AS 2017 5527
Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi
Ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi (OSDRP-DFI)
Modifica del 20 settembre 2017
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 13 novembre 20121 sullo scambio di dati relativi alla ridu- zione dei premi è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 1 Per le procedure di notifica di cui all’articolo 5 capoverso 1, i membri della rete devono rispettare la struttura e la semantica dei dati da notificare (formato delle notifiche), le azioni, reazioni e opzioni dei membri della rete (comportamento) e i requisiti tecnici per collegarsi al gruppo (trasmissione delle notifiche) secondo il «Concept Echange de données sur la réduction des primes» (progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi, disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 2.4 del 9 maggio 20172 (standard RP).
Art. 7 cpv. 2 2 Se previsto dal diritto cantonale, essi possono notificare dati supplementari ai sensi del numero 3.2.17 degli standard RP.
1 RS 832.102.2 2 Consultabile all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi tra assicuratore e Cantoni
2017-1667 5527
Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi. O del DFI RU 2017
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
20 settembre 2017 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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