AS 2017 5031
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale
RS 0.941.16; RU 2011 2307
Modifiche dei Nuovi accordi di credito Approvate dalle decisioni n. 15014-(11/110) del 16 novembre 2011 e n. 16079-(16/99) del 4 novembre 2016 del Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale Entrate in vigore per la Svizzera il 17 novembre 20171
I Nuovi accordi di credito del Fondo monetario internazionale sono modificati come segue:
Art. 1 a) vii) vii) «valuta effettivamente convertibile»: una valuta inclusa nel piano delle transa- zioni finanziarie del Fondo monetario internazionale ai fini di trasferimento;
Art. 3 c) c) Lo Stato membro o l’istituzione che aderisce alla presente decisione deposita presso il Fondo uno strumento indicante che vi ha aderito conformemente alla legi- slazione del suo Paese e che ha preso tutte le misure necessarie per adempiere le regole e le condizioni della presente decisione. Con il deposito di tale strumento, lo Stato membro o l’istituzione diventerà partecipante a contare dalla data del deposito.
Art. 6 a) e b) a) Per il finanziamento di acquisti diretti durante un periodo di attivazione e di crediti conformemente agli accordi approvati per il periodo di attivazione si possono effettuare richieste di fondi nel quadro degli accordi di credito dei singoli parteci- panti e più precisamente in base ai piani di mobilizzazione di risorse che il Consiglio esecutivo approva in concomitanza con il piano delle transazioni finanziarie del Conto delle risorse generali. Tale approvazione avviene di regola trimestralmente quando i nuovi accordi di credito sono attivati, e per un periodo massimo di sei mesi quando i nuovi accordi di credito non sono attivati. I piani di mobilizzazione di
1 Il 4 novembre 2016 il Fondo monetario internazionale ha prorogato i Nuovi accordi di credito (NAC) di altri cinque anni. La Svizzera prosegue la sua partecipazione ai NAC per questo nuovo periodo di cinque anni, dal 17 novembre 2017 al 16 novembre 2022.
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risorse indicano per ogni partecipante l’importo massimo delle possibili richieste di fondi durante il periodo utile. Il Consiglio esecutivo può modificare il piano in ogni momento per rettificare l’importo massimo e il periodo delle richieste di fondi. Per principio il piano di mobilizzazione di risorse prevede l’assegnazione degli importi massimi ai partecipanti in modo tale che i loro crediti disponibili corrispondano proporzionalmente al volume dei loro accordi di credito. b) I partecipanti non sono inseriti nel piano di mobilizzazione di risorse se non vi figurano in considerazione della situazione attuale e prevedibile della loro bilancia dei pagamenti e delle riserve e se il Direttore generale non propone di inserirli nella lista dei Paesi la cui valuta è inclusa nel piano delle transazioni finanziarie a scopi di trasferimento.
Art. 7 a) a) Le richieste di fondi ai sensi dell’articolo 11 e) possono essere formulate in ogni momento tenendo conto dell’obiettivo stabilito nell’articolo 6 a) di ottenere dai partecipanti obblighi che corrispondano al volume dei loro accordi di credito, sem- preché tali richieste non siano rivolte a un partecipante che a motivo della situazione attuale e prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve non figura nella lista dei Paesi la cui valuta è inclusa nel piano delle transazioni finanziarie ai fini del trasferimento e non è stato proposto a tale fine dal Direttore generale; oppure, qualo- ra il membro sia stato incluso nel piano delle transazioni finanziarie, se la sua valuta non è utilizzata per trasferimenti secondo il piano a motivo della situazione della sua bilancia dei pagamenti e delle riserve al momento della richiesta di fondi. Le richie- ste di fondi ai sensi dell’articolo 7 a) non sottostanno alle procedure stabilite negli articoli 5 o 6.
Art. 11 a), b) e c) a) Con riserva di altre disposizioni dell’articolo 11, il Fondo, dieci anni dopo l’ese- cuzione di un trasferimento da parte di un partecipante, rimborsa a quest’ultimo un importo equivalente al trasferimento, calcolato conformemente all’articolo 12. Se il traente, per i cui acquisti sono state messe a disposizione risorse ai sensi della pre- sente decisione, effettua il riscatto prima che siano trascorsi dieci anni dall’acquisto, il Fondo rimborsa al partecipante l’importo corrispondente durante il trimestre nel corso del quale ha luogo il riscatto conformemente all’articolo 11 d). Il rimborso conformemente all’articolo 11 a) o all’articolo 11 c) è effettuato, a seconda della decisione del Fondo, per quanto possibile nella valuta di emissione, nella valuta del partecipante o in diritti speciali di prelievo per un importo che non implichi un aumento degli averi del partecipante in tali diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell’articolo XIX dello Statuto, oppure, se il partecipante acconsente che nel caso di siffatti rimborsi sia superato questo limite, in valute liberamente utilizzabili o, con il consenso del partecipante, in altre valute effettivamente convertibili. b) Il Fondo può, previa consultazione dei partecipanti, effettuare ai sensi dell’arti- colo 11 d) un rimborso parziale o totale a uno o più partecipanti prima della data indicata all’articolo 11 a). Il rimborso conformemente all’articolo 11 b) è effettuato, a seconda della decisione del Fondo, nella valuta del partecipante, nella valuta di
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emissione o in diritti speciali di prelievo per un importo che non implichi un aumen- to degli averi del partecipante in tali diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell’articolo XIX dello Statuto, oppure, se il partecipante acconsente che nel caso di siffatti rimborsi sia superato questo limite, in valute liberamente utilizzabili o, con il consenso del partecipante, in altre valute effettivamente convertibili. c) Se una riduzione degli averi del Fondo nella valuta di un traente è da ricondurre all’acquisto di una valuta mutuata ai sensi della presente decisione, il Fondo rim- borsa senza indugio un importo equivalente. Se il Fondo è debitore nei confronti di un partecipante in seguito a trasferimenti destinati al finanziamento dell’acquisto da parte di un traente entro la quota di riserva e se gli averi del Fondo nella valuta di quest’ultimo non sottoposti a riacquisto sono ridotti in seguito a vendite nette in questa valuta durante un trimestre, il Fondo rimborsa ai partecipanti, all’inizio del trimestre seguente, un importo equivalente a tale riduzione sino a concorrenza dell’importo speso per l’acquisto entro la quota di riserva. I pagamenti ai sensi dell’articolo 11 c) sono ripartiti tra i partecipanti secondo l’articolo 11 d).
