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AS 2017 5147

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza sulla formazione professionale (Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr)

Modifica del 15 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 28a Commissione federale per le scuole specializzate superiori

1 Viene istituita la Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

2 Nella Commissione sono rappresentati le organizzazioni di settore, gli operatori della formazione, i Cantoni e la Confederazione.

3 La SEFRI assume la segreteria della Commissione.

4 La Commissione fornisce consulenza alla SEFRI in materia di riconoscimento dei

cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

Art. 36 cpv. 3 3 Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell’organo responsabile della procedura di qualificazione e da un membro della Direzione della SEFRI.

1 RS 412.101

2016-3478 5147

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Art. 38 rubrica e cpv. 1 Elenco dei titoli e delle professioni (art. 19 cpv. 2 lett. e, art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 3 LFPr)

1 La SEFRI pubblica un elenco in forma elettronica2:

a. dei titoli protetti della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore nelle tre lingue ufficiali della Confederazione; può anche aggiungere una denominazione inglese se questa è univoca a livello internazionale; b. dei partner della formazione professionale associati ai rispettivi titoli pro- tetti.

Art. 61 rubrica e lett. c Ripartizione della quota della Confederazione (art. 52 LFPr)

La quota della Confederazione è suddivisa nel modo seguente: c. contributi ai sensi degli articoli 56 e 56a LFPr;

Titolo prima dell’art. 63 Sezione 3: Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità nonché per prestazioni particolari di interesse pubblico

Art. 63 rubrica Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità (art. 4 e 54 LFPr)

Titolo prima dell’art. 65 Sezione 4: Contributi per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori, nonché per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

Titolo prima dell’art. 66 Sezione 5: Procedura di concessione dei contributi

Art. 66 rubrica Abrogato

2 www.bvz.admin.ch

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Titolo prima dell’art. 66a Sezione 6: Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione (art. 56a e 56b LFPr)

Art. 66a Domande di contributi e momento di presentazione 1 Le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di profes- sione o agli esami professionali federali superiori possono presentare una domanda di contributi federali alla SEFRI. 2 Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore. 3 Se le condizioni di cui all’articolo 66e sono soddisfatte, può essere presentata una domanda di pagamento di contributi parziali prima che venga sostenuto l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore.

Art. 66b Domanda presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore La domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende: a. i dati relativi al richiedente; b. le fatture, rilasciate dall’operatore del corso di preparazione, che attestano i costi del corso che devono essere pagati dal richiedente; c. la ricevuta, rilasciata dall’operatore del corso di preparazione, che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente; d. la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale supe- riore.

Art. 66c Requisiti per l’accesso ai contributi dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore

1 La SEFRI versa contributi se:

a. al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame pro- fessionale federale superiore il richiedente è fiscalmente domiciliato in Sviz- zera; b. il corso di preparazione seguito:

1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g

nell’anno in cui è iniziato, e

2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione

concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame fede- rale di professione o dell’esame professionale federale superiore;

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c. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi; d. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte dello stesso richiedente dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occa- sione di un’altra domanda; e. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore; f. la domanda viene presentata entro due anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore. 2 La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.

Art. 66d Domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore 1 La domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende: a. i dati relativi al richiedente; b. un impegno scritto nei confronti della SEFRI a:

1. sostenere l’esame federale di professione o l’esame professionale fede-

rale superiore in questione, e

2. presentare al massimo entro cinque anni dalla prima domanda la deci-

sione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore; c. le fatture, rilasciate dall’operatore del corso di preparazione, che attestano i costi del corso che devono essere pagati dal richiedente; d. la ricevuta, rilasciata dall’operatore del corso di preparazione, che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente; e. la prova che secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un’imposta federale diretta inferiore a 88 franchi. 2 È possibile presentare diverse domande di contributi parziali. Eventuali contributi residui possono essere richiesti dopo il ricevimento della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

Art. 66e Requisiti per i contributi parziali, conteggio e rimborso

1 La SEFRI versa contributi parziali se:

a. al momento della presentazione della domanda il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera; b. è stato presentato un impegno scritto ai sensi dell’articolo 66d capoverso 1 lettera b;

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c. il corso di preparazione seguito:

1. era riportato nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g

nell’anno in cui è iniziato, e

2. è iniziato al massimo due anni prima della presentazione della doman-

da; d. per ogni domanda i costi computabili del corso superano i 3500 franchi; e. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte sua dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda; f. secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un’imposta federale diretta inferiore a 88 franchi. 2 Dopo aver ricevuto la decisione concernente il superamento o il mancato supera- mento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale supe- riore e altre eventuali ricevute, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa, su richiesta, eventuali contributi residui fino al raggiungimento del tetto massimo. 3 La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.

4 Se entro il termine stabilito nell’articolo 66d capoverso 1 lettera b numero 2 non perviene alcuna decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore, il contributo versato diventa esigibile. Si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.

Art. 66f Tasso di contribuzione, tetto massimo e costi computabili dei corsi 1 Per le domande di cui all’articolo 66b e all’articolo 66d il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi. 2 Il tetto massimo dei costi computabili dei corsi per ogni persona avente diritto ai contributi e per ogni titolo ammonta a: a. 19 000 franchi per gli esami federali di professione; b. 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori. 3 È considerata computabile soltanto la parte dei costi del corso finalizzata diretta- mente alla trasmissione di conoscenze utili per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore. In particolare, non sono considerate com- putabili le spese per i viaggi, il vitto e il pernottamento.

4 Non sono computabili i costi dei corsi che ricevono contributi nell’ambito

dell’Accordo intercantonale del 22 marzo 20124 sui contributi per i cicli di forma- zione delle scuole specializzate superiori (ASSS).

3 RS 616.1 4 Consultabile sul sito della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) www.edk.ch > Attività > Accordi sui finanziamenti > Scuole specializzate superiori

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Art. 66g Lista dei corsi di preparazione 1 La SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione. La lista è parte integrante dell’ordinanza e viene pubblicata sotto forma di rinvio (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giugno 20045). La lista è accessibile in forma elettronica6. La SEFRI aggiorna la lista annualmente. 2 Gli operatori che vogliono inserire i propri corsi nella lista dei corsi di prepara- zione devono: a. avere la loro sede in Svizzera; b. garantire il rispetto degli obblighi loro imposti (art. 66i); 3 Gli operatori presentano un’apposita richiesta alla SEFRI fornendo i dati e i docu- menti necessari. 4 La SEFRI inserisce un corso nella lista se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. il corso si svolge in Svizzera; e b. i contenuti del corso offrono una preparazione diretta a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Inoltre, il corso copre interamente o parzialmente le competenze richieste per l’esame. 5 In casi eccezionali e motivati, in particolare se in Svizzera non viene offerto il corso corrispondente, può essere inserito nella lista anche un corso che non si svolge in Svizzera o che viene offerto da un operatore la cui sede non si trova in Svizzera. 6 L’operatore deve confermare il corso inserito nella lista ogni anno affinché com- paia nella lista l’anno seguente.

Art. 66h Controlli a campione 1 La SEFRI verifica i dati dell’operatore del corso di cui agli articoli 66g capoversi 2 e 4 e 66i capoverso 1 tramite controlli a campione.

Art. 66i Obblighi dell’operatore del corso e sanzioni 1 L’operatore del corso rilascia alle persone che hanno seguito il corso una ricevuta basata sul modello della SEFRI. La ricevuta riporta in maniera corretta: a. l’importo complessivo dei costi del corso; b. i costi computabili; c. i costi computabili pagati dalla persona che ha seguito il corso.

2 L’operatore collabora allo svolgimento di controlli a campione.

3 Se un operatore fornisce informazioni false, non utilizza il modello di cui al capo- verso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, la SEFRI può cancellare il corso o i corsi dell’operatore dalla lista.

5 RS 170.512

6 www.sbfi.admin.ch/fps-finanziamento

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4 Inoltre,

se un operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere la SEFRI può bloccare l’iscrizione alla lista per un anno.

Art. 66j Delega di compiti (art. 56b e 67 LFPr) 1 La SEFRI può delegare compiti definiti nella sezione 6 a organizzazioni del mondo del lavoro.

2 La delega è fatta tramite una convenzione sulle prestazioni.

Titolo prima dell’art. 67 Sezione 7: Riduzione o rifiuto dei contributi federali (art. 58 LFPr)

Titolo prima dell’art. 68 Sezione 8: Fondo per la formazione professionale

Art. 78a Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017 1 È possibile richiedere i contributi di cui agli articoli 66c e 66e per i corsi di prepa- razione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori se tali corsi sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017.

2 La SEFRI provvede affinché l’efficacia delle disposizioni della sezione 6 del

capitolo 8 (art. 66a-66j) venga verificata tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 15 settembre 2017 e affinché venga presentato un rapporto al Consiglio federale.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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