AS 2017 5191
Ordinanza del DFF concernente gli ammanchi e le perdite di bevande distillate ammessi in franchigia d'imposta
Ordinanza del DFF concernente gli ammanchi e le perdite di bevande distillate ammessi in franchigia d’imposta (Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol)
del 15 settembre 2017
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 41 capoverso 2 e 64 capoverso 4 dell’ordinanza del 15 settembre 20171 sull’alcol, ordina:
Art. 1 Scopo La presente ordinanza stabilisce: a. il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all’imposta; b. il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta.
Art. 2 Calcolo degli ammanchi e delle perdite 1 Il calcolo degli ammanchi di bevande spiritose avviene in modo forfettario in base ai valori stabiliti nell’allegato.
2 Il valore forfettario delle perdite non comprovabili dovute alla produzione e
all’immagazzinamento di etanolo non assoggettato all’imposta è pari al 2 per cento. Il calcolo si basa sull’inventario. 3 Se le bevande distillate sono immagazzinate in recipienti destinati al consumatore finale, non si possono far valere ammanchi o perdite.
Art. 3 Superamento dei valori forfettari Se a causa di particolari metodi di produzione o di immagazzinamento si può com- provare il superamento regolare dei valori forfettari, l’Amministrazione federale delle dogane può, su richiesta, concordare altri valori con la persona autorizzata.
RS 680.114 1 RS 680.11
2017-0377 5191
O concernente gli ammanchi di alcol RU 2017
Art. 4 Deduzione degli ammanchi e delle perdite dalla quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione Nel calcolo della quantità di bevande distillate determinante ai fini dell’imposizione sono dedotti gli ammanchi e le perdite.
Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 10 giugno 19972 concernente gli ammanchi massimi di bevande distillate nei depositi fiscali e nei depositi sigillati, ammessi in franchigia d’imposta, è abrogata.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 settembre 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
2 RU 1997 1477, 1999 1810
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O concernente gli ammanchi di alcol RU 2017
Allegato (art. 2 cpv. 1)
Ammanchi di bevande spiritose Processo di produzione Valore forfettario (in %)
Produzione 2 Parametro: Quantità prodotta secondo il rapporto sulla produzione
Trasformazione: fabbricazione, distillazione, macerazione 5 Parametro: quantità trasformata secondo il rapporto sulla trasformazione
Imbottigliamento in recipienti per la vendita al minuto 2 Parametro: quantità versata nei recipienti secondo il rapporto sull’imbottigliamento
Immagazzinamento Immagazzinamento in botti di legno 5 Immagazzinamento di prodotto sfuso 1 Parametro: inventario annuo medio
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