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AS 2017 5021

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 30 agosto 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 5 5 Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d’investimento secondo l’articolo 1e è considerato adeguato, se: a. sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e b. per il calcolo dell’importo massimo della somma d’acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.

Art. 1e Scelta della strategia d’investimento (art. 1 cpv. 3 LPP) 1 Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l’importo limite superiore fissato all’articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d’investimento nell’ambito di uno stesso piano di previdenza. 2 L’istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d’investimento per cassa pensioni affiliata. 3 L’avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito se- condo diverse strategie o diverse ponderazioni all’interno di una strategia.

1 RS 831.441.1

2016-2038 5021

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2017

4 Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d’investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall’istituto di previdenza. 5 All’interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d’investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d’investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicu- rati di un collettivo che hanno scelto tale strategia.

Art. 50 cpv. 4, primo periodo, 4bis e 5 4 L’istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibi- lità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell’allegato al conto annuale l’osservanza dei capoversi 1–3. ... 4bis Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d’investimento nell’ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell’allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l’osservanza dei capoversi 1 e 3 e l’osser- vanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. 5 Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un’estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l’autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l’investimento del patrimonio.

Art. 53a Investimenti a basso rischio (art. 19a LFLP)

1 Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:

a. contanti (franchi svizzeri); b. crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d’opzione. 2 La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.

Art. 54b cpv. 3 3 Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell’ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.

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II Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2017 1 Gli istituti di previdenza che al 1° ottobre 2017 propongono già diverse strategie d’investimento devono adeguare di conseguenza i loro regolamenti e le loro strategie d’investimento entro il 31 dicembre 2019.

2 Fintantoché non propongono ai loro assicurati una strategia con investimenti a

basso rischio (art. 53a), questi istituti non possono derogare agli articoli 15 e 17 LFLP in caso di uscita di un assicurato.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.

30 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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