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AS 2017 533

AS 2017 533

Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

Modifica dell’8 dicembre 2016 Approvata dal Consiglio federale il 1° febbraio 2017

Il Consiglio dei PF ordina:

I L’ordinanza del 18 settembre 20031 sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:

Art. 20a Professori affiliati 1 Su proposta del presidente del PF e nel quadro di un contratto di collaborazione tra istituzioni ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sui PF, il Consiglio dei PF può nominare professori affiliati scienziati svizzeri o stranieri che non lavorano in uno dei due PF ma presso un istituto di ricerca in Svizzera o all’estero. 2 I professori affiliati esercitano la loro attività principale presso la loro istituzione d’origine e lavorano presso uno dei PF con un grado di occupazione ridotto. Hanno lo statuto di professori ordinari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a. 3 A questo scopo il Consiglio dei PF conclude con il professore affiliato un contratto di lavoro di diritto privato che definisce in dettaglio diritti e obblighi, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a. 4 La fine del contratto di collaborazione tra le due istituzioni o la cessazione dei rapporti di lavoro con l’istituzione d’origine pone fine anche ai rapporti di lavoro con il Consiglio dei PF.

1 RS 172.220.113.40

2017-0212 533

O sul corpo professorale dei PF RU 2017

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

8 dicembre 2016 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser

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