Art. 19 a) a) La presente decisione rimane valida fino al 16 novembre 2022. All’atto del rinnovo della presente decisione per un periodo successivo al periodo stabilito dall’articolo 19 a), il Fondo e i partecipanti ne esaminano il funzionamento, in particolare: i) le esperienze con il periodo di attivazione; e ii) le ripercussioni della quindicesima verifica generale delle quote dell’intero volume di quote, e decidono in merito a eventuali modifiche.
Art. 21 b) b) Le transazioni valutarie pendenti e i crediti disponibili in virtù dei Nuovi accordi di credito e degli Accordi generali di credito non devono superare i 180 572,58 milioni di DSP, ossia l’importo complessivo degli accordi di credito stabilito in base alla presente decisione. Il credito disponibile di un partecipante in virtù dei Nuovi accordi di credito è ridotto nella stessa misura delle transazioni valutarie non rim- borsate sul suo accordo di credito, nonché dei suoi impegni in virtù degli Accordi generali di credito. Il credito disponibile di un partecipante in virtù degli Accordi generali di credito è ridotto nella stessa misura in cui l’importo del suo accordo di credito in virtù degli Accordi generali di credito supera il suo credito disponibile in virtù dei Nuovi accordi di credito.
Art. 23 Accordi transitori relativi a modifiche accettate conformemente alla decisione n. 14577-(10/35) Se il partecipante che detiene crediti sotto forma di prestiti o di titoli di credito presenta una richiesta al Fondo nel quadro degli accordi bilaterali di credito che il Fondo ha concluso prima dell’11 marzo 2011, il Direttore generale effettua richieste
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in vista del rimborso dei crediti conformemente all’accordo di credito del parteci- pante. Analogamente sono indirizzate, su proposta del partecipante interessato, richieste di fondi al partecipante che è un’istituzione partecipante al rimborso dei crediti detenuti dallo Stato membro di cui è l’istituzione ufficiale, dalla banca centra- le o da un’altra istituzione finanziaria designata dallo Stato membro; oppure sono indirizzate richieste di fondi a un partecipante che è membro per il rimborso di crediti detenuti dalla banca centrale o da un’altra istituzione finanziaria designata dallo Stato membro. Fatto salvo l’articolo 11 a) la scadenza dei crediti ai sensi degli accordi di credito risultanti da siffatte richieste corrisponde a quella dei crediti secondo l’accordo bilaterale di credito per il cui rimborso è stata effettuata la richie- sta di fondi.
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Allegato I
Partecipanti e ammontare degli accordi di credito
(in milioni di diritti speciali di prelievo)2
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Partecipanti attuali Arabia Saudita 5 652,74 Australia 2 220,45 Austria 1 818,49 Autorità monetaria di Hong Kong 340,00 Banca centrale cilena 690,97 Banca centrale delle Filippine 340,00 Banca centrale israeliana 340,00 Banca del Portogallo 783,50 Banca nazionale danese 1 629,76 Banca nazionale polacca 1 285,40 Banca nazionale svizzera 5 540,66 Banca reale svedese 2 255,68 Belgio 3 994,33 Brasile 4 440,91 Canada 3 873,71 Cina 15 860,38 Cipro 340,00 Deutsche Bundesbank 12 890,02 Finlandia 1 133,88 Francia 9 479,16 Giappone 33 508,50 India 4 440,91 Italia 6 898,52 Kuwait 341,29 Lussemburgo 493,12 Malaysia 340,00 Messico 2 537,66 Norvegia 1 966,69 Nuova Zelanda 340,00
2 Gli accordi di credito ammontano almeno a 340 milioni di diritti speciali di prelievo.
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Paesi Bassi 4 594,80 Regno Unito 9 479,16 Repubblica di Corea 3 344,82 Russia 4 440,91 Singapore 648,55 Spagna 3 405,14 Stati Uniti d’America 28 202,47 Sudafrica 340,00 Thailandia 340,00
Totale 180 572,58
Nuovi partecipanti Grecia 840,60 Irlanda 957,97
Totale dopo l’adesione dei nuovi partecipanti 182 371,15
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Allegato II
Condizioni generali d’affari del Fondo monetario internazionale nell’ambito dei Nuovi accordi di credito (NAC)
Art. 4 a) a) La scadenza dei titoli di credito è di dieci anni sempreché il titolo di credito emesso ai sensi dell’articolo 13 k) della decisione NAC abbia la medesima scadenza del titolo di prestito con il quale è stato permutato. Il rimborso del capitale del titolo di credito al titolare è effettuato conformemente all’articolo 11 della decisione NAC.
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