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Legge federale sulla formazione professionale

Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Modifica del 16 dicembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta:

I La legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 3 lett. d

3 La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a:

d. persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di pro- fessione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a).

Art. 56a Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione 1 La Confederazione può versare contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28). 2 I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il diritto ai contributi, il tasso di contribuzione e i costi computabili dei corsi. 4 Alle persone che frequentano corsi di preparazione agli esami federali di profes- sione e agli esami professionali federali superiori la Confederazione può accordare contributi parziali su domanda. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

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Art. 56b Sistema d’informazione

1 La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per controllare il versamento dei

contributi di cui all’articolo 56a nonché per elaborare e valutare le relative statisti- che.

2 Nel sistema d’informazione la SEFRI tratta i dati seguenti:

a. informazioni per l’identificazione dei beneficiari dei contribuiti di cui all’articolo 56a capoversi 1 e 4; b. informazioni per l’identificazione delle persone che hanno sostenuto gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all’articolo 28; c. numero di assicurato delle persone di cui alle lettere a e b secondo l’arti- colo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; d. informazioni sui contribuiti ricevuti secondo l’articolo 56a capoversi 1 e 4; e. informazioni sui corsi di preparazione seguiti; f. informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni sull’organizzazione e sulla gestione del sistema d’informazione, nonché su sicurezza, durata di conservazione e cancellazio- ne dei dati. 4 Può affidare a terzi la gestione del sistema d’informazione e il trattamento dei dati.

Art. 59 Finanziamento e partecipazione della Confederazione 1 Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: a. il limite di spesa per:

1. i contributi forfettari ai Cantoni secondo l’articolo 53,

2. i contributi di cui all’articolo 56 per l’organizzazione degli esami fede-

rali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,

3. i contributi di cui all’articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi

di preparazione; b. il credito d’impegno per:

1. i contributi di cui all’articolo 54 per progetti di sviluppo della forma-

zione professionale e di sviluppo della qualità,

2. i contributi di cui all’articolo 55 per prestazioni particolari di interesse

pubblico.

3 RS 831.10

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2 Un quarto delle spese dell’ente pubblico per la formazione professionale confor- memente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese da parte della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massimo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo per progetti e prestazioni secondo gli articoli 54 e 55.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2017.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2016 7977

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