione sono inte- grate nell’impresa come persone dell’impresa stessa secondo le prescrizioni degli articoli 10 e 10a. 2 L’impresa che ha affidato i lavori resta in ogni caso responsabile dei lavori d’installazione eseguiti da imprese o persone secondo il capoverso 1 e dell’esecu- zione del controllo finale secondo l’articolo 24 capoverso 2. 3 Le persone del mestiere e le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’impresa che ha affidato i lavori fanno in modo che i lavori di installazione eseguiti da imprese o persone di cui al capoverso 1 siano controllati regolarmente.
Art. 11 cpv. 1
1 Se un’impresa non occupa temporaneamente una persona del mestiere, l’Ispetto-
rato può rilasciarle un’autorizzazione sostitutiva se l’impresa occupa almeno una persona autorizzata al controllo o una persona che soddisfa le condizioni per il
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rilascio di un’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13). Tale persona deve essere menzionata nell’autorizzazione sostitutiva.
Art. 12 Tipi
1 L’Ispettorato può rilasciare autorizzazioni d’installazione limitate:
a. per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13); b. per i lavori d’installazione su impianti speciali (art. 14); c. per il raccordo di materiali elettrici (art. 15).
2 Un’impresa può essere contemporaneamente titolare di diverse autorizzazioni
limitate secondo il capoverso 1 lettere b e c, se le persone menzionate in tali autoriz- zazioni non sono le stesse.
Art. 13 Autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa 1 L’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa è rilasciata a un’impresa che impiega, per l’esecuzione di tali lavori, propri dipendenti (elettricisti di fabbrica) i quali: a. sono titolari di un attestato federale di capacità quali installatore elettricista AFC e possono inoltre dimostrare di aver svolto un’attività pratica nel setto- re dell’installazione elettrica per un periodo di almeno tre anni sotto la sor- veglianza di una persona del mestiere; b. sono titolari di un attestato federale di capacità in una professione affine a quella di installatore elettricista AFC o di un diploma equivalente e possono inoltre dimostrare di aver svolto un’attività pratica nel settore dell’instal- lazione elettrica per un periodo di almeno cinque anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere; o c. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato. 2 L’Ispettorato decide in merito alle professioni affini a quella di installatore elettri- cista AFC e all’equivalenza del diploma secondo il capoverso 1 lettera b. 3 L’autorizzazione conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori a impianti propri all’impresa: a. lavori di manutenzione ed eliminazione delle perturbazioni; b. modifica dell’impianto a valle del ruttore di sovraintensità di un’utenza o del ruttore differenziale di protezione per circuiti terminali; c. lavori d’installazione a valle del punto di separazione dalla rete nel caso di impianti temporanei come quelli di cantieri, mercati, circhi e aziende di spet- tacolo.
4 Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché:
a. la formazione dei dipendenti dell’impresa menzionati nell’autorizzazione corrisponda allo stato della tecnica più recente;
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b. le persone di cui alla lettera a portino a termine la necessaria formazione continua; e c. sia garantita senza interruzioni l’assistenza tecnica professionale delle per- sone di cui alla lettera a da parte di un servizio d’ispezione accreditato.
Art. 14 Autorizzazione per lavori d’installazione su impianti speciali 1 Un’autorizzazione per lavori d’installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze specifiche, in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi statici di continuità e battelli, è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali: a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su im- pianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1) e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti; o b. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato anch’essa il relativo esame dell’Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti. 2 L’autorizzazione concede il diritto di eseguire i lavori d’installazione in essa men- zionati.
3 L’articolo 13 capoverso 4 lettere a e b si applica per analogia.
4I dipendenti dell’impresa non menzionati nell’autorizzazione possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione ad ascensori, montacarichi, nastri trasportatori e battelli se hanno seguito un corso riconosciuto dall’Ispettorato per simili lavori su relativi impianti, comprendente almeno 40 lezioni di sicurezza elettrica, nell’impresa o presso un centro di formazione riconosciuto. I lavori devono concludersi con un controllo dei lavori eseguiti. Il risultato di questo controllo deve essere documentato.
