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AS 2017 5517

Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Modifica del 17 giugno 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 20151, decreta:

I La legge federale del 22 giugno 19512 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1 e 172 capoverso 1 della Costituzione federale3;

Art. 2 cpv. 2 2 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la competenza di emanare disposizioni di procedura.

Al DFF compete in particolare determinare, d’intesa con i Cantoni, la loro parteci- pazione ai pagamenti garantiti dalla Svizzera all’altro Stato contraente in virtù di una convenzione. Esso disciplina la procedura.