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AS 2017 5205

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019

Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019

del 17 marzo 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20161, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

Art. 49 cpv. 3–5 3 I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi for- mali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma. 4 L’apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supple- mentare dell’Amministrazione federale delle finanze. 5 Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all’obbligo della doppia firma.

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Programma di stabilizzazione 2017–2019. LF RU 2017

2. Legge del 24 marzo 20003 sul personale federale

Art. 32k Rendite transitorie 1 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS4. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo. 2 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di ordine sociale.

Art. 41a cpv. 3 Abrogato

3. Legge federale del 5 ottobre 19845 sulle prestazioni della

Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure

Art. 2 cpv. 3 3 Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale accorda un credito d’im- pegno pluriennale per le assegnazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

4. Legge federale del 4 ottobre 19746 a sostegno di provvedimenti

per migliorare le finanze federali

Art. 4, rubrica Mandati di risparmio nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014

Art. 4a Mandati di risparmio nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019 1 Rispetto al piano finanziario provvisorio 2017–2019 del 1° luglio 2015, il Consi- glio federale prevede i seguenti risparmi:

3 RS 172.220.1 4 RS 831.10 5 RS 341 6 RS 611.010

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Programma di stabilizzazione 2017–2019. LF RU 2017

2017 2018 2019

in milioni di franchi

1. Misure nel settore proprio 135,2 243,4 249,8

dell’Amministrazione federale

2. Cooperazione internazionale 143,0 200,5 243,4

3. Altre misure del DFAE nel settore 0,3 0,9 0,9

dei trasferimenti

4. Misure del DFI nel settore dei trasferimenti 2,6 2,6 2,6

5. Migrazione e integrazione 0,5 11,4 11,4

6. Altre misure del DFGP nel settore 6,8 9,0 9,4

dei trasferimenti

7. Esercito 130,9 0 0

8. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti 5,2 5,2 5,2

9. Formazione, ricerca e innovazione 68,6 60,9 66,7

10. Agricoltura 10,2 22,3 22,7

11. Altre misure del DEFR nel settore 3,5 3,9 4,2

dei trasferimenti

12. Strade e versamento nel fondo infrastrutturale 67,5 4,5 6,9

13. Ambiente 21,7 25,8 19,9

14. Infrastruttura ferroviaria 53,1 84,5 93,5

15. Altre misure del DATEC nel settore 6,7 6,9 7,1

dei trasferimenti

2 Il Consiglio federale può, nell’elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l’obiettivo di risparmio annuale. 3 È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d’investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

5. Legge federale del 30 settembre 20167 concernente il Fondo

per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato

Art. 12 cpv. 1, terzo periodo, 1bis e 1ter

1 … Prima della ripartizione, l’accantonamento è ridotto degli importi di cui al

capoverso 1bis. 1bis Gli importi di cui sono stati ridotti i conferimenti effettuati nel fondo infrastruttu- rale negli anni 2016 e 2017 sono accreditati al Fondo come segue: a. 2018: importo della riduzione 2017 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;

7 RS …; FF 2015 1717 1841

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b. 2019: importo della riduzione 2016 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019; c. 2020: importo della riduzione 2017 nel quadro del programma di stabilizza- zione 2017–2019. 1ter Se il decreto federale del 30 settembre 20168 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti.

6. Legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie

Art. 57 cpv. 1bis 1bis Il contributo si basa sui prezzi del 2016. È adeguato all’evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l’indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d’intesa con il DATEC.

Art. 96a Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 Fino alla fine del 2018 il contributo dei Cantoni al Fondo per l’infrastruttura ferro- viaria ammonta a 500 milioni di franchi all’anno.

7. Legge del 21 giugno 201310 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Art. 7 cpv. 2

2 Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata.

Art. 12 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

1 In deroga all’articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo possono

essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi.

2 Sugli anticipi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L’Ammi-

nistrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

8 FF 2016 6825 9 RS 742.101 10 RS 742.140

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8. Legge del 23 giugno 200611 sugli impianti a fune

Art. 3 cpv. 5 Abrogato

Art. 15a Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione o autorizzazione 1 Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se: a. non sono lesi interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi; b. non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni secondo altre disposizioni del diritto federale.

2 In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata.

3 Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza

approvazione e autorizzazione.

Art. 17 cpv. 4 4 Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una conces- sione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L’autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.

