AS 2017 5257
AS 2017 5257
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare lʼintroduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea
Modifica del 19 ottobre 2017
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:
I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 ottobre 20141 che istituisce provvedi- menti per evitare l’introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 21 ottobre 20172.
19 ottobre 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
1 RS 916.443.107 2 Pubblicazione urgente del 20 ott. 2017 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2017-2856 5257
Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
Allegato (art. 2 cpv. 1 e 2, 3, 4, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7)
Stati membri e zone interessate
Gli Stati membri dell’Unione europea e le zone con un rischio elevato d’introdu- zione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecu- Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del zione 2014/709/UE 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1850, GU L 264 del 13.10.2017, pag. 7.
1 Rischio riconducibile a un’eventuale prossimità alla popolazione
di suini selvatici infetta dalla peste suina africana Le zone interessate sono elencate nella parte I dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca
2 Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina
africana nella popolazione di suini selvatici Le zone interessate sono elencate nella parte II dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia Repubblica Ceca
Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV
3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della
peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile Le zone interessate sono elencate nella parte III dell’allegato della suddetta decisio- ne di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell’Unione europea: Estonia Lettonia Lituania Polonia
4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della
peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone dove la malattia è endemica Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell’allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell’Unione europea: Italia
Provvedimenti per evitare l’introduzione della peste suina africana RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV