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AS 2017 5155

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese

Legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20161, ordina:

I La legge federale del 18 giugno 20102 sul numero d’identificazione delle imprese è modificata come segue:

Art. 2 lett. d La presente legge disciplina: d. l’attribuzione del numero d’identificazione internazionale unico «Legal Entity Identifier» (LEI) su richiesta dell’unità IDI.

Art. 3 cpv. 1 lett. g

1 Ai sensi della presente legge s’intende per:

g. LEI: numero unico non significante secondo le raccomandazioni del «Global Legal Entity Identifier System» (GLEIS) che identifica un’unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.

Art. 6 cpv. 2 lett. a n. 5 2 Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):

2016-1608 5155

Numero d’identificazione delle imprese. LF RU 2017

a. caratteristiche di base:

5. LEI associato all’unità IDI e status dell’iscrizione nel registro della

fondazione «Global Legal Entity Identifier Foundation» (registro GLEIF);

Titolo prima dell’art. 10a Sezione 2a: LEI

Art. 10a Attribuzione del LEI

1 L’UST attribuisce un LEI a ogni unità IDI che ne faccia richiesta.

2 Le unità IDI che gestiscono unità quali fondi o filiali possono richiedere un LEI per ognuna di queste unità.

Art. 10b Comunicazione dei dati LEI L’UST comunica alla GLEIF i dati necessari per l’iscrizione nel registro GLEIF.

Art. 10c Costi

1 L’attribuzione e il rinnovo del LEI sono soggetti a pagamento.

2 L’UST fornisce i propri servizi sulla base di una contabilità analitica; gli importi fatturati devono consentire di coprire i costi.

3 L’UST pubblica le tariffe.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

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Numero d’identificazione delle imprese. LF RU 2017

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 ottobre 20173.

2 La presente legge entra in vigore il 15 ottobre 20174.

6 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 FF 2017 3625 4 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 31 agosto 2017.

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