AS 2017 5243
AS 2017 5243
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 17 ottobre 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Essa disciplina l’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno, uova da cova, carni di pollame e uova da consumo da taluni Stati membri dell’Unione europea (UE).
Art. 2 Importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova: principio 1 L’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza e dalle ulteriori zone di restrizione elencate nell’allegato è vietata.
2 È possibile l’importazione di pulcini di un giorno e uova da cova secondo gli
articoli 2a, 2b, 2c o 2d nel rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario di cui all’articolo 2e.
1 RS 916.443.102.1
2017-2866 5243
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Art. 2c Importazione di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione L’importazione di pulcini di un giorno dalle ulteriori zone di restrizione è possibile se: a. i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2a o 2b; e b. il trasporto è effettuato senza indebito ritardo in veicoli e container che sono stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale dell’autorità competente.
Art. 2d Importazione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione L’importazione di uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione è possibile se: a. le uova da cova sono trasportate per via diretta all’esterno delle ulteriori zo- ne di restrizione; b. le uova da cova provengono da genitori tenuti in aziende detentrici di anima- li riconosciute secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva c. l’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori è situata al di fuori delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza; d. una visita clinica del pollame effettuata in tutte le unità di produzione dell’azienda detentrice nelle 72 ore precedenti la spedizione ha avuto esito favorevole; e. le uova da cova e i relativi imballaggi sono stati disinfettati prima della spe- dizione in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale; e f. il trasporto è effettuato senza indebito ritardo in veicoli, container o scatole che sono stati puliti e disinfettati in conformità alle istruzioni del veterinario ufficiale dell’autorità competente.
Art. 2e Certificato sanitario Le partite di pulcini di un giorno e di uova da cova importate secondo gli articoli 2–2d devono riportare nel certificato sanitario di cui all’articolo 20 e all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE3 la seguente indicazione: «La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/2474 della Commissione».
2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a lett. a.
3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a lett. a.
4 Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1845, GU L 262 del 12.10.2017, pag. 7.
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2017.5
17 ottobre 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
5 Pubblicazione urgente del 18 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV
Allegato (art. 2–4)
Stati membri e aree colpiti
1 Stati membri dell’UE colpiti
Italia
2 Zone di protezione, zone di sorveglianza e ultierori zone
di restrizione negli Stati membri dell’UE colpiti Gli Stati membri dell’UE colpiti e le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone di restrizione sono istituite nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecu- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del zione (UE) 2017/247 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1845, GU L 262 del 12.10.2017, pag. 7.
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 elenca nel suo allegato le zone di prote- zione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone di restrizione come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza Parte C ulteriori zone di restrizione.