AS 2017 5059
AS 2017 5059
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del 30 settembre 2016 (RU 2017 3575; RS 641.20)
Invece di: Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere applica- ta retroattivamente, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territo- rio svizzero e sia versata l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.
Leggasi: Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere annul- lata, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e sia versata l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.
30 agosto 2017 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
2017-2602 5059
L sull’IVA. Correzione RU 2017