Art. 29 cpv. 2 Abrogato

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 Le autorizzazioni d’esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una conces- sione rilasciate prima della modifica del 17 marzo 2017 sono considerate di durata indeterminata se sono state rilasciate o rinnovate prima della scadenza della conces- sione.

9. Legge del 20 marzo 200912 sul trasporto di viaggiatori

Art. 6 cpv. 3, primo periodo 3 La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo. …

11 RS 743.01 12 RS 745.1

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Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2, primo periodo

1 … Le imprese che ricevono contributi o mutui dall’ente pubblico presentano il

conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all’UFT. …

2 L’UFT verifica, periodicamente o all’occorrenza, se i conti sono conformi alle

prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell’ente pubblico. …

Art. 67 Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017 Le concessioni per impianti a fune rilasciate o rinnovate per la durata massima ammessa secondo il diritto vigente prima della modifica del 17 marzo 2017 sono considerate rilasciate o rinnovate per 40 anni.

10. Legge del 7 ottobre 198313 sulla protezione dell’ambiente

Art. 17 cpv. 2 2 I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

11. Legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 95 cpv. 1bis, primo periodo 1bis Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall’applicazione dell’as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un’informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. …

12. Legge federale del 19 giugno 195915 sull’assicurazione

per l’invalidità

Art. 78 cpv. 1 1 Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell’assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell’1,6 per cento.

13 RS 814.01 14 RS 831.10 15 RS 831.20

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13. Legge federale del 19 giugno 199216 sull’assicurazione militare

Art. 2 Assicurazione facoltativa di base A partire dal pensionamento, le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) domiciliate in Svizzera possono conclude- re un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base). L’assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 27a Tessera d’assicurato Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 42a della legge federale del 18 marzo 199417 sull’assicurazione malattie.

Titolo prima dell’art. 66a Capitolo 2a: Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base

Art. 66a Finanziamento Le seguenti prestazioni dell’assicurazione militare sono finanziate dai premi: a. prestazioni in caso di malattia e di infortunio non professionale per gli assi- curati a titolo professionale; b. prestazioni in caso di malattia e di infortunio per gli assicurati presso l’assicurazione facoltativa di base.

Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia 1 I premi che gli assicurati devono versare per le prestazioni in caso di malattia sono determinati in base a un grado di copertura di almeno l’80 per cento dei seguenti costi per malattie non insorte durante il servizio: a. cura medica (art. 16 e 18a); b. spese di viaggio e di soccorso (art. 19); c. cure a domicilio e cure (art. 20);

16 RS 833.1 17 RS 832.10

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d. mezzi ausiliari (art. 21); e. spese di gestione amministrativa dell’evento assicurato. 2 L’obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l’assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecu- tivi.

Art. 66c Premi per le prestazioni in caso di infortunio 1 Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali è uguale a quello corrispondente dell’assicurazione contro gli infortuni non profes- sionali dovuto dagli altri impiegati della Confederazione. 2 Per le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base, il premio per le prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da copri- re, per questa categoria di assicurati, i costi delle prestazioni conformemente all’arti- colo 66b capoverso 1 in caso di infortunio18.

Art. 66d Modalità Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare: a. la forma di riscossione del premio; b. la riduzione del premio per gli assicurati con un reddito basso; e c. la procedura di adeguamento del premio all’evoluzione dei costi.

14. Legge federale del 20 giugno 195219 sugli assegni familiari

nell’agricoltura

Art. 20 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti 1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dal- l’articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 194720 che isti- tuisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

2 L’accantonamento è remunerato da interessi.

18 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 19 RS 836.1 20 CS 5 807; RU 1954 460

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15. Legge del 29 aprile 199821 sull’agricoltura

Art. 98 Finanziamento L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d’impegno pluriennale per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 93 capoverso 1.

II Coordinamento con la legge federale del 17 marzo 2017 sulla riforma della previ- denza per la vecchiaia 2020 Con l’entrata in vigore della legge federale del 17 marzo 201722 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, l’articolo 32k capoverso 1 della legge del 24 marzo 200023 sul personale federale avrà il tenore seguente:

Art. 32k cpv. 1 1 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di riferimento di cui all’ar- ticolo 21 LAVS24. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

21 RS 910.1

22 FF 2017 2075. Respinta nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

23 RS 172.220.1 24 RS 831.10

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 luglio 201725.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 201826.

29 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

25 FF 2017 2129 26 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 28 settembre 2017.

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