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AS 2017 5067

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)

Modifica del 13 settembre 2017

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 20 maggio 20151 concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:

Art. 10, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese

Art. 16 cpv. 4 4 L’esercente di un aerodromo dotato di servizio di controllo del traffico aereo può chiedere al competente organo di controllo del traffico aereo, in applicazione della norma SERA.4001 lettera d, scadenze più brevi per la presentazione dei piani di volo. Scadenze più brevi possono essere autorizzate purché sia garantito il flusso del traffico. L’esercente dell’aerodromo fa pubblicare le scadenze più brevi nella Pub- blicazione di informazioni aeronautiche.

Art. 22 cpv. 4 Abrogato

Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Di giorno, i voli a vista sono effettuati in modo tale che, a eccezione del capo- verso 3, possano essere rispettati i valori minimi di visibilità e di distanza dalle nubi conformemente alla norma SERA.5001.

2 Abrogato

1 RS 748.121.11

2017-0679 5067

Norme di circolazione per aeromobili. O del DATEC RU 2017

Art. 24 Decolli di elicotteri e di palloni con nebbia alta o bassa 1 Se i valori minimi non possono essere rispettati a causa di nebbia alta o bassa, i voli di elicotteri secondo l’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e i decolli di palloni sono autorizzati se: a. sopra lo strato nebbioso sussistono condizioni di volo a vista; e b. il limite inferiore dello strato nebbioso non si trova a più di 200 m sopra l’area di decollo e lo spessore dello strato non supera i 300 m.

2 Per questi casi l’UFAC definisce una specifica procedura di decollo.

3 Tali decolli di palloni sono ammessi soltanto nello spazio aereo della classe G.

Art. 27 cpv. 3 lett. c e d nonché 4, 5 e 7 3 Durante i voli notturni a vista devono essere rispettati i seguenti valori minimi:

c. distanza verticale dalle nubi: 300 m (1000 piedi); d. contatto visivo con la superficie: ininterrotto fino a 900 m (3000 piedi) di altezza sul livello del mare o 300 m (1000 piedi) di altezza sul livello del suolo; è determinante l’altezza maggiore. 4 Nel caso di aerodromi privi di un organo di controllo del traffico aereo attivo, è ammessa la deroga ai valori minimi secondo il capoverso 3 previa autorizzazione del capo dell’aerodromo, se l’aerodromo e l’aeromobile permangono in contatto visivo. I valori minimi secondo la norma SERA.5001 devono tuttavia essere in ogni caso rispettati.

5 Per i voli in elicottero sono ammesse deroghe ai valori minimi secondo i capo-

versi 3 e 4 in casi speciali, per esempio per voli del servizio medico, operazioni di ricerca e di salvataggio e voli per operazioni antincendio. 7 Voli speciali in base alle regole del volo a vista nelle zone di controllo sono possi- bili conformemente alla norma SERA.5010 e in deroga al capoverso 3.

Art. 29 Obbligo di recare a bordo e di utilizzare 1 Gli aeromobili motorizzati devono recare a bordo e utilizzare per i voli a vista un transponder in modo S almeno di livello 2, dotato del codice SI e in grado di trasmettere i dati di base della sorveglianza di tipo elementare (Elementary Surveil- lance): a. negli spazi aerei delle classi C e D; b. negli spazi aerei della classe E a partire da una quota di 2100 m (7000 piedi) sopra il livello medio del mare; c. negli spazi aerei di tutte le classi durante la notte. 2 Un transponder secondo il capoverso 1 deve inoltre essere recato a bordo e utiliz- zato durante:

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Norme di circolazione per aeromobili. O del DATEC RU 2017

a. ascensioni in pallone notturne in tutti le classi di spazio aereo; b. voli a vista con aeromobili motorizzati o non motorizzati effettuati in uno spazio aereo della classe G a un’altezza superiore a 300 m (1000 piedi) sul livello del suolo secondo i valori minimi di visibilità di cui all’articolo 23 capoverso 3; c. decolli di elicotteri e di palloni con nebbia alta e bassa ai sensi dell’arti- colo 24 in tutte le classi di spazio aereo. 3 Inoltre, nelle zone di utilizzazione obbligatoria del transponder definite dall’UFAC sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, la presenza a bordo e l’utilizzo di un transponder in modo S che risponda ai requisiti elencati al capoverso

1 sono obbligatori.

4 Se a bordo vi è un transponder, questo deve essere utilizzato anche durante i voli per i quali non vi è l’obbligo di utilizzo secondo i capoversi 1–3 (SERA.13001 lettera a). Ciò si applica anche agli aeromobili non motorizzati, a condizione che vi sia un’alimentazione di energia elettrica sufficiente (SERA.13001 lettera c). 5 Il competente organo di controllo del traffico aereo può impartire un’istruzione che, contrariamente a quanto stabilito ai capoversi 1 e 4, esiga lo spegnimento del transponder.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 29a Prescrizioni operative

1 L’esercizio

dei transponder si basa sulle norme SERA.13001 lettera b, SERA.13005 lettere a e b, SERA.13010 lettera a, nonché SERA.13015 lettera a. 2 I codici da utilizzare figurano nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche2.

3 Gli operatori di aeromobili si accertano che i dati trasmessi dal transponder in modo S siano corretti, completi e aggiornati. Ciò vale anche per i dati trasmessi su base volontaria.

Art. 30 cpv. 1

1 Per i voli strumentali valgono le seguenti quote minime di volo:

a. in regioni montuose di più di 3050 m sopra il livello del mare: almeno 600 m (2000 piedi) sopra l’ostacolo più elevato situato in un raggio di 8 km intorno alla posizione stimata dell’aeromobile; b. altrove: almeno 300 m (1000 piedi) sopra l’ostacolo più elevato situato in un raggio di 8 km intorno alla posizione stimata dell’aeromobile.

2 La pubblicazione di informazioni aeronautiche può essere richiesta, a pagamento, a Skyguide (aipversand@skyguide.ch) e consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

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II L’allegato 1 è modificato come segue:

Lettera G

Classi Principali campi di utilizzazione Utilizzazione

G – Dal suolo fino a 600 m (2000 piedi) secondo carta aeronautica AGL3 1:500 000 e Pubblicazione di informazioni aeronautiche

III L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19944 sulle categorie speciali di aeromo- bili è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lettera a 2 La direzione dell’aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra. Le autorizzazioni sono rilasciate: a. negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo 5: dall’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo;

Art. 12a cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 1

1 Possono autorizzare eccezioni:

a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 capoverso 2 e 17 capo- verso 2 lettere a e b:

1. in un aerodromo con servizi di controllo del traffico aereo: l’organo di

controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo,

3 AGL = Above Ground Level (altezza sul livello del suolo)

4 RS 748.941 5 Il «servizio di controllo del traffico aereo» secondo la presente O ed il R di esecuzione (UE) n. 923/2012 corrisponde al «servizio del controllo della circolazione aerea» secondo l’art. 1 lett. a e l’all. 1 n. 1 dell’O del 18 dic. 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1).

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Norme di circolazione per aeromobili. O del DATEC RU 2017

IV La presente ordinanza entra in vigore il 12 ottobre 2017.

13 settembre 2017 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

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