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AS 2017 5215

Ordinanza concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente i sistemi d’informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU)

del 15 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56b capoverso 3, 65 capoverso 1 e 68 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 67 della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi

d’informazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI): a. il sistema d’informazione di cui all’articolo 56b LFPr per i contributi versati secondo l’articolo 56a LFPr alle persone che hanno seguito i corsi di prepa- razione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (corsi di preparazione); b. il sistema d’informazione per la lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione pro- fessionale (OFPr) (lista dei corsi di preparazione); c. il sistema d’informazione per il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri (applicazione Riconoscimento diplomi); d. il sistema d’informazione per l’elenco dei titoli protetti della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore (elenco delle professioni) di cui all’articolo 38 capoverso 1 OFPr.

RS 412.108.1

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Sistemi d’informazione nella formazione professionale e RU 2017

2 I sistemi d’informazione ai sensi del capoverso 1 sono sottosistemi del sistema centrale «BerufsbildungsCompetenz-Center (BeCC)».

Sezione 2: Sistema d’informazione per i contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione

Art. 2 Scopo La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per: a. controllare il versamento dei contributi di cui all’articolo 56a LFPr alle per- sone che hanno seguito i corsi di preparazione; b. elaborare e valutare statistiche sul versamento dei contributi di cui alla let- tera a.

Art. 3 Dati Il sistema d’informazione tratta i dati seguenti: a. dati personali:

1. cognome, nome,

2. indirizzo, domicilio fiscale, indirizzo e-mail e numero di telefono,

3. data di nascita, sesso e luogo d’origine,

4. numero AVS,

5. titoli formativi,

6. numero di anni di esperienza professionale nel settore,

7. coordinate bancarie;

b. dati sui corsi di preparazione:

1. corsi seguiti con indicazione del numero del corso,

2. operatore del corso;

c. documenti relativi alla domanda:

1. decisione concernente il superamento o il mancato superamento

dell’esame (art. 66b lett. d OFPr4),

2. ricevuta che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente

(art. 66b lett. c OFPr),

3. attestazione del domicilio fiscale in Svizzera (art. 66c lett. a OFPr),

4 RS 412.101

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4. in caso di domande di contributi parziali ai sensi dell’articolo 66d

OFPr: – tassazione definitiva relativa all’imposta federale diretta del richie- dente (art. 66d cpv. 1 lett. e OFPr) – impegno (art. 66d cpv. 1 lett. b OFPr); d. decisione sulla concessione dei contributi.

Art. 4 Trattamento dei dati I dati del sistema d’informazione sono trattati: a. dalle persone che hanno seguito i corsi di preparazione e che ricorrono al si- stema di dichiarazione disponibile sulla piattaforma Internet della SEFRI per inserire i dati di cui all’articolo 3 lettere a, b e c; b. dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d’esecuzione corrispondenti.

Art. 5 Trasmissione dei dati ad altri servizi I dati del sistema d’informazione indicati qui di seguito possono essere trasmessi ai servizi seguenti: a. all’Ufficio federale di statistica: data di nascita, sesso, numero AVS, domici- lio fiscale, indirizzo e-mail, titoli formativi, numero di anni di esperienza professionale nel settore, corsi frequentati con indicazione del numero del corso, operatore del corso, costi computabili del corso, esame sostenuto, concessione dei contributi prima o dopo il sostenimento dell’esame, importo dei contributi concessi; b. alle autorità fiscali cantonali: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, numero AVS, domicilio fiscale e luogo d’origine delle persone che hanno seguito i corsi di preparazione e importo dei contributi concessi.

Art. 6 Conservazione 1 La decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame, la decisione sulla concessione dei contributi e il numero AVS sono conservati per 25 anni al fine di verificare il raggiungimento del tetto massimo dei costi computa- bili dei corsi di cui all’articolo 66f capoverso 2 OFPr5. 2 Gli altri dati vengono anonimizzati o cancellati dieci anni dopo il versamento dei contributi. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archivia- zione.

5 RS 412.101

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Sezione 3: Sistema d’informazione per la lista dei corsi di preparazione

Art. 7 Scopo La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per la lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g OFPr6.

Art. 8 Dati Il sistema d’informazione tratta i dati seguenti degli operatori dei corsi di prepara- zione: a. nome, indirizzo, persona di riferimento, indirizzo e-mail, sito Internet; b. attestazione che l’operatore ha sede in Svizzera; c. numero d’impresa (numero d’identificazione delle imprese IDI) o numero del registro di commercio; d. corsi di preparazione offerti; e. condizioni generali; f. decisione relativa all’inserimento di un corso nella lista, alla cancellazione di un corso dalla lista o alla sospensione di un operatore.

Art. 9 Trattamento dei dati I dati del sistema d’informazione sono trattati: a. dagli operatori dei corsi, che ricorrono al sistema di dichiarazione disponibi- le sulla piattaforma Internet della SEFRI per inserire e aggiornare i dati di cui all’articolo 8 lettere a–d e per confermare ogni anno i corsi riproposti; b. dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d’esecuzione corrispondenti.

Art. 10 Trasmissione dei dati ad altri servizi della Confederazione Il nome, l’indirizzo e il numero d’impresa (numero d’identificazione delle imprese IDI) o il numero del registro di commercio degli operatori del corso e i dati relativi ai corsi di preparazione possono essere trasmessi all’Ufficio federale di statistica.

Art. 11 Conservazione I dati sono conservati per 25 anni ai fini della garanzia della qualità dei corsi di preparazione agli esami federali tenuti in Svizzera e dell’analisi storica di detti corsi e vengono successivamente cancellati. Sono fatte salve le disposizioni della legisla- zione in materia di archiviazione.

6 RS 412.101

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Sezione 4: Sistema d’informazione per l’applicazione Riconoscimento diplomi

Art. 12 Scopo La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per: a. trattare domande di riconoscimento o di attestazione del livello di diplomi o certificati esteri in virtù delle disposizioni seguenti:

1. allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,

2. allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 19608 istituti-

va dell’Associazione europea di libero scambio (AELS),

3. articolo 68 capoverso 1 LFPr nel settore della formazione professionale,

4. articolo 70 capoverso 1 LPSU nel settore universitario ai fini dell’eser-

cizio di una professione regolamentata; b. per elaborare e valutare statistiche sulle attività di cui alla lettera a.

Art. 13 Dati Il sistema d’informazione tratta i dati seguenti: a. dati personali:

1. appellativo, cognome, nome, cognome alla nascita,

2. indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, casella posta-

le,

3. data di nascita, luogo d’origine, nazionalità,

4. madrelingua, conoscenze linguistiche,

5. percorso scolastico e professionale;

b. documenti relativi alla domanda:

1. titoli/diplomi/qualificazioni e scuole/istituti di formazione,

2. copia del permesso di soggiorno, copia del passaporto,

3. dichiarazione relativa alle attività svolte rilasciata dai datori di lavoro

precedenti; c. nome e indirizzo dei datori di lavoro precedenti; d. decisione di riconoscimento, decisione di riconoscimento con misure di compensazione, raccomandazione di riconoscimento, attestazione del livello.

7 RS 0.142.112.681 8 RS 0.632.31

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Art. 14 Trattamento dei dati I dati del sistema d’informazione sono trattati: a. dai richiedenti, che ricorrono al sistema di dichiarazione disponibile sulla piattaforma Internet della SEFRI per inserire e aggiornare i dati di cui all’articolo 13; b. dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d’esecuzione corrispondenti; c. dai collaboratori della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universita- rie che trattano le domande presentate dai titolari di un diploma universitario per l’esercizio di una professione non regolamentata.

Art. 15 Conservazione 1 La decisione positiva della SEFRI è conservata per 50 anni per consentire il rila- scio di una copia al richiedente. 2 Gli altri dati relativi alla domanda vengono anonimizzati o cancellati 15 anni dopo la decisione. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archi- viazione.

Sezione 5: Sistema d’informazione per l’elenco delle professioni

Art. 16 Scopo La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per l’elenco delle professioni di cui all’articolo 38 capoverso 1 OFPr9.

Art. 17 Dati Il sistema d’informazione tratta i dati seguenti: a. titolo con indicazione del numero della professione; b. dati sui partner della formazione professionale legati a un titolo:

1. nome,

2. indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo Internet.

Art. 18 Trattamento dei dati I dati del sistema d’informazione sono trattati dai collaboratori della SEFRI incari- cati di svolgere i compiti d’esecuzione corrispondenti.

9 RS 412.101

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Art. 19 Conservazione I dati sono utilizzati per la gestione e l’analisi storica delle professioni in Svizzera e non vengono cancellati.

Sezione 6: Disposizioni comuni

Art. 20 Diritti delle persone interessate I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso e il diritto alla rettifica o alla distruzione dei dati, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive.

Art. 21 Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate dalla legge fede- rale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive, dall’ordinanza del 9 dicembre 201112 sull’informatica nell’Amministrazione federa- le e dalle istruzioni del Consiglio federale del 1° luglio 201513 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale. 2 La SEFRI stabilisce in un piano delle funzioni e degli accessi la propria organizza- zione interna, le procedure di trattamento dei dati e di controllo e le misure di sicu- rezza. 3 Vigila affinché le disposizioni sulla sicurezza informatica del sistema siano inte- grate nelle convenzioni sulle prestazioni concluse con terzi.

Art. 22 Assegnazione dei diritti di accesso individuali I diritti di accesso individuali sono assegnati in base al piano delle funzioni e degli accessi.

10 RS 235.1 11 RS 235.1 12 RS 172.010.58 13 FF 2015 4787

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Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 23 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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