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AS 2017 5195

Ordinanza concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte della Regìa degli alcool

Ordinanza concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte della Regìa degli alcool

Modifica del 15 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 giugno 19891 concernente la presa in consegna delle bevande distillate da parte della Regìa degli alcool è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente la presa in consegna di bevande distillate da parte dell’Amministrazione federale delle dogane

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 6 e 7 «Regìa» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AFD».

Art. 1 Acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può prendere in consegna il pro- dotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.

Art. 3 cpv. 3 3 L’acquavite di frutta a granelli deve essere conforme alle esigenze dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 concernente i livelli massimi per i residui di antipa-

2017-0376 5195

Presa in consegna delle bevande distillate da parte della Regìa degli alcool. O RU 2017

rassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. L’aggiunta di zucchero o sorte di zuccheri non è autorizzata. Le impurità non sono ammesse.

Art. 4 Prezzi di presa in consegna I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla riven- dita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 20174 sull’alcol.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 680.11

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