Art. 15 Autorizzazione di raccordo 1 L’autorizzazione di raccordo è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione dei lavori a propri dipendenti, i quali: a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su im- pianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1); o b. hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato. 2 Tale autorizzazione concede il diritto di raccordare e sostituire i materiali elettrici allacciati stabilmente o da allacciare stabilmente in essa menzionati.
3 L’articolo 13 capoverso 4 lettere a e b si applica per analogia.
4I dipendenti dell’impresa non menzionati nell’autorizzazione possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione a componenti rilevanti per il funzionamento e collegati direttamente a una centralina di comando a valle di un interruttore generale,
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di impianti sanitari, di riscaldamento, di refrigerazione, di ventilazione e di climatiz- zazione, se hanno seguito, all’interno dell’impresa o presso un centro di formazione riconosciuto, un corso riconosciuto dall’Ispettorato per lavori di questo tipo sugli impianti in questione, comprendente almeno 40 lezioni sulla sicurezza elettrica. I lavori devono concludersi con un controllo dei lavori eseguiti. Il risultato di questo controllo deve essere documentato.
Art. 16 cpv. 1 e 2 1 Non necessitano di un’autorizzazione d’installazione le persone del mestiere se- condo l’articolo 8, le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 27 e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d’installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi.
2 Non necessitano inoltre di un’autorizzazione d’installazione le persone che:
a. installano singole prese di corrente e singoli interruttori in impianti esistenti situati in locali da loro abitati e nei locali annessi, in circuiti terminali mono- fase a valle di ruttori di sovraintensità e protetti da ruttore differenziale con un’intensità nominale di funzionamento non superiore a 30 mA; b. montano e smontano fonti luminose, con i relativi interruttori, in locali da loro abitati e nei locali annessi.
Art. 17 cpv. 1 lett. b e 2
1 L’autorizzazione generale d’installazione per le imprese indica:
b. il responsabile tecnico e il suo tasso di occupazione nonché le persone auto- rizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2; e
2 Le autorizzazioni d’installazione limitate indicano:
a. il titolare dell’autorizzazione; b. la persona che possiede le conoscenze professionali richieste per il rilascio dell’autorizzazione; e c. il tipo e l’estensione dei lavori d’installazione autorizzati ed eventualmente i materiali e gli impianti per i quali l’autorizzazione è valida.
Art. 19 cpv. 3
3 L’Ispettorato rende pubblica la revoca di un’autorizzazione d’installazione.
Art. 21 cpv. 2 2 Il DATEC disciplina le condizioni d’esame in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro.
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Art. 22 cpv. 2 2 Possono lavorare agli impianti elettrici sotto tensione solo gli installatori elettricisti AFC o persone con formazione equivalente. Devono essere specialmente istruiti ed equipaggiati per tali lavori secondo le più recenti conoscenze in materia.
Art. 23 Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d’installazione 1I titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sostitutiva devono notificare al gestore della rete a bassa tensione che alimenta l’impianto elettrico tutti i lavori effettuati sull’impianto, prima della loro esecuzione.
2 La notifica non è necessaria se:
a. i lavori d’installazione durano meno di quattro ore (piccole installazioni); e b. i lavori comportano una variazione della potenza complessivamente inferio- re a 3,6 kVA.
Art. 24 Prima verifica durante la realizzazione e controllo finale interno all’impresa 1 Prima della messa in servizio di un impianto elettrico o di sue parti deve essere effettuata una prima verifica durante la realizzazione. Questa prima verifica deve essere messa a verbale. 2 Prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato un controllo finale. Questo controllo finale è effettuato: a. da una persona del mestiere secondo l’articolo 8 o da una persona autorizza- ta al controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1; oppure b. nel caso di un impianto elettrico alla cui realizzazione hanno collaborato di- verse imprese, ognuna con un responsabile tecnico: dalla persona designata come responsabile di tutto l’impianto dal proprietario dello stesso. 3 Per consegna si intende il momento a partire dal quale l’impianto o sue parti sono utilizzati in maniera conforme alla destinazione. 4 Le persone che effettuano il controllo finale devono indicare i risultati di questo controllo in un rapporto di sicurezza (art. 37). 5 Il rapporto di sicurezza deve essere consegnato al proprietario dell’impianto dal titolare dell’autorizzazione generale d’installazione o dell’autorizzazione sostitutiva. Per i lavori secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera a è sufficiente il verbale della prima verifica. 6 Dopo il controllo finale, il proprietario notifica al gestore della rete la conclusione dei lavori d’installazione e gli consegna il rapporto di sicurezza.
Art. 25 Obbligo di notifica in caso di autorizzazioni d’installazione limitate 1 I lavori d’installazione eseguiti nell’ambito di un’autorizzazione d’installazione limitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete di distribuzione a bassa tensione che alimenta l’impianto elettrico.
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2 Le persone menzionate nell’autorizzazione limitata effettuano una prima verifica o un controllo dei lavori eseguiti e redigono un verbale in merito. Lo firmano e lo conservano per gli organi di controllo.
3 Redigono un elenco dei lavori eseguiti.
4 Il titolare di un’autorizzazione d’installazione limitata consegna al proprietario dell’impianto, per i lavori secondo il capoverso 1, il verbale della prima verifica o il verbale del controllo dei lavori eseguiti.
Art. 27 Autorizzazione di controllo 1 L’autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la pro- pria responsabilità controlli di impianti se: a. è del mestiere (art. 8) o ha superato l’esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza; b. il suo livello di formazione corrisponde allo stato della tecnica più recente ed è assicurata la sua formazione continua; c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggior- nate; d. dispone di apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e calibrati.
2 L’autorizzazione di controllo è accordata a un’impresa se:
a. per i controlli impiega una persona che dispone di una formazione secondo il capoverso 1 (persona autorizzata ad eseguire il controllo); b. il livello di formazione della persona autorizzata ad eseguire il controllo cor- risponde allo stato della tecnica più recente ed è assicurata la sua formazione continua; c. le direttive di lavoro interne relative alle attività di controllo sono aggiornate e accessibili alle persone autorizzate ad eseguire il controllo; d. sono a disposizione gli apparecchi di misurazione e di controllo adeguati e calibrati. 3 L’autorizzazione è illimitata e non è trasferibile. È valida in tutta la Svizzera.
4 Nell’autorizzazione sono menzionate le persone autorizzate a eseguire il controllo degli impianti.
Art. 28 cpv. 3 e 4
3 L’autorizzazione di controllo accordata a un’impresa si estingue quando que-
st’ultima non impiega più personale che dispone delle conoscenze tecniche richieste.
4 L’Ispettorato rende pubblica la revoca di un’autorizzazione di controllo.
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Art. 32 Controlli tecnici 1 Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d’ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e redigono i relativi rapporti di sicurezza. 2 Le attività secondo il capoverso 1 devono essere effettuate solo da servizi d’ispe- zione accreditati per: a. gli impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali, n. 1 dell’allegato); b. impianti elettrici i cui proprietari sono titolari di un’autorizzazione limitata (art. 12 cpv. 1). 3 I proprietari di impianti secondo il capoverso 2 notificano all’Ispettorato i mandati che hanno conferito. 4 Le competenze di controllo degli impianti elettrici e i periodi di controllo sono stabiliti nell’allegato.
Art. 33 Compiti dei gestori di rete 1 I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all’Ispettorato conformemente all’articolo
34 capoverso 3.
2 Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune. 3 Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente.
4 Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica:
a. il luogo e il proprietario dell’impianto; b. la periodicità dei controlli; c. ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato); d. le eventuali prescrizioni secondo l’articolo 38; e. il nome dell’installatore; f. eventuali prescrizioni concernenti l’eliminazione delle lacune. 5 Informano l’Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d’installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d’installazione o controlli di impianti.
Art. 34 cpv. 1, 2 e 3bis 1 L’Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo e sui titolari di un’autorizzazione generale d’installazione nonché di un’autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell’esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo.
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2 Controlla gli impianti elettrici che non sono controllati né da un organo di controllo indipendente né da un servizio d’ispezione accreditato. 3bis Può attribuire al proprietario di un impianto, dietro sua richiesta, l’incarico di tenere e sorvegliare un elenco dei rapporti di sicurezza depositati.
Art. 35 cpv. 1 e 3 1 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto elettrico con un periodo di controllo di 20 anni conformemente all’allegato deve presentare al gestore della rete che alimenta l’impianto un rapporto di sicurezza secondo l’articolo 37 che dimostri che l’impianto: a. è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza e alle regole della tec- nica; b. è stato controllato secondo l’articolo 24. 3 Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione o un impianto con un periodo di controllo inferiore a 20 anni confor- memente all’allegato fa eseguire un collaudo entro sei mesi da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d’ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all’articolo 32 capoverso 2, all’Ispettorato.
Art. 36 cpv. 2 e 3bis 2 L’Ispettorato invita per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell’allegato e i proprietari di impianti di produzione di energia secondo l’articolo 35 capoverso 2 a presentare il rapporto di sicurezza. 3bis L’Ispettorato invita per scritto i titolari di un’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa secondo l’articolo 13 a fornire l’attestazione del servizio di ispe- zione accreditato al quale si sono rivolti almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo; i titolari di un’autorizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15 sono invitati a fornire questa attestazione prima della scadenza di ogni periodo di controllo.
Art. 37 cpv. 1 lett. b e 2
1 Il rapporto di sicurezza deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
b. descrizione dell’impianto incluse le norme applicate e le sue eventuali parti- colarità;
2 Il rapporto di sicurezza deve essere è firmato:
a. dalle persone che hanno eseguito il controllo; e b. da una delle persone autorizzate ad eseguire il controllo menzionate nell’autorizzazione d’installazione.
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Art. 40 cpv. 3bis e 4 3bis L’Ispettorato fissa un ulteriore termine per l’eliminazione dei difetti. Se tale termine trascorre senza che i difetti siano stati eliminati, l’Ispettorato può ordinare a terzi di eliminare i difetti a spese del proprietario dell’impianto o interrompere o far interrompere l’alimentazione della parte dell’impianto interessato, nella misura in cui essa non serva a garantire il fabbisogno immediato d’emergenza. 4 Può informare altri organi interessati, in particolare le autorità cantonali competenti in materia di protezione contro gli incendi o la competente assicurazione immobilia- re, sui difetti degli impianti elettrici e sul rifiuto del proprietario dell’impianto di eliminarli.
Titolo prima dell’art. 42 Capitolo 5: Tasse, disposizioni penali
Art. 42 Disposizioni penali È punito secondo l’articolo 55 capoverso 3 LIE chiunque: a. esegue lavori d’installazione senza la necessaria autorizzazione (art. 6); b. esegue controlli senza la necessaria autorizzazione (art. 26 cpv. 2); c. contravviene agli obblighi connessi con l’autorizzazione, in particolare:
1. contravviene alle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’im-
presa (art. 10 e 10a),
2. non rispetta le disposizioni concernenti l’affidamento dei lavori ad altre
imprese e a persone singole (art. 10b),
3. notifica o conclude con un rapporto di sicurezza il lavoro eseguito da
persone che non sono state integrate nell’impresa conformemente agli articoli 10 e 10a o da persone di altre imprese,
4. non redige o non redige entro il termine previsto il rapporto di sicurezza
o non lo consegna entro il termine previsto al proprietario dell’impianto (art. 24),
5. non esegue o esegue in modo gravemente scorretto i controlli (art. 24 e
25),
6. viola il principio dell’indipendenza dei controlli (art. 31), o
7. consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi (art. 3).
Art. 44a Disposizioni transitorie della modifica del 23 agosto 2017 1I riconoscimenti della qualità di persona del mestiere o dell’autorizzazione di controllo rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del 23 agosto 2017 o rilasciati in base ai regolamenti dell’Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE) sullo svolgimento degli esami professionali del 28 maggio 2003 o degli esami professionali superiori nella professione di installatore elettricista e telematica e del 14 dicembre 2009 rimangono validi.
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2 Le imprese che hanno ricevuto un’autorizzazione d’installazione prima dell’entrata in vigore della modifica del 23 agosto 2017 devono adeguare l’organizzazione dell’impresa alle esigenze di cui all’articolo 9 entro tre anni dall’entrata in vigore di tale modifica. 3 Le persone titolari di un attestato federale di capacità quale elettricista di montag- gio AFC o di un diploma equivalente, che hanno iniziato la loro formazione profes- sionale di base prima del 2015, possono mettere in servizio impianti secondo l’articolo 10a capoverso 3 solamente se dimostrano di aver svolto un’attività pratica sotto la sorveglianza di una persona del mestiere per un periodo di un anno e di disporre di una formazione supplementare definita dall’USIE che li autorizza a eseguire la prima verifica.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
23 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 5 cpv. 2, 17 cpv. 2 lett. d, 32 cpv. 2 lett. a e 4, 35 cpv. 1 e 3, 36 cpv. 2 e 4)
Controlli periodici
1 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un
servizio d’ispezione accreditato (impianti speciali, art. 32 cpv. 2 )
1.1 Sottostanno a un controllo annuale:
1.1.1 gli impianti elettrici degli impianti di trasporto in condotta sottoposti a vigilanza federale; 1.1.2 gli impianti elettrici dei depositi di munizioni e di carburanti sotterranei classificati come militari; 1.1.3 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 2; 1.1.4 gli impianti elettrici nei locali in cui vengono prodotti, lavorati o depositati esplosivi o materiale pirotecnico;
1.1.5 gli impianti elettrici nelle miniere;
1.1.6 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati da titolari di un’autoriz- zazione per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13).
1.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), esclusi gli impianti di rifornimento di carburante e le officine per la riparazione di veicoli.
1.3 Sottostanno al controllo ogni cinque anni:
1.3.1 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1a e 2a classe che risultano critici in relazione alla sicurezza della circolazione e dell’esercizio; 1.3.2 gli impianti elettrici delle installazioni e delle costruzioni militari classificate che non sottostanno al controllo secondo il numero 1.1; 1.3.3 gli impianti elettrici situati nelle zone 2 e 22 di protezione contro le esplo- sioni dei depositi di carburante, definite secondo i principi della SUVA; 1.3.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a conces- sione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono col- legati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stes- se, in particolare impianti di gallerie, officine e impianti di lavaggio; 1.3.5 gli impianti elettrici realizzati, modificati o riparati dal titolare di un’auto- rizzazione limitata secondo gli articoli 14 e 15; 1.3.6 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario del gruppo 1, fatta eccezione per i locali per massaggi, visite, trattamento, fisioterapia o gli stu- di dentistici situati al di fuori di cliniche;
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1.3.7 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su tralicci dell’alta tensione, inclusi i dispositivi di messa a terra, alimentati dalla rete di approvvigionamento elettrico generale.
1.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni:
1.4.1 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che sono dotati di impianti di produzione di energia o che sono protetti contro le influenze del NEMP (Nuclear Electromagnetical Pulse); 1.4.2 gli impianti elettrici dei battelli adibiti al trasporto commerciale di persone o merci; 1.4.3 gli impianti ad alta tensione alimentati da impianti elettrici, come filtri, laboratori di prova e generatori di ozono, escluse le illuminazioni al neon e gli impianti ai raggi X non sanitari; 1.4.4 gli impianti elettrici delle ferrovie e delle altre imprese di trasporto a conces- sione non specifici della ferrovia ma necessari per l’esercizio, che sono col- legati al sistema di linee di ritorno delle ferrovie o delle imprese di trasporto, anche se non sono alimentati dalle ferrovie o delle imprese di trasporto stes- se e che non sono controllati secondo il numero 1.3.4.
2 Impianti elettrici che sottostanno al controllo da parte di un
organo di controllo indipendente dal realizzatore dell’impianto
2.1 Sottostanno a un controllo annuale gli impianti elettrici nei cantieri e nei
mercati. 2.2 Sottostanno al controllo ogni tre anni gli impianti elettrici negli impianti di rifornimento di carburante e nelle officine per la riparazione di veicoli situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni, definite secondo i principi della SUVA, nonché gli impianti elettrici situati nelle zo- ne 2 e 22 di protezione contro le esplosioni.
2.3 Sottostanno al controllo ogni cinque anni:
2.3.1 gli impianti elettrici nei palchi dei teatri;
2.3.2 gli impianti elettrici nei locali in cui sono esposti all’azione di agenti corro- sivi; 2.3.3 gli impianti elettrici delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica negli spazi pubblici; 2.3.4 gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario dei gruppi 0 e 1, non controllati secondo il numero 1.3.6; 2.3.5 gli impianti elettrici nelle costruzioni sotterranee, quali gallerie e caverne; 2.3.6 gli impianti elettrici nei locali adibiti ad attività industriali o di artigianato industriale;
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2.3.7 gli impianti elettrici nei laboratori e locali di prova di aziende industriali ed artigianali, scuole ecc.; 2.3.8 gli impianti elettrici negli edifici e locali destinati ad accogliere molte perso- ne, quali grandi magazzini e negozi per il fai da te con una superficie di ven- dita superiore a 1200 m2, teatri, cinema, padiglioni espositivi, sale da ballo, alberghi e ostelli, pensioni, case vacanza, case per anziani e case di cura, isti- tuti per bambini, ospedali, caserme, scuole, università e simili; 2.3.9 gli impianti elettrici in piccoli esercizi di ristorazione come osterie, bar, take- away e simili con una superficie di vendita inferiore a 1200 m2 per al mas- simo 300 persone; 2.3.10 gli impianti elettrici nelle aree di campeggio e nelle zone di attracco per imbarcazioni; 2.3.11 gli impianti elettrici o loro parti con messa al neutro secondo lo schema III, nella misura in cui non siano stati adeguati allo stato attuale della tecnica.
2.4 Sottostanno al controllo ogni dieci anni:
2.4.1 gli impianti elettrici nei locali umidi adibiti ad attività artigianali;
2.4.2 gli impianti elettrici nei locali con pericolo d’incendio, adibiti ad attività artigianali;
2.4.3 gli impianti elettrici nelle officine artigianali;
2.4.4 gli impianti elettrici nei locali adibiti alla vendita che non sottostanno ai controlli di cui al numero 2.3.8 né a quelli di cui al numero 2.3.9;
2.4.5 gli impianti elettrici negli edifici adibiti a uffici;
2.4.6 gli impianti elettrici nelle chiese;
2.4.7 gli impianti elettrici negli arsenali;
2.4.8 gli impianti elettrici nelle aziende agricole;
2.4.9 gli impianti elettrici nelle costruzioni della protezione civile che non sotto- stanno al controllo secondo il numero 1.4.1;
2.4.10 gli impianti elettrici sulle imbarcazioni da diporto;
2.4.11 gli impianti di produzione di energia secondo l’articolo 2 capoverso 1 lette- ra c, senza collegamento alla rete di distribuzione a bassa tensione; 2.4.12 gli impianti elettrici delle strade nazionali di 1 a e 2a classe che non sono controllati secondo il numero 1.3.1; 2.4.13 gli impianti elettrici di impianti per la telefonia mobile situati su edifici, alimentati dalla rete di approvvigionamento elettrico generale.
2.5 Tutti gli altri impianti elettrici sottostanno al controllo ogni 20 anni.
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3 Impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni
Gli impianti elettrici con un periodo di controllo di 10 o 20 anni devono essere inoltre controllati ad ogni trasferimento di proprietà dopo cinque anni dall’ultimo controllo.
4 Impianti di produzione di energia secondo l’articolo 2
Gli impianti di produzione di energia con o senza un collegamento a una rete di distribuzione a bassa tensione sottostanno agli stessi controlli periodici delle installazioni degli impianti elettrici degli oggetti ai quali tali impianti sono collegati